4 Maggio 2020

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,

nell’ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli…….

Oggi parliamo di………….

IL LAVORATORE CHE AGISCE IN GIUDIZIO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITA' PER FERIE NON GODUTE HA L'ONERE DI DIMOSTRARE L'AVVENUTA PRESTAZIONE NEI GIORNI AD ESSE DESTINATI.

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 7696 DEL 6 APRILE 2020.

La Corte di Cassazione, ordinanza n°7696 del 6 aprile 2020, ha (ri)confermato che gli elementi costitutivi dei diritti azionati in giudizio devono essere allegati e dimostrati da chi li rivendica.

Nel caso in esame, la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, aveva riconosciuto ad un lavoratore subordinato, in ragione della domanda diretta ad ottenere il riconoscimento di differenze retributive durante il periodo di lavoro svolto, solo le somme dovute a titolo di indennità di preavviso e Tfr, sostenendo l'insufficienza della prova circa il preteso lavoro straordinario, il lavoro festivo ed il lavoro notturno ed il mancato godimento delle ferie.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il lavoratore, duolendosi, tra l'altro, circa l'errata applicazione dell'art. 2697 c.c. (id: onere della prova), poiché il giudice del gravame aveva ritenuto non esistente la prova del mancato godimento di ferie, della lavorazione durante i periodi di festività e del mancato godimento di permessi.

Orbene, la Suprema Corte ha respinto il ricorso ritenendo inconferenti le doglianze del lavoratore, laddove si era preteso una indebita inversione dell'onere probatorio, dovendosi invece escludere nella specie, l'ipotizzata errata applicazione dell'articolo 2697 c.c..

Sul punto, hanno argomentato gli Ermellini, in conformità alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in proposito, gli elementi costitutivi dei diritti vantati in ordine alla indennità sostitutiva per le ferie non godute devono essere allegati e dimostrati da chi li rivendica, per cui soltanto in seguito all'esito positivo di tale prova parte datoriale è tenuta a dimostrare il pagamento delle relative obbligazioni. In particolare, il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della suddetta indennità ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore.

L'indennità sostitutiva, hanno concluso gli Ermellini, si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione a lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica.


L’ANZIANITA’ LAVORATIVA DEVE TENER CONTO DEI PERIODI A TEMPO DETERMINATO SE LA SUCCESSIVA STABILIZZAZIONE AVVIENE ALLE MEDESIME CONDIZIONI LAVORATIVE.

CORTE DI CASSAZIONE –   SENTENZA N. 7705 DEL 6 APRILE 2020.

La Corte di Cassazione, sentenza n° 7705 del 6 aprile 2020, ha statuito che la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del lavoratore, avvenuta sulla base delle stesse condizioni lavorative del contratto a termine, comporta, ai fini dell’anzianità lavorativa, il riconoscimento del periodo precedente la stabilizzazione.

Di seguito i fatti.

Alcune lavoratrici, dipendenti del CNR (Consiglio nazionale delle ricerche), dapprima precarie (id: contrattualizzate a termine) e poi stabilizzate – ex legge 296/2006 -, richiedevano, ai fini del calcolo dell’anzianità maturata, con i conseguenti riverberi retributivi, di includere anche i periodi svolti con contratto a tempo determinato.

La Corte d’Appello, confermando la statuizione del Tribunale, dava ragione alle suddette lavoratrici, donde il ricorso del CNR per la cassazione della sentenza dei Giudici territoriali.

Più in dettaglio, le doglianze del CNR riguardavano la parte della sentenza che aveva riconosciuto il petitum alle lavoratrici in ossequio al principio di “non discriminazione” dei lavoratori a tempo, di cui alla direttiva 1999/70/CE.

In effetti, la Corte aveva sentenziato che il dipendente, che aveva lavorato per la stessa Amministrazione in un arco temporale con contratti a tempo determinato, non poteva essere trattato in maniera deteriore, in assenza di valide ragioni oggettive, rispetto ad un altro assunto a tempo indeterminato.

