12 Settembre 2017
ANCHE QUEST’ANNO, ENTRO IL MESE DI SETTEMBRE E PRECISAMENTE ENTRO IL P.V. 18 SETTEMBRE (SCADENZA ORIGINARIA 16 SETTEMBRE), E’ OBBLIGATORIO COMUNICARE TELEMATICAMENTE L’IMPORTO DEL VOLUME DI AFFARI AI FINI I.V.A. SUL QUALE E’ STATO CALCOLATO IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO DEL 2016 (4%) A CARICO DEL CLIENTE E DEL REDDITO PROFESSIONALE 2016 SUL QUALE CALCOLARE IL CONTRIBUTO SOGGETTIVO DEL 12% PER L’ANNO 2017 ED EFFETTUARE IL CONGUAGLIO CON QUANTO EVENTUALMENTE GIA’ ANTICIPATO, OLTRE A VERSARE CONTESTUALMENTE ANCHE IL CONTRIBUTO DI MATERNITA’ 2016 (€ 75,00). SI PUO’ ESERCITARE L’OPZIONE DI AVVALERSI DEL PAGAMENTO RATEALE. LA COMUNICAZIONE PUO’ AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO L’AREA RISERVATA ENPACL DI CIASCUN ISCRITTO CON RELATIVA GENERAZIONE DEL M.AV. ALTERNATIVAMENTE AL CONSUETO MODELLO F24.
Come ogni anno, è nostra cura segnalarvi la prossima scadenza CONTRIBUTIVA E DOCUMENTALE di lunedì 18 Settembre 2017, in quanto il nostro ruolo di delegati ENPACL ci impone l’obbligo di ricordare a tutti i Colleghi gli adempimenti obbligatori e non, nei confronti del nostro Ente di Previdenza.
Atteso che, nei riguardi dell’ENPACL, siamo debitori, in quanto iscritti all’Albo professionale, di:
- Un contributo “soggettivo” 2017 pari al 12% del reddito professionale conseguito nell’anno precedente (id: 2016) con un minimale contributivo di € 2.066,52 equivalente a tale percentuale su di un reddito di € 17.221,00;
- Un contributo “integrativo” 2017 pari al 4% del volume di affari ai fini I.V.A., a carico del cliente, con contributo minimo da versare pari ad € 300,60;
- Un contributo di “maternità” il cui importo viene stabilito sulla scorta delle risultanze del bilancio consuntivo dell’anno precedente. Per l’anno 2017 tale importo è pari a euro 75,00.
Il versamento dei contributi de quo è fondamentale per l’iscritto in quanto, come previsto dal ns. regolamento previdenziale, ed esattamente come succede nella gestione artigiani e commercianti dell’INPS, non esiste il “principio dell’automaticità della prestazione”, ragion per cui se il versamento della contribuzione dovesse essere disatteso, il professionista, pur avendone maturato il diritto, non potrà, in alcun modo, ricevere nessun tipo di prestazione previdenziale.
Fino al mese di agosto, nello specifico il 17 Aprile 2017 e 16 Giugno 2017, abbiamo versato un importo pari ad ¼ del contributo “minimale” pari ad € 516,63 a rata (id: 2066,52/4).
Pertanto, il prossimo 18 Settembre (la scadenza naturale del 16/9 cade di sabato) abbiamo due importanti scadenze distinte fra loro:
- La Comunicazione, esclusivamente telematica, all’Enpacl del volume di affari ai fini I.V.A. 2016 sul quale è stato versato dal cliente il contributo “integrativo” del 4% e comunicazione del reddito professionale anno 2016 sul quale calcolare la contribuzione dovuta per l’anno 2017 pari alla percentuale del 12% sullo stesso. Ricordiamo che l’adempimento va, sempre, effettuato anche se volume di affari e reddito 2016 dovessero essere pari a zero;
- Il Versamento della terza rata (id: 516,63) del contributo ”soggettivo” minimale, del contributo per maternità (id: per tutti gli iscritti è al 18 Settembre in unica soluzione) e del contributo “integrativo” minimale (id: € 300,60). Per i colleghi con un reddito superiore a quello minimale (id: 17.221,00), ormai conosciuto al 18 Settembre 2017, c’è da effettuare il conguaglio con gli importi dei contributi anticipati nelle rate di Aprile e Giugno (id: € 516,63 x2) oltre agli eventuali versamenti spontanei in acconto e pagarlo in unica soluzione ovvero ratealmente, da 2 a 4 rate di cui la prima sempre il 18 Settembre. Stesso dicasi per il contributo “integrativo”, comprensivo della quota minimale di € 300,60, da versarsi in unica soluzione oppure ratealmente, da 2 a 4 rate, di cui la prima sempre entro il 18 settembre, e per il contributo di maternità che va però versato sempre in unica soluzione entro il 18 Settembre.
