16 Gennaio 2017

LA CORTE COSTITUZIONALE HA DEFINITIVAMENTE STATUITO CHE LO STATO PUO’ CHIEDERE ALLE CASSE PREVIDENZIALI DEI PROFESSIONISTI DI TAGLIARE LE PROPRIE SPESE (SPENDING REVIEW), MA NON DI FARSI RIVERSARE TALE RISPARMIO.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 7/2017 dell’11/01/2017, ha statuito che lo Stato può chiedere alla Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti di tagliare le proprie uscite di funzionamento, ma non di farsi riversare il risparmio ottenuto, decretando così la fine di una pluriennale battaglia nata all’indomani della spending review del 2012 ideata dal Governo Monti e passata attraverso il Consiglio di Stato che nel giugno 2015 ha ritenuto di portare la questione sui tavoli dei Giudici delle Leggi.

La sentenza de qua si occupa in modo specifico della Cassa dei Dottori Commercialisti, in quanto si riferisce al ricorso presentato dallo stesso ente, ma fissa un principio che vale sicuramente per tutte le Casse di previdenza private. Resta inteso che dovrà essere lo Stato ad adeguare tutte le proprie richieste secondo le indicazioni arrivate dalla Corte Costituzionale ovvero se anche le altre Casse dovranno portare avanti la battaglia legale, un iter che l’ENPACL ha comunque già avviato da qualche anno.

L’annosa questione, come ricorderete, nasce dalla spending review nata nel 2012 con l’obiettivo di ridurre la spesa pubblica mediante tagli ad hoc atti a migliorare la produttività e l’efficienza di alcuni settori della Pubblica Amministrazione.

In particolare, l’art. 8, c. 3 del D.L. n.95/2012 ha imposto a tutti gli enti inclusi nell’elenco ISTAT della Pubblica Amministrazione un doppio obbligo: ridurre del 5% nel 2012 e del 10% dal 2013 (rispetto ai livelli del 2010) i propri consumi intermedi, cioè le classiche spese di funzionamento dell’ente, e versare i risparmi al bilancio ottenuti allo Stato.

Per la Consulta, la richiesta di riduzione delle spese è sicuramente legittima, in quanto rientra nel “coordinamento della finanza pubblica” che lo Stato deve necessariamente assicurare, ex adverso, l’obbligo di versare il risparmio ottenuto va, senza ombra di dubbio, cassato perché viola l’art. 3 della Costituzione limitando irragionevolmente la libertà economica dei cittadini, viola i diritti previdenziali di cui all’art. 38 e non rispetta il principio del buon andamento della PA, previsto dall’art. 97.

A supporto delle motivazioni della importante sentenza, la Corte Costituzionale ha sottolineato che le casse dei professionisti non ricevono alcun finanziamento pubblico, ma vivono sulla base dei contributi obbligatori versati dagli iscritti, pur se incluse nell’elenco ISTAT della PA. Tale inclusione nasce esclusivamente dall’esigenza di trasmettere all’Unione Europea informazioni comparabili e complete sui conti economici nazionali, ivi compresi i contributi previdenziali, ma non può essere motivo dell’applicazione automatica degli obblighi previsti per le altre pubbliche amministrazioni. In pratica la sostanza prevale sulla forma.

Inoltre, va evidenziato non solo la natura privata delle risorse delle Casse, ma anche le caratteristiche dei meccanismi previdenziali previsti nel D.lgs. n.509/1994. Infatti, la previdenza pubblica con i contributi dei lavoratori paga le attuali pensioni, mentre nelle Casse professionali l’assegno pensionistico è incentrato sulla capitalizzazione dei versamenti, che vengono gestiti dalla Cassa per poi essere ritirati dal professionista a riposo in base ai coefficienti di trasformazione. E’fin troppo evidente che, l’obbligo di versare allo Stato i risparmi derivanti dalla spending review finisce per tradursi in un colpo diretto sulla pensione dei singoli iscritti e sui contributi versati negli anni.

Pertanto, per la Corte Costituzionale, i diritti previdenziali dei singoli iscritti alle Casse sono di gran lunga più importanti dell’interesse generico e generale del bilancio dello Stato e, conseguenzialmente, la richiesta del versamento della spending review diventa tanto “sproporzionata” quanto “irragionevole”.

Saluti

I delegati ENPACL della Provincia di NAPOLI

Duraccio Edmondo – Cappiello Giuseppe – Esposito Giosuè – Triunfo Fabio – Umbaldo Massimiliano

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Modificato: 16 Gennaio 2017