2 Settembre 2019

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,

nell’ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli…….

Oggi parliamo di………….

COEFFICIENTE ISTAT MESE DI LUGLIO 2019

E’ stato reso noto l’indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Luglio 2019. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Luglio 2019 è pari a 1,315744 e l’indice Istat è 102,70.

 

L'ISTITUTO DEL CONGEDO STRAORDINARIO PER L'ASSISTENZA A DISABILI PREVEDE CHE SI REALIZZI UN INTERVENTO CONTINUATIVO E GLOBALE NELLA SFERA INDIVIDUALE O IN QUELLA DI RELAZIONE IN FAVORE DEL DISABILE MEDIANTE LA NECESSARIA CONVIVENZA.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 19580 DEL 19 LUGLIO 2019.

La Corte di Cassazione, sentenza n° 19580 del 19 luglio 2019, ha (ri)confermato che il caso di allontanamento dal disabile, per un lasso di tempo significativo, da parte del lavoratore che fruisca del congedo straordinario, previsto dal D.lgs. n°151/2001, può integrare un'ipotesi di giusta causa di licenziamento.

Nel caso in esame, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva ritenuto privo di giusta causa il licenziamento intimato nei confronti di un dirigente, in congedo straordinario ex art. 42 del D.Lgs. n°151/2001, per assistere il padre disabile. In tale prospettiva la Corte aveva considerato che "la partecipazione di un solo giorno alle gite in bicicletta, come contestato, non comporta il tradimento del fine sotteso al congedo", ovvero "non si ravvisa la violazione…nell'assenza di dieci giorni consecutivi" e parimenti "non è richiesta una assistenza personale, continuativa ed ininterrotta per tutta la giornata e per tutti i giorni del congedo in favore del familiare disabile".

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società ritenendo che l'assistenza, in funzione della quale è concesso il congedo straordinario previsto dalla disposizione, debba essere personale e continuativa, non potendo contemplare periodi di "ferie".

Orbene, la Suprema Corte ha accolto il ricorso ritenendo fondate le motivazioni addotte. Gli Ermellini, nella specie, hanno effettuato una ricognizione del quadro normativo di riferimento ribadendo che l'istituto del congedo straordinario è circoscritto a ipotesi tassative e contraddistinto da presupposti rigorosi.

Il congedo spetta solo per l'assistenza a persona in condizioni di disabilità grave, debitamente accertata, che si ravvisa solo in presenza di una minorazione, "singola o plurima", che "abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione" (L. n°104 del 1992, art.3, comma 3). Il legislatore ha inteso, dunque, farsi carico della situazione della persona in stato di bisogno, predisponendo anche i necessari mezzi economici, attraverso il riconoscimento di un diritto al congedo in capo ad un suo congiunto, il quale ne fruirà a beneficio dell'assistito e nell'interesse generale. Il congedo straordinario è, dunque, espressione dello Stato sociale che si realizza, piuttosto che con i più noti strumenti dell'erogazione diretta di prestazioni assistenziali o di benefici economici, tramite facilitazioni e incentivi alle manifestazioni di solidarietà fra congiunti. 

Premesso il quadro normativo, gli Ermellini hanno puntualizzato l'errore in diritto con il quale la Corte territoriale ha affermato che, ai fini del congedo straordinario, "non è richiesta una assistenza personale, continuativa ed ininterrotta" in favore del familiare disabile.

Solo nell'ipotesi ben diversa e relativa al godimento dei permessi di cui alla L. n°104 del 1992, art.33, il legislatore, dopo aver eliminato il requisito della convivenza ha anche eliminato i requisiti della "continuità" e della "esclusività" dell'assistenza prestata al disabile.

L'Istituto del congedo straordinario, hanno rimarcato gli Ermellini, prevede, ex adverso, non solo la necessità della convivenza ma anche, che si realizzi "un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione" in favore del disabile.

Pertanto, hanno concluso gli Ermellini, una volta rimosso il pregiudiziale errore di interpretazione compiuto dalla Corte territoriale in riferimento alla disciplina applicabile, competerà al Giudice del rinvio verificare in concreto – sulla base dell'accertamento in fatto della condotta tenuta dal lavoratore – se vi sia stato o meno esercizio con modalità abusive difformi da quelle postulate dalla natura e dalla finalità per cui il congedo straordinario è consentito; in particolare se l'allontanamento dal disabile, per un lasso temporale significativo, al fine di soggiornare a centinaia di chilometri di distanza, abbia comunque preservato le finalità primarie e prevalenti dell'intervento assistenziale che deve avere carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione del disabile.

 

L’INDENNITÀ SOSTITUTIVA DELLE FERIE NON GODUTE È RETRIBUZIONE IMPONIBILE ASSOGGETTATA A PRELIEVO FISCALE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 19713 DEL 22 LUGLIO 2019

La Corte di Cassazione, sentenza n° 19713 del 22 luglio 2019, ha (ri)affermato che l’indennità sostitutiva delle ferie non godute concorre alla formazione della base imponibile ed è quindi soggetta a tassazione.

Nel caso in specie, un lavoratore riceveva a titolo di rimborso per il mancato godimento di riposi e ferie delle somme, sulle quali il proprio datore di lavoro operava ritenute a titolo di acconto IRPEF.

Il contribuente, ritenendo che nessuna imposta dovesse essere invece corrisposta, produceva all’Agenzia delle Entrate un’istanza di rimborso degli acconti trattenuti dal datore di lavoro, la quale però non dava seguito facendo maturare un silenzio rifiuto.