Ricordiamo che per gli infra 35enni (per l'anno di iscrizione e per i quattro anni solari successivi) e per i pensionati di vecchiaia gli importi dei contributi sono ridotti esattamente alla metà.
Per quanto riguarda le modalità di dichiarazione e di pagamento, l'Ente mette a disposizione una procedura automatizzata, presente all'interno degli ormai rodati Servizi Enpacl on line, recentemente in una nuova veste grafica. Il software consente la compilazione guidata della comunicazione obbligatoria. Successivamente all‘invio, si potrà scegliere, per i colleghi con un reddito superiore al minimale se pagare il contributo soggettivo e quello integrativo in unica soluzione ovvero a rate (da due a quattro) con scadenza ultima alla data di lunedì 18 dicembre 2017.
Una volta confermati definitivamente gli importi inseriti, occorre generare i relativi M.Av. per procedere al pagamento.
Ricordiamo, ancora una volta, che l'Ente non invia M.Av. cartacei.
In alternativa è possibile avvalersi del modello F24 ordinario. In tal caso, la funzione fornisce i dati necessari alla compilazione, in particolare, occorre indicare nelle apposite caselle:
- il Codice Ente dell’ENPACL 0006;
- la causale del contributo E064 (ENPACL – causale generica), utilizzata per il pagamento contestuale della contribuzione soggettiva e integrativa;
- l’importo esatto del versamento indicato (senza arrotondamenti);
- il periodo preciso di riferimento (es. rata di settembre 09/2017 – 09/2017).
I possessori della Enpacl Card, possono effettuare il pagamento anche online del Modello F24.
Se invece si opta per il pagamento del M.Av. è possibile utilizzare:
- la Enpacl Card, senza alcuna commissione. La Enpacl Card può anche essere utilizzata per pagamenti frazionati;
- le Carte di credito dei circuiti Visa/Mastercard o American Express, con commissioni a carico;
- il servizio bancario telematico home banking del proprio istituto di credito, digitando nell'apposito campo il numero del M.Av. da pagare;
- la stampa del M.Av. per il pagamento direttamente allo sportello bancario o postale entro le scadenze prefissate.
Il mancato rispetto della scadenza del 18 settembre 2017 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 48 e 49 del Regolamento di Previdenza vale a dire:
- pagamento del contributo soggettivo e del contributo integrativo oltre il 18 settembre, ma entro 90 giorni: sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due punti percentuali;
- pagamento del contributo soggettivo e del contributo integrativo oltre il 18 settembre, ma oltre i 90 giorni: sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di cinque punti percentuali;
- omissione, ritardo o infedeltà della comunicazione obbligatoria, anche con volume di affari e/o reddito pari a zero, prevista per il 16 settembre 2016: sanzione pari ad € 200,00, ridotta ad € 40,00 se inviata oltre il 16 settembre ma entro i successivi 90 giorni.
Per ogni e qualsiasi ulteriore informazione, ciascun iscritto può contattare il Team 4 (per la Campania) al seguente numero di telefono: 0651054718.
Saluti
I delegati ENPACL della Provincia di NAPOLI
Duraccio Edmondo – Cappiello Giuseppe – Esposito Giosuè – Triunfo Fabio – Umbaldo Massimiliano
Modificato: 12 Settembre 2017