5 Settembre 2019

ENTRO IL 30 SETTEMBRE PROSSIMO È OBBLIGATORIO COMUNICARE TELEMATICAMENTE L’IMPORTO DEL VOLUME DI AFFARI AI FINI I.V.A. 2018 SUL QUALE È STATO CALCOLATO IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO (4%) A CARICO DEL CLIENTE E DEL REDDITO PROFESSIONALE 2018 SUL QUALE CALCOLARE IL CONTRIBUTO SOGGETTIVO DEL 12% PER L’ANNO 2019, OLTRE A VERSARE CONTESTUALMENTE LA CONTRIBUZIONE DOVUTA PER IL CORRENTE ANNO COMPRENSIVA DEL CONTRIBUTO DI MATERNITA’. PREVISTA ANCHE LA RATEAZIONE CON ULTIMA SCADENZA IL 16 DICEMBRE 2019

Terminate le agognate ed ormai brevissime vacanze, come sempre puntuali e fedeli al nostro ruolo di delegati ENPACL, siamo a ricordare a tutti i Colleghi gli adempimenti obbligatori, nei confronti del nostro Ente di Previdenza. Pertanto, vi rammentiamo la prossima importante data (ancorchè inconsueta in virtù di un differimento normativo ex D.L.30 aprile 2019 n.34, convertito, nella Legge n.58 del 27 giugno 2019 n.58-c.d. decreto crescita) che è fissata al 30 settembre 2019.

Si tratta di un’operazione complessa che consiste in due fasi: a) denuncia dei dati inerenti il volume di affari e reddito conseguiti nell’anno 2018; b) versamento della contribuzione, conguaglio con le anticipazioni con possibilità di rateazione con fissazione dell’ultima rata al 16 dicembre 2019.

Ricordiamo sempre:

Dal punto di vista dell’attuazione tale operazione di denuncia si effettua telematicamente senza alcuna difficoltà e che, nei confronti dell’ENPACL, siamo debitori nell’ambito del rapporto giuridico d’imposta, in quanto iscritti all’Albo professionale, di:

  1. Un contributo “soggettivo” 2019 pari al 12% del reddito professionale conseguito nell’anno precedente (id: 2018) con un minimale contributivo di € 2.112,00 equivalente a tale percentuale su di un reddito di € 17.602.00;
  2. Un contributo “integrativo” 2019 pari al 4% del volume di affari ai fini I.V.A. relativo all’anno precedente (id:2018) soggetto a rivalsa nei confronti del cliente, con contributo minimo da versare pari ad € 307,00;
  3. Un contributo di “maternità” pari a € 38,00.

Il  versamento  dei contributi  de quo è  sicuramente fondamentale per l’iscritto in quanto, come previsto dal regolamento previdenziale dell’Ente, ed esattamente come succede nella gestione artigiani e commercianti dell’INPS, non esiste il “principio dell’automaticità della prestazione” e, pertanto, se il versamento della  contribuzione  dovesse essere disatteso,  il  professionista,  pur  avendone maturato il diritto, non potrà, in alcun modo, ricevere nessun tipo di prestazione previdenziale.

Pertanto, entro il 30 Settembre 2019, ci sono due importanti e diverse scadenze:

  1. La Comunicazione, esclusivamente telematica, all’Enpacl del volume di affari ai fini I.V.A. 2018 sul quale è stato versato dal cliente il contributo “integrativo” del 4% e comunicazione del reddito professionale anno 2018 sul quale calcolare la contribuzione dovuta per l’anno 2019 pari alla percentuale del 12% sullo stesso.

E’ importante ribadire che l’adempimento va, sempre e comunque effettuato, anche se volume di affari e reddito dovessero essere pari a zero.

  1. Il Versamento della terza rata (id: 528,00) del contributo ”soggettivo” minimale, del contributo per maternità e del contributo “integrativo” minimale.

Per i colleghi con un reddito superiore a quello minimale di euro 17.602.00, ormai conosciuto al 30 Settembre 2019, c’è da effettuare il conguaglio con gli importi dei contributi anticipati pari a € 2.112,00 oltre agli eventuali versamenti spontanei in acconto e pagarlo in unica soluzione ovvero ratealmente, da 2 a 4 rate di cui la prima sempre entro il 30 Settembre.

