15 Giugno 2020

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,

nell’ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli…….

Oggi parliamo di………….

 

LA DECADENZA DALL’IMPUGNAZIONE DEL TERMINE DEVE ESSERE SOLLEVATA DALLA PARTE E NON D’UFFICIO DAL GIUDICE TRATTANDOSI DI DIRITTO DISPONIBILE.

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 8443 DEL 4 MAGGIO 2020.

La Corte di Cassazione, ordinanza n° 8443 del 4 maggio 2020, ha statuito che la decadenza dall’impugnazione del termine apposto al contratto di cui all’art. 32 della L. 183/2010 (Collegato Lavoro), pari -ad oggi- a 180 giorni dalla cessazione del rapporto, non è rilevabile d’ufficio.

Come noto, l’art. 32 del Collegato Lavoro, oggi art. 28 del decreto delegato 81/2015, prevede che il termine apposto al contratto debba essere impugnato, a pena di decadenza, nel termine di 180 giorni dalla cessazione del contratto. Detta impugnazione può essere effettuata con qualsiasi atto, anche stragiudiziale, che sia idoneo a far comprendere al destinatario la volontà dell’impugnazione.

Ebbene, nel caso in questione, una dipendente della provincia impugnava il termine apposto al contratto producendo in giudizio la comunicazione stragiudiziale il cui avviso di ricevimento era privo, recte non consentiva una piena individuazione, del mittente.

Gli Ermellini, in linea con il precedente orientamento di legittimità in materia (sentenze 349/2017, 19406/2011 e 11180/2002), hanno confermato che la decadenza in questione, trattandosi di diritto disponibile, è rilevabile soltanto su eccezione di parte, con la conseguenza che soltanto dal momento della costituzione del datore e per effetto della proposizione della relativa eccezione (e non sin dal momento del deposito del ricorso introduttivo) sorgeva l'onere della lavoratrice ricorrente di documentare la spedizione tempestiva della raccomandata di impugnazione stragiudiziale del termine, restando, per l’effetto, priva di rilievo la circostanza che la copia dell'avviso di ricevimento prodotta con il ricorso introduttivo fosse illeggibile quanto al mittente.

 

LE CLAUSOLE DI NON CONCORRENZA SONO FINALIZZATE A SALVAGUARDARE L'IMPRENDITORE DA QUALSIASI EPORTAZIONE PRESSO IMPRESE CONCORRENTI DEL PATRIMONIO IMMATERIALE DELL'AZIENDA.

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 9790 DEL 26 MAGGIO 2020.

La Corte di Cassazione, ordinanza n° 9790 del 26 maggio 2020, ha affermato, in tema di validità del patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c., che esso può riguardare qualsiasi attività lavorativa che possa competere con quella del datore di lavoro e non deve quindi limitarsi alle sole mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto.

Nel caso de quo, la Corte di Appello di Roma, confermando la pronuncia del Tribunale della medesima sede, aveva accolto la domanda di un istituto di credito relativa al pagamento del corrispettivo per violazione del patto di non concorrenza stipulato con un dipendente con mansioni di private banker che, a seguito di dimissioni, aveva prestato attività lavorativa presso una banca concorrente, operando con la clientela facente parte del portafoglio clienti del precedente datore di lavoro.

La Corte distrettuale, nella fattispecie, aveva ritenuto valido il patto avendo lo stesso riguardato la medesima zona (Lazio), la medesima clientela e i medesimi generi di prodotti per i quali era stato stipulato il contratto di lavoro, avendo limitazione temporale ai tre anni successivi alla cessazione del rapporto e prevedendo la corresponsione di un adeguato compenso.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il lavoratore sostenendo la nullità del patto in considerazione della mancata verifica dei limiti di oggetto, tempo e luogo posti dalla clausola, con specifico riferimento alla maturata professionalità e alle mansioni svolte.

Orbene, la Suprema Corte ha respinto il ricorso (ri)confermando che le clausole di non concorrenza sono finalizzate a salvaguardare l'imprenditore da qualsiasi "esportazione presso imprese concorrenti" del patrimonio immateriale dell'azienda, nei suoi elementi interni (organizzazione tecnica ed amministrativa, metodi e processi di lavoro, ecc.) ed esterni (avviamento, clientela, ecc.), trattandosi di un bene che assicura la sua resistenza sul mercato ed il