24 Maggio 2018

Il Collega Massimiliano Umbaldo, componente dell’Assemblea dei Delegati del ns. Ente di Previdenza e dell’apposita “Commissione Previdenza” in seno alla stessa, ha partecipato il 9 Maggio scorso, con inizio alle ore 15:00, alla riunione della Commissione predetta inviandoci un report informativo che rimettiamo alla vostra lettura e riflessione attesa l’importanza degli argomenti trattati. Anche qui, come nel caso dell’Assemblea dei Rappresentanti Regionali, la Commissione Previdenza opera in sede referente per i lavori plenari del CdA cui spetta per legge la deliberazione in materia previdenziale.

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Gentili Colleghe e Cari Colleghi iscritti nell’Albo di Napoli,

Ho partecipato il 9 Maggio scorso, ore 15:00, presso la sede dell’ENPACL in Viale del Caravaggio, 78, alla seduta della Commissione Previdenza.

Erano presenti: il Vice presidente dell’Enpacl Pasquale Mazzuca, il Direttore Generale Fabio Faretra, l’Avv. Lucia Vitale, i Consiglieri di Amministrazione Marco Bertucci, Carlo Calanca, Adriana Regonesi e Mauro Zanella, nonché i Delegati Gabriele Cirilli, Donatella Gerosa e Massimiliano Umbaldo.

 

All’odg i seguenti punti:

  1. Sottoscrizione del verbale relativo alla riunione del 23 febbraio 2017;
  2. Ricongiunzione dei periodi assicurativi, modalità di pagamento dell’onere nei casi di pensionamento;
  3. Varie ed eventuali.

Dopo i saluti di rito del Vice Presidente Pasquale Mazzuca, il Direttore Generale Fabio Faretra ha introdotto la riunione affermando che le tematiche affrontate e discusse nella precedente riunione in materia di unioni civili risultano ora inserite nel Regolamento Enpacl a seguito di specifica approvazione ad opera dell’Assemblea dei Delegati nella seduta del 23 Novembre 2017. Nello specifico, i trattamenti pensionistici sono stati estesi anche a chi si è unito civilmente (equiparando al coniuge, ciascun componente dell’unione civile con il riconoscimento degli stessi diritti e doveri che spettano secondo gli articoli del Codice Civile). Idem dicasi per la disciplina del Cumulo dei periodi assicurativi, nel mentre la disposizione “anti badante” è stata eliminata a seguito di intervento della Corte Costituzionale in subiecta materia.

Il Regolamento Enpacl, con le modifiche inserite di cui sopra, è stato sottoposto al vaglio dei Ministeri Vigilanti che hanno dato parere favorevole su tali punti nella modalità con cui sono stati riformulati ed approvati dall’Assemblea, ancorchè non si siano ancora pronunciati sul Regolamento nella sua completezza. Vanno, infatti, approfonditi, nello specifico, alcuni punti che riguardano gli effetti economici e le misure compensative (il M.E.F. impone a tutte le Casse di Previdenza idonea copertura economica a fronte delle uscite finanziarie) che l’Ente intende adottare a fronte degli aumenti dei compensi e dei rimborsi che sono stati stabiliti.

A tal proposito, il C.d.A. dovrà rivedere il regolamento che sarà sottoposto ad approvazione  dell’Assemblea dei Delegati a novembre 2018.

Per quanto riguarda il Cumulo, l’Adepp (Associazione di tutte le Casse di Previdenza dei liberi professionisti) si è assunta l’onere di convenire con l’Inps il testo della convenzione quadro correlata di allegati tecnici. Alcune Casse di Previdenza hanno sottoscritto la convenzione Inps indipendentemente dagli allegati tecnici, ma, l’Enpacl non ha firmato (sono in tutto 5 le Casse che non hanno firmato) perché non si poteva stipulare una convenzione in cumulo in palese violazione  con i regimi regolamentari.

Nonostante i vari impedimenti burocratici, l’Enpacl ha istruito 130 domande di pensioni in cumulo (ricevute da gennaio 2017), ha risposto agli interessati e comunicato alle vari  sedi territoriali Inps l’esito dell’istruttoria.

A breve, ci saranno degli sviluppi, poiché lo staff del presidente Inps (Boeri) ha convocato il D.G. Faretra per un segnale di apertura nei confronti della nostra Cassa di Previdenza e di altre 4 non aderenti.

 

Per quanto riguarda il secondo punto all’o.d.g. relativo alla ricongiunzione dei periodi assicurativi e modalità di pagamento dell’onere nei casi di pensionamento, il Direttore Generale ha fatto presente che il Legislatore, nel normare la disciplina della ricongiunzione, ha previsto la possibilità di trasferire (a pagamento) i contributi da una gestione all’altra.

Lo stesso art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 “Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti” disciplina le modalità attraverso le quali si realizza il trasferimento dei periodi assicurativi da una gestione obbligatoria ad altra.

In particolare, la gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione della posizione assicurativa pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione assicurativa di provenienza.

L’art. 2 c. 3 della stessa legge, prevede che il pagamento possa essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti (es. per ricongiungere 2 anni, la rateazione massima concessa è 1 anno).

E’ importante sottolineare quanto indicato all’ art. 2 c. 4 “il debito residuo al momento della decorrenza della pensione possa essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate ammesse (indicate nel precedente c. 3)”.

Già dal 2004 sia la Commissione Previdenza che il C.d.A. Enpacl nelle sedute del 23 marzo e 27 aprile 2004 determinarono il pagamento del debito residuo in unica soluzione e gli uffici dell’Ente si sono sempre uniformati alle delibere consiliari.