Stesso discorso per il contributo “integrativo”, comprensivo della quota minimale di € 307,00, da versarsi in unica soluzione oppure ratealmente, da 2 a 4 rate, cui la prima entro il 30 settembre p.v., e per il contributo di maternità di € 38,00 che va però versato esclusivamente in unica soluzione entro il 30 Settembre.

E’ bene ricordare che per gli infra 35enni (per l'anno di iscrizione e per i quattro anni solari successivi) e per i pensionati di vecchiaia gli importi dei contributi sono ridotti esattamente della metà.

Per quanto riguarda le modalità di dichiarazione e di pagamento, l'Ente mette a disposizione una procedura automatizzata, presente all'interno degli ormai rodati Servizi Enpacl on line raggiungibili all’indirizzo http://www.enpacl.it/, in una nuova veste grafica semplice ed intuitiva che consente  la compilazione guidata della comunicazione obbligatoria. Solo successivamente all‘invio, si potrà scegliere, per i colleghi con un reddito superiore al minimale sopra riportato se pagare il contributo soggettivo e quello integrativo in unica soluzione ovvero a rate con ultima scadenza alla data di lunedì 16 dicembre 2019.

Una volta confermati definitivamente gli importi inseriti, occorre generare i relativi M.Av. per procedere al pagamento, che l'Ente non invia più in maniera cartacea.

In alternativa è possibile avvalersi del modello F24 ordinario. In tal caso, la funzione fornisce i dati necessari alla compilazione, in particolare, occorre indicare nelle apposite caselle:

  • il Codice Ente dell’ENPACL 0006;
  • la causale del contributo E064 (ENPACL – causale generica), utilizzata per il pagamento contestuale della contribuzione soggettiva e integrativa;
  • l’importo esatto del versamento indicato (senza arrotondamenti);
  • il periodo preciso di riferimento (es. rata di settembre 09/2019 – 09/2019).

I possessori della Enpacl Card, possono effettuare il pagamento anche online del Modello F24. Se invece si opta per il pagamento del M.Av. è possibile utilizzare:

  • la Enpacl Card, senza alcuna commissione. La Enpacl Card può anche essere utilizzata per pagamenti frazionati;
  • le Carte di credito dei circuiti Visa/Mastercard o American Express, con commissioni a carico;
  • il servizio bancario telematico home banking del proprio istituto di credito, digitando nell'apposito campo il numero del M.Av. da pagare;
  • la stampa del M.Av. per il pagamento direttamente allo sportello bancario o postale entro le scadenze prefissate.

Il mancato rispetto della scadenza del 30 settembre 2019 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dagli  articoli 48  e  49  del Regolamento di Previdenza vale a dire:

  • pagamento del contributo soggettivo e del contributo integrativo oltre il 30 settembre, in presenza di dichiarazione ma entro i 90 giorni: sanzione pari al tasso  ufficiale  di  riferimento  aumentato  di  due  punti percentuali, con un minimo di 5,00 euro;
  • pagamento del contributo soggettivo e del contributo integrativo oltre il 30 settembre, in presenza di dichiarazione ma oltre i 90 giorni: sanzione pari  al  tasso  ufficiale  di  riferimento  aumentato  di  cinque  punti percentuali, con un minimo di 10,00 euro;
  • pagamento del contributo  soggettivo e del contributo integrativo oltre il 30 settembre, in assenza di dichiarazione, sanzione del 30% calcolata in ragione d’anno con un massimo del 60% della quota capitale e gli interessi di mora legali del 3,1%;
  • omissione, ritardo o infedeltà della comunicazione obbligatoria, anche con volume di affari e/o reddito pari a zero, prevista per il 30 settembre 2019: sanzione pari ad € 200,00, ridotta ad € 40,00 se inviata oltre il 30 settembre ma entro i successivi 90 giorni.

Per ogni e qualsiasi ulteriore informazione, ciascun iscritto può contattare il Team 4 (per la Campania) al seguente numero di telefono: 06 51054718.

Saluti

I delegati ENPACL della Provincia di NAPOLI

Duraccio Edmondo – Capaccio Francesco – Damiani Stefania – Di Nono Pietro – Triunfo Fabio

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Modificato: 5 Settembre 2019