17 Novembre 2016

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n° 20137, pubblicata il 2 novembre u.s., fornisce alcuni importantissimi chiarimenti in riferimento alla nuove modalità operative inerenti l'utilizzo dei voucher dopo il decreto “correttivo” del Jobs Act

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la nota n° 20137 del 2 novembre 2016, ha fornito alcune delucidazioni al fine di consentire il corretto adempimento del neo istituito obbligo, introdotto dal Decreto Legislativo n° 185 del 24 settembre 2016 (id: “correttivo” del Jobs Act), di comunicare le prestazioni di lavoro accessorio alla Sede dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, competente territorialmente, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa.

Di seguito, si riportano i chiarimenti forniti dal Dicastero del Welfare con il documento di prassi in disamina.

  • Nel caso in cui il prestatore svolga attività per l'intera settimana, i datori di lavoro non agricolo possono effettuare una sola comunicazione, con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell'ora di inizio e fine della prestazione, in ogni singola giornata;
  • i datori di lavoro agricolo possono effettuare la comunicazione in riferimento ad un arco temporale fino a tre giorni e senza indicare gli orari d'inizio e fine della prestazione lavorativa;
  • Nel caso in cui la prestazione venga “spezzettata”, nell'arco della stessa giornata, è possibile effettuare un'unica comunicazione, avendo l'accortezza di indicare specificamente gli orari di attività;
  • Le variazioni inerenti le comunicazioni già effettuate vanno inoltrate almeno 60 minuti prima (a titolo esemplificativo: per il cambio del lavoratore, del luogo della prestazione, ovvero per anticipare o posticipare l'orario di inizio della prestazione). Se il lavoratore prolunga il proprio orario, la comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività ulteriore. Se il prestatore non si presenta al lavoro, la comunicazione deve essere effettuata entro i successivi 60 minuti;
  • L'eventuale mancata comunicazione della variazione soggiace alla medesima sanzione della omessa comunicazione (id.: da euro ##400,00## ad euro ##2.400,00##);
  • Nel caso in cui non venga effettuata la comunicazione né alla competente Sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro né tantomeno all'INPS, è applicabile la “sola” maxi sanzione per lavoro nero;
  • I soggetti che non rientrano nella nozione di imprenditore o professionista (ad esempio P.A., Partiti, ONLUS) non sono tenuti ad effettuare la comunicazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro;
  • Il Consulente del Lavoro può effettuare la comunicazione per conto dell'impresa assistita avendo l'accortezza di indicare nell'oggetto della e-mail il codice fiscale e la ragione sociale dell'impresa utilizzatrice;
  • Le comunicazioni possono anche riguardare una pluralità di lavoratori, purché riferiti allo stesso committente, a condizione che vengano esposti, all’interno del messaggio di posta elettronica, dettagliatamente, i dati dei singoli prestatori;
  • La Sede competente dell'I.N.L. è quella individuata in base al luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, fermo restando che l'eventuale invio ad una sede “errata” potrà comunque comprovare l'avvenuto adempimento dell'obbligo.

Ad maiora
IL PRESIDENTE  
Edmondo Duraccio

 (*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

 

ED/FC/PA

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Modificato: 17 Novembre 2016