Negli anni, però, si sono susseguite agli uffici dell’Ente  richieste di applicazione della L. 45/1990 (con pagamento dilazionato) motivate dalle difficoltà economiche nelle quali versano gli interessati.

Per i suddetti motivi, si è ritenuto opportuno riesaminare nel merito la norma e sottoporre all’attenzione della Commissione Previdenza tale argomentazione richiedendo anche un parere all’avv. Lucia Vitale.

Quest’ultima ha chiarito che:

la Legge n. 45/1990 (che disciplina la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti) prevede all’art. 4 un complesso iter procedimentale, che inizia con la domanda dell’interessato, successivamente la gestione assicurativa effettua i calcoli e comunica  all’interessato l’onere di riscatto della  ricongiunzione prevedendo (la norma stessa) che contestualmente sia inviato il prospetto del pagamento in unica soluzione oppure della possibile rateizzazione. Tale procedimento si conclude con l’eventuale accettazione della proposta della gestione previdenziale da parte dell’interessato con il pagamento totale o rateale dell’onere di riscatto proposto.

Pertanto, la rateizzazione dell’onere è una facoltà riconosciuta all’interessato, il quale può accettare il piano di rateizzazione proposto dalla gestione previdenziale con il pagamento delle prime tre rate (ai sensi dell’art. 4 c. 2), oppure può presentare domanda di rateizzazione (ai sensi dell’art. 2 c. 3) entro i limiti sopra descritti e termini stabiliti dalla legge.

In merito al medesimo argomento, sono stati inoltre chiariti i seguenti punti:

  • il mancato pagamento integrale dell’onere di ricongiunzione determina, previa diffida, la risoluzione del rapporto per inadempimento della parte e nel caso in cui non sia stata ancora liquidata la pensione, la gestione previdenziale dovrà, quindi, restituire le rate dell’onere già versate;
  • In caso di liquidazione della pensione quando ancora non è stato pagato integralmente l’onere di ricongiunzione, è consentito il pagamento del debito residuo al momento della decorrenza della pensione, che può essere recuperato sulla pensione dall’Ente trattenendo direttamente la rata mensile dell’onere di ricongiunzione (compensazione).
  • Quando si verifica il decesso in assenza di superstiti, la gestione previdenziale non dovrà erogare alcun trattamento pensionistico e, quindi, non ci sarà alcuna esposizione economica da parte dell’Ente.
  • Nel caso in cui ci sono superstiti, è data facoltà di esercitare entro due anni dal decesso (art.7 della Legge n.45/90) subentrando nelle posizioni giuridiche del dante causa. Se la pensione del dante causa è stata erogata tenendo conto dei periodi di contribuzione acquisiti con la ricongiunzione e al momento del decesso, vi è un debito residuo, i superstiti, che presentano domanda di reversibilità, potranno accedere a detto trattamento solo nel caso in cui effettuino il pagamento del residuo dell’onere o in un’unica soluzione o con trattenute mensili sulla pensione (art.2 c. 4 della Legge n.45/1990), al pari del dante causa nella cui posizione giuridica subentrano. Nel caso in cui il superstite non intenda portare a compimento l’operazione di ricongiunzione, l’Ente gli comunicherà che, in caso di mancato pagamento dell’onere residuo, la pensione di reversibilità non potrà essere posta in pagamento. Contestualmente, l’Ente provvederà ad inoltrare al superstite e agli eventuali eredi la diffida ad adempiere entro 60 gg., con l’avvertimento che, in caso di mancato pagamento dell’onere residuo entro tale termine, il negozio giuridico della ricongiunzione verrà risolto per inadempienza.

Pertanto, si può ritenere che l’Ente è tenuto al pagamento della pensione di reversibilità in favore dei superstiti, solo se gli eredi provvedano a saldare il debito dell’onere di ricongiunzione che residua al momento del decesso del pensionato.

 Dopo ampia ed approfondita discussione, con interventi da parte di tutti i partecipanti, si conclude l’esame della Commissione Previdenza stabilendo di suggerire al CdA quanto segue:

  1. Consentire che il debito per onere da ricongiunzione, residuo al momento della decorrenza della pensione, possa essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, nel limite delle rate ammesse;
  2. Nel caso in cui, dopo il pensionamento, l’interessato interrompa il pagamento rateale, l’Ente potrà trattenere sulla pensione la rata mensile dell’onere di ricongiunzione, trattandosi di compensazione impropria fra due soggetti obbligati l’uno verso l’altro. 
  3. Nel caso in cui dopo il pensionamento sopraggiunga il decesso prima di aver integralmente corrisposto l’onere di ricongiunzione, l’Ente è tenuto al pagamento della pensione di reversibilità in favore dei superstiti, solo se si provvede a saldare il debito dell’onere di ricongiunzione residuo al momento del decesso del pensionato.

Non essendoci altro da discutere e nessuno avendo chiesto la parola nelle “varie ed eventuali”, l’incontro si conclude alle ore 17,00

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Ringraziamo il Collega Massimiliano Umbaldo per l’informativa che ci ha reso alla luce dell’approfondimento svolto nella Commissione Previdenza in materia di Ricongiunzione.

Saluti

I delegati ENPACL della Provincia di NAPOLI

Duraccio Edmondo – Cappiello Giuseppe – Esposito Giosuè – Triunfo Fabio – Umbaldo Massimiliano

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Modificato: 24 Maggio 2018