12 Settembre 2017

ANCHE QUEST’ANNO, ENTRO IL MESE DI SETTEMBRE E PRECISAMENTE ENTRO IL  P.V. 18 SETTEMBRE (SCADENZA ORIGINARIA 16 SETTEMBRE), E’ OBBLIGATORIO COMUNICARE  TELEMATICAMENTE L’IMPORTO DEL VOLUME DI AFFARI AI FINI I.V.A. SUL QUALE E’ STATO CALCOLATO IL CONTRIBUTO  INTEGRATIVO  DEL  2016  (4%)  A  CARICO  DEL  CLIENTE  E  DEL  REDDITO PROFESSIONALE 2016 SUL QUALE CALCOLARE IL CONTRIBUTO SOGGETTIVO DEL 12% PER L’ANNO 2017 ED EFFETTUARE IL CONGUAGLIO CON  QUANTO  EVENTUALMENTE GIA’ ANTICIPATO, OLTRE A VERSARE CONTESTUALMENTE ANCHE IL CONTRIBUTO DI MATERNITA’ 2016 (€ 75,00). SI PUO’ ESERCITARE L’OPZIONE DI AVVALERSI DEL PAGAMENTO RATEALE. LA COMUNICAZIONE PUO’ AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO L’AREA RISERVATA ENPACL DI CIASCUN ISCRITTO CON RELATIVA GENERAZIONE DEL M.AV. ALTERNATIVAMENTE AL CONSUETO MODELLO F24.

Come ogni anno, è nostra cura segnalarvi la prossima scadenza CONTRIBUTIVA E DOCUMENTALE di lunedì 18 Settembre 2017, in quanto il nostro ruolo di delegati  ENPACL ci impone l’obbligo di ricordare  a  tutti  i  Colleghi  gli adempimenti  obbligatori e non, nei  confronti  del nostro Ente di Previdenza.

Atteso che, nei riguardi dell’ENPACL, siamo debitori, in quanto iscritti all’Albo professionale, di:

  1. Un contributo “soggettivo” 2017 pari al 12% del reddito professionale conseguito nell’anno precedente (id: 2016) con un minimale contributivo di €  2.066,52 equivalente a tale percentuale su di un reddito di € 17.221,00;
  2. Un contributo “integrativo” 2017 pari al 4% del volume di affari ai fini I.V.A., a carico del cliente, con contributo minimo da versare pari ad € 300,60;
  3. Un contributo di “maternitàil cui importo viene stabilito sulla scorta delle risultanze del bilancio consuntivo dell’anno precedente. Per l’anno 2017 tale importo è pari a euro 75,00.

Il versamento dei contributi de quo è fondamentale per l’iscritto in quanto, come previsto dal ns. regolamento previdenziale, ed esattamente come succede nella gestione artigiani e commercianti dell’INPS, non esiste il “principio dell’automaticità della prestazione”, ragion per cui se il versamento della contribuzione dovesse essere disatteso, il professionista, pur avendone maturato il diritto, non potrà, in alcun modo, ricevere nessun tipo di prestazione previdenziale.

Fino al mese di agosto, nello specifico il 17 Aprile  2017  e  16  Giugno  2017,  abbiamo versato un importo pari ad ¼ del contributo “minimale” pari ad € 516,63 a rata (id: 2066,52/4).

Pertanto, il prossimo 18 Settembre (la scadenza naturale del 16/9 cade di sabato) abbiamo due importanti scadenze distinte fra loro:

  1. La Comunicazione, esclusivamente telematica, all’Enpacl del volume di affari ai fini I.V.A. 2016 sul quale è stato versato dal cliente il contributo “integrativo” del 4% e comunicazione del reddito professionale anno 2016 sul quale calcolare la contribuzione dovuta per l’anno 2017 pari alla percentuale del  12%  sullo stesso.  Ricordiamo che  l’adempimento  va,  sempre,  effettuato  anche  se volume di affari e reddito 2016 dovessero essere pari a zero;
  2. Il Versamento della terza rata (id: 516,63) del contributo ”soggettivo” minimale, del contributo per maternità (id: per tutti gli iscritti è al 18 Settembre in unica soluzione) e del contributo “integrativo” minimale (id: € 300,60). Per i colleghi con un reddito superiore a quello minimale (id: 17.221,00), ormai conosciuto al 18 Settembre 2017, c’è da effettuare il conguaglio con gli importi dei contributi anticipati nelle rate di Aprile e Giugno (id: € 516,63 x2) oltre agli eventuali versamenti spontanei in acconto e pagarlo in unica soluzione ovvero ratealmente, da 2 a 4 rate di cui la prima sempre il 18 Settembre. Stesso dicasi per il contributo “integrativo”, comprensivo della quota minimale di € 300,60, da versarsi in unica soluzione oppure ratealmente, da 2 a 4 rate, di cui la prima sempre entro il 18 settembre, e per il contributo di maternità che va però versato sempre in unica soluzione entro il 18 Settembre.