Questo veniva immediatamente impugnato innanzi alla giustizia tributaria, e sia la C.t.p. e successivamente la C.t.r.  accoglievano le doglianze del contribuente. In particolare, i Giudici di appello ritenevano che detta indennità avesse natura risarcitoria e, come tale, non potesse essere assoggettata ad imposta.

L’Agenzia delle Entrate ricorreva prontamente in Cassazione sostenendo che tali indennità erano corrisposte al lavoratore a titolo di mancata fruizione delle ferie e come tali, in assenza di una specifica deroga nell’ordinamento tributario, andavano tassate.

Orbene, i Giudici delle Leggi con la sentenza de qua, uniformandosi a giurisprudenza di legittimità esistente in materia (cfr. Cass. n. 1232/2015; Cass. n. 8915/2014), hanno accolto in toto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, specificando che l’indennità sostitutiva del riposo settimanale e quella delle ferie non godute sono soggette a tassazione a norma degli artt. 49 e 51 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), per le seguenti motivazioni:

üsia perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia apprestata dall’art. 2126 cod. civ. in favore delle prestazioni effettuate con violazione delle norme poste a tutela del lavoratore;

  • sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio non ne escluderebbe la riconducibilità all’ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dai citati articoli, costituendo essa comunque un’attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nell’elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione di cui all’art.51.

 

INDEDUCIBILI LE PROVVIGIONI CHE NON HANNO COME CONSEGUENZA UN RICAVO PER L’AZIENDA ANCHE SE L’AGENTE HA PRODOTTO LE FATTURE EMESSE.

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 18391 DEL 9 LUGLIO 2019

La Corte di Cassazione, ordinanza n° 18391 del 9 luglio 2019, ha statuito che sono indeducibili le provvigioni che non hanno come conseguenza un ricavo per l'azienda anche se l'agente ha prodotto le fatture emesse, in quanto è necessaria la dimostrazione dei risultati conseguiti o un contratto di collaborazione.

Nel caso di specie, i Giudici di piazza Cavour, hanno respinto il ricorso di una società che aveva avuto notificato un accertamento di maggior reddito di impresa e dei soci, per la contestazione delle provvigioni fatturate dai genitori dei soci ma che, di fatto, non avevano generato alcun incremento per l'azienda, e non vi era un contratto di collaborazione con i parenti.

Con l’ordinanza de qua, gli Ermellini hanno avallato la tesi dell'Amministrazione Finanziaria sull'antieconomicità della condotta aziendale e sull'inerenza dei costi relativi, ricordando che l'antieconomicità del comportamento imprenditoriale richiede sempre da parte del fisco la dimostrazione dell'inattendibilità della condotta, considerata in chiave diacronica, tenuto conto dei diversi indici che presiedono la stima della redditività dell'impresa.

In nuce, la S.C., in tema di imposte dirette, ha definitivamente chiarito che l’Agenzia delle Entrate, nel negare l'inerenza di un costo per mancanza, insufficienza o inadeguatezza degli elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiare la validità o la rilevanza, può contestare l'incongruità e l'antieconomicità della spesa stessa.

 

SE IL CONCESSIONARIO NOTIFICA LA CARTELLA DI PAGAMENTO MEDIANTE INVIO DIRETTO DI RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO TROVANO APPLICAZIONE LE NORME SUL SERVIZIO POSTALE ORDINARIO.

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 16297 DEL 18 GIUGNO 2019

La Corte di Cassazione, ordinanza n° 16297 del 18 giugno 2019, ha statuito nuovamente che, in tema di riscossione delle imposte e dei contributi lavorativi, se il concessionario notifica la cartella di pagamento mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme sul servizio postale ordinario, atteso che la notificazione “semplificata” si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente della riscossione per assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.

Più in dettaglio, il Tribunale aveva accolto l’opposizione della lavoratrice nei confronti di Equitalia, dichiarando la nullità della cartella di pagamento notificatale, evidenziando che il concessionario aveva provveduto direttamente a mezzo servizio postale all’invio della cartella di pagamento all’indirizzo della contribuente, ma senza compilare sul plico inviato la relata di notifica.

La Corte di Cassazione ha accolto la posizione di Equitalia ribadendo che, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica.

  

L’ASSENZA ALLE VISITE FISCALI DEVE ESSERE OPPORTUNAMENTE GIUSTIFICATA

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 19668 DEL 22 LUGLIO 2019.

La Corte di Cassazione, sentenza n° 19668 del 22 luglio 2019, ha statuito che il lavoratore in malattia può allontanarsi solo in presenza di un motivo caratterizzato da indifferibilità ed urgenza.

La Corte d'appello di Lecce, a riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, accoglieva l’appello della società nei confronti dell’Inps per il riconoscimento dell’indennità di malattia.

Secondo la Corte, le due assenze alle visite mediche erano giustificate dalla necessità di ritirare dei referti medici e di sottoporsi a visita odontoiatrica durante le fasce di reperibilità. L’Inps ricorreva per Cassazione con un unico motivo.

Orbene, nel caso de quo, gli Ermellini, hanno cassato la sentenza accogliendo la motivazione dell’Istituto. Secondo i Supremi Giudici, l’obbligo di reperibilità, durante le fasce orarie, impone l’obbligo di tempestiva comunicazione agli organi di controllo, ovvero la giustificazione della omissione o del ritardo della comunicazione, condotta invero non tenuta dal lavoratore. 

Nel caso in commento, sulla base dell’accertamento giudiziale non erano emerse le ragioni dell’indifferibilità dell’allontanamento dal domicilio da parte del lavoratore durante le fasce di reperibilità.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono, Attilio Pellecchia e Fabio Triunfo.

  Ha collaborato alla redazione il Collega Francesco Pierro

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Modificato: 2 Settembre 2019