10 Febbraio 2020

L’ENPACL HA INVIATO AL CPO DI NAPOLI UN ELENCO DI 104 CONSULENTI DEL LAVORO DI QUESTA PROVINCIA CHE HANNO OMESSO, PER UN MINIMO DI 2 VOLTE, L’INVIO DELLA DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA DEI REDDITI E/O DEL VOLUME DI AFFARI AL FINE DI DETERMINARE CORRETTAMENTE L’IMPORTO DELLA CONTRIBUZIONE SOGGETTIVA ED INTEGRATIVA DOVUTA. L’OBBLIGATORIETA’ DELLA DICHIARAZIONE E’ STABILITA DALL’ART. 40 DEL REGOLAMENTO DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA. IL CPO PROVVEDERA’ AD INVIARE AI TRASGRESSORI UNA “DIFFIDA AD ADEMPIERE” E, ALL’ESITO NEGATIVO, DEFERIRLI AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE IN QUANTO IL MANCATO INVIO DELLA DICHIARAZIONE COSTITUISCE UN ILLECITO DISCIPLINARE DEMANDATO ALLA COMPETENZA DEI CPO AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 5, DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1991 N. 249. LA DICHIARAZIONE VA SEMPRE INVIATA ANCHE SE “A ZERO”.

 

Nella nostra qualità di Delegati dell’Assemblea ENPACL eravamo a conoscenza fin dal 28 novembre 2019 che l’Ente avrebbe attuato le disposizioni contenute nell’art. 17, comma 5, della Legge 5 agosto 1991 n. 249 in danno degli associati che non avessero inviato per un minimo di due annualità la “dichiarazione obbligatoria” dei redditi e dei volumi di affari prevista dall’art. 40 del Regolamento di Previdenza e di Assistenza.

Questi due dati, come noto, sono importanti e necessari per determinare l’importo dell’obbligazione contributiva a carico degli associati giacchè la contribuzione soggettiva si calcola in ragione del 12% sul reddito professionale e quella integrativa, a carico dei clienti, è il 4% dell’onorario professionale.

Il 28 novembre scorso l’Assemblea dei Delegati ha approvato un “Provvedimento straordinario di incentivazione alla regolarità contributiva”, una sorta di condono contenente condizioni agevolative per mettersi in regola sulla contribuzione non versata (sia soggettiva che integrativa) dal 1997 al 2018.

Tale provvedimento, di cui vi abbiamo dato ampia informativa e sul quale, a breve, si svolgerà un Convegno, organizzato dai cinque CPO della Campania, a Salerno, prevede che la somma aggiuntiva sia doppia nel caso l’iscritto non abbia inviato TUTTE le dichiarazioni obbligatorie entro la data di ratifica dello stesso ad opera del Ministero Vigilante. Tale data dovrebbe essere prossima. Si parla, infatti, degli inizi di marzo.

In quella stessa sede, il Presidente Visparelli annunciò, comunque, che ai principi di gennaio, i CPO sarebbero stati coinvolti, ai sensi dell’art. 17, comma 5, della legge 5 agosto 1991 n. 249.

Questa norma prevede che in caso di reiterata omissione nell’invio delle dichiarazioni obbligatorie la fattispecie venga segnalata ai CPO per i procedimenti disciplinari.

Il CPO di Napoli ci ha informato che, con nota di accompagnamento Prot. 2020/0001077 del 10/01/2020, è stato richiesto dall’ENPACL l’apertura delle procedure disciplinari in danno di 104 Consulenti del Lavoro iscritti nell’albo provinciale di Napoli per reiterata omessa dichiarazione obbligatoria.

Occorre precisare a questo punto che, prima di richiederne il deferimento, ciascuno di questi 104 colleghi, di cui non conosciamo i nominativi per motivo di privacy, è stato avvisato dall’Ente dell’entità dell’inadempienza ed invitato a provvedere.

E, pertanto, il deferimento al CPO è solo in virtù del mancato adempimento nonostante “l’invito” dell’ENPACL.

Ora il CPO, pur non essendo un atto dovuto, procederà, by PEC, a diffidare gli interessati affinchè provvedano, attraverso la loro area riservata nel sito enpacl, a sanare l’inadempienza entro e non oltre 10 giorni e darne, nello stesso termine, prova al CPO.

In caso di mancato riscontro e, quindi, di esito negativo di tale “diffida”, saranno deferiti al Consiglio di Disciplina Territoriale e la sanzione non potrà che essere la sospensione dall’esercizio della professione fino all’avvenuto adempimento in quanto la fattispecie è equiparabile al mancato versamento della quota di iscrizione all’Ordine.

La dichiarazione obbligatoria va sempre inviata anche nel caso in cui nell’anno di imposta sia il reddito che il volume di affari abbiano valore “zero”.

Del pari, il reddito va dichiarato a partire dall’anno 2013, anno di entrata in vigore della riforma Enpacl, la cui contribuzione andava, per la prima volta, calcolata in ragione del 12% sul reddito dell’anno precedente (id: 2012).

Le dichiarazioni obbligatorie si inviano entro il giorno 16 del mese di settembre di ciascun anno ed i valori (volume di affari e reddito professionale) afferiscono il periodo d’imposta precedente.

Nella diffida ad adempiere che il CPO di Napoli invierà troverete tre distinte colonne. La prima contiene l’anno in cui doveva essere inviata la dichiarazione obbligatoria, la seconda “l’anno di imposta” a cui si riferiscono il volume di affari e/o il reddito professionale non comunicato, la terza la tipologia di comunicazione da inviare e cioè V (id: Volume di Affari), VR (Volume di affari e reddito).

Vi esortiamo ad adempiere!!

Buon lavoro!!!!!

Saluti

I delegati ENPACL della Provincia di NAPOLI

 

Duraccio Edmondo – Capaccio Francesco – Damiani  Stefania – Di Nono Pietro – Triunfo Fabio

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Modificato: 10 Febbraio 2020