Ricordiamo che per gli infra 35enni (per l'anno di iscrizione e per i quattro anni solari successivi) e per i pensionati di vecchiaia gli importi dei contributi sono ridotti  esattamente alla metà.

Per quanto riguarda le modalità di dichiarazione e di pagamento, l'Ente mette a disposizione una procedura automatizzata, presente all'interno degli ormai rodati Servizi Enpacl on line, recentemente in una nuova veste grafica. Il software  consente la compilazione guidata della comunicazione obbligatoria. Successivamente all‘invio, si potrà scegliere, per i colleghi con un reddito superiore  al  minimale se  pagare  il  contributo  soggettivo  e  quello  integrativo  in  unica soluzione ovvero a rate (da due a quattro) con scadenza ultima alla data di lunedì 18 dicembre 2017.

Una volta confermati definitivamente gli importi inseriti, occorre generare i relativi  M.Av. per procedere al pagamento.

Ricordiamo, ancora una volta, che l'Ente non invia M.Av. cartacei.

In alternativa è possibile avvalersi del modello F24 ordinario. In tal caso, la funzione fornisce i dati necessari alla compilazione, in particolare, occorre indicare nelle apposite caselle:

  • il Codice Ente dell’ENPACL 0006;
  • la causale del contributo E064 (ENPACL – causale generica), utilizzata per il pagamento contestuale della contribuzione soggettiva e integrativa;
  • l’importo esatto del versamento indicato (senza arrotondamenti);
  • il periodo preciso di riferimento (es. rata di settembre 09/2017 – 09/2017).

I possessori della Enpacl Card, possono effettuare il pagamento anche online del Modello F24.

Se invece si opta per il pagamento del M.Av.  è possibile utilizzare:

  1. la Enpacl Card, senza alcuna commissione. La Enpacl Card può anche essere utilizzata per pagamenti frazionati;
  2. le Carte di credito dei circuiti Visa/Mastercard o American Express, con commissioni a carico;
  3. il servizio bancario telematico home banking del proprio istituto di credito, digitando nell'apposito campo il numero del M.Av. da pagare;
  4. la stampa del M.Av.  per il pagamento direttamente allo sportello bancario o postale entro le scadenze prefissate.

Il mancato rispetto della scadenza del 18 settembre 2017 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 48 e 49 del Regolamento di Previdenza vale a dire:

  • pagamento   del contributo   soggettivo   e   del   contributo integrativo oltre  il 18 settembre, ma  entro  90  giorni:  sanzione pari  al  tasso  ufficiale  di  riferimento  aumentato  di  due  punti percentuali;
  • pagamento   del contributo   soggettivo   e   del   contributo integrativo oltre  il 18  settembre,  ma  oltre  i  90  giorni:  sanzione pari  al  tasso  ufficiale  di  riferimento  aumentato  di  cinque  punti percentuali;
  • omissione, ritardo o infedeltà della comunicazione obbligatoria, anche con volume di affari e/o reddito pari a zero, prevista per il 16 settembre 2016:  sanzione pari ad  €  200,00,  ridotta  ad  € 40,00  se  inviata  oltre  il  16  settembre  ma  entro  i  successivi  90 giorni.

Per ogni e qualsiasi ulteriore informazione, ciascun iscritto può contattare il Team 4 (per la Campania) al seguente numero di telefono: 0651054718.

Saluti

I delegati ENPACL della Provincia di NAPOLI

Duraccio Edmondo – Cappiello Giuseppe – Esposito Giosuè – Triunfo Fabio – Umbaldo Massimiliano

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Modificato: 12 Settembre 2017