Ex adverso, il CNR sosteneva la sussistenza di elementi oggettivi, consistenti nel fatto che l’impiego dei dipendenti era avvenuto esclusivamente per progetti di lavoro estremamente limitanti dal punto di vista formativo, tali da escludere la richiesta competenza per il riconoscimento avanzato.

La Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte territoriale, sostenendo, come correttamente argomentato nella sentenza appellata, che nel passaggio dal precariato alla stabilizzazione non vi era stato alcun mutamento delle condizioni lavorative delle lavoratrici, sicché l'unico elemento differenziazione era costituito dalla natura, a termine e non a tempo indeterminato, del rapporto.


LA SOTTRAZIONE DEL COMPUTER AZIENDALE, IN DOTAZIONE AL DIPENDENTE, FINALIZZATA ALLA DISTRUZIONE DEI DATI IVI CONTENUTI, COSTITUISCE APPROPRIAZIONE INDEBITA, ANCHE SE IL PC E’ – SUCCESSIVAMENTE ALLA CANCELLAZIONE – RICONSEGNATO DAL SUBORDINATO.

CORTE DI CASSAZIONE –   SEZIONE PENALE – SENTENZA N. 11959 DEL 10 APRILE 2020.

La corte di Cassazione – Sezione Penale -, sentenza n° 11959 del 10 aprile 2020, ha statuito che i file presenti su un personal computer hanno la medesima natura delle “cose mobili”, donde la loro sottrazione – recte distruzione – ad opera di un dipendente, affidatario – per ragioni di lavoro – del pc, costituisce una ipotesi di appropriazione indebita.

Di seguito i fatti salienti.

Un lavoratore dipendente, dopo essersi dimesso, veniva assunto da una nuova compagine societaria, di recente costituzione, operante nello stesso settore della precedente datrice.

All’atto delle dimissioni lo stesso aveva restituito il notebook aziendale, che gli era stato dato in adozione, con l'hard disk formattato, senza traccia dei dati informatici originariamente presenti, provocando così il malfunzionamento del sistema informatico aziendale e impossessandosi dei dati originariamente esistenti, che in parte venivano ritrovati nella disponibilità dell'imputato su computer da lui utilizzati.

Dopo la sentenza sfavorevole in appello, il lavoratore ricorreva in Cassazione, atteso che riteneva non sussistente la fattispecie dell’appropriazione indebita.

I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che il “dato informatico” ha la stessa natura della “cosa mobile”, atteso che il file possiede una dimensione fisica costituita dalla grandezza dei dati che lo compongono, come dimostrano l’esistenza di unità di misurazione della capacità di un file di contenere dati e la differente grandezza dei supporti fisici in cui i file possono essere conservati e elaborati.

Ciò posto, hanno concluso gli Ermellini, la sottrazione dei file configura la condotta di appropriazione indebita di dati informatici.

Più precisamente, secondo la Suprema Corte, occorre considerare la capacità del file di essere trasferito da un supporto informatico ad un altro oppure di essere “custodito” in ambienti “virtuali”, caratteristiche queste che confermano il presupposto logico della possibilità del dato informatico di formare oggetto di condotte di sottrazione e appropriazione.

La Cassazione, pertanto, ha rigettato il ricorso sottolineando che, pur se difetta il requisito dell’apprensione materialmente percepibile del file in sé considerato, se non quando esso sia fissato su un supporto digitale che lo contenga, di certo il file rappresenta una cosa mobile, definibile quanto alla sua struttura, alla possibilità di misurarne l’estensione e la capacità di contenere dati, suscettibile di esser trasferito da un luogo ad un altro, anche senza l’intervento di strutture fisiche direttamente apprensibili dall’uomo.

 

PUNIBILE PER EVASIONE IVA L’IMPRENDITORE CHE HA SUPERATO LA SOGLIA DI PUNIBILITÀ ANCHE SE LO HA FATTO PER UN ERRORE DEL COMMERCIALISTA SULLA DICHIARAZIONE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 12378 DEL 17 APRILE 2020

La Corte di Cassazione, sentenza n° 12378 del 17 aprile 2020, ha statuito che va condannato per evasione IVA l'imprenditore che ha omesso il versamento superando la soglia di punibilità anche se lo ha fatto per un errore del commercialista sulla dichiarazione. Non contano registri, volume d'affari, dimensioni dell'azienda ma solo l'atto sottoscritto dal manager e depositato presso l'Amministrazione Finanziaria.

Nel caso di specie, i Giudici di piazza Cavour hanno ribadito che ai fini della integrazione del reato di omesso versamento dell'Iva di cui all'art. 10-ter del D.lgs. n.74 del 10 marzo 2000, l'entità della somma da versare, costituente il debito Iva, è quella risultante dalla dichiarazione del contribuente e non quella meramente effettiva, desumibile dalle annotazioni contabili.

Per gli Ermellini non è rilevante neanche, per ragioni di tipicità, se l'importo relativo all'Iva sia stato effettivamente incassato, e che il debito erariale risulti dai registri delle fatture emesse o delle fatture e della contabilità di impresa o, ancora, dal bilancio: l’importo rilevante ai fini del reato di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto è solo quello oggetto della dichiarazione annuale. La presentazione della dichiarazione, infatti, costituisce un presupposto necessario ai fini della consumazione del reato, tant'è che l'autore del reato deve necessariamente rappresentarsi che l'oggetto della condotta omissiva è esattamente, ed esclusivamente, il debito dichiarato, non quello risultante aliunde.

In nuce, per la S.C., il tema della non corrispondenza del debito dichiarato superiore alla cosiddetta soglia, con quello che risulta dalla contabilità dell'impresa, se inferiore, non ha perciò alcuna rilevanza posto che, la fattispecie, per chiara scelta legislativa, non è strutturata intorno al debito effettivo, ma solo a quello dichiarato.


IN CASO DI TRASFERIMENTO ILLECITO IL DIPENDENTE HA DIRITTO ANCHE ALLA RETRIBUZIONE DA PARTE DEL CEDENTE

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 7977 DEL 21 APRILE 2020.

La Corte di Cassazione, ordinanza n° 7977 del 21 aprile 2020, ha statuito che il lavoratore ha diritto alla retribuzione anche dall'impresa cedente se il trasferimento del ramo d'azienda è dichiarato illecito, non rilevando il fatto che la prestazione sia stata eseguita solo nei confronti dell'impresa cessionaria.  

Nel caso in commento,  la Corte d'Appello di Napoli, a conferma di quanto stabilito dal Tribunale di Napoli,  rigettava l'appello proposto dalla società cedente avverso la sentenza di primo grado, di reiezione della sua opposizione al decreto del Tribunale di Napoli, che le aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 1.835,15 oltre accessori di legge, in favore della dipendente per la retribuzione del mese di febbraio 2014, sul presupposto della permanenza del rapporto di lavoro tra le parti anche dopo il trasferimento.

Orbene, nel caso de quo, gli Ermellini hanno ricordato che può dirsi legittimo soltanto un trasferimento d'azienda quando ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2112 c.c., che, in deroga all'articolo 1406 c.c., consente la sostituzione del contraente senza il consenso del ceduto. Il trasferimento del medesimo rapporto di lavoro si determina solo quando si perfeziona la fattispecie traslativa conforme al modello legale, diversamente la titolarità di quel rapporto di lavoro non si trasferisce e resta nella titolarità dell'originario cedente. Dunque, una volta accertata la nullità della cessione del ramo di azienda, in quanto instaurato in via di mero fatto, le vicende risolutive con il cessionario non sono idonee a incidere sul rapporto con il cedente ancora in essere, sebbene quiescente fino alla declaratoria di nullità della cessione (Cass. 5998/2019). In conclusione, pure a fronte di una duplicità di rapporti, la prestazione lavorativa solo apparentemente resta unica; accanto ad una prestazione materialmente resa in favore della società cessionaria, presso cui illegittimamente è stata trasferita la lavoratrice con la cessione di ramo d'azienda, ve n'è un'altra giuridicamente resa, non meno rilevante sul piano del diritto, in favore dell'originario datore, con il quale il rapporto di lavoro è stato de iure ripristinato.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono, Attilio Pellecchia e Fabio Triunfo.

Hanno collaborato alla redazione i Colleghi Francesco Pierro e Michela Sequino

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Modificato: 4 Maggio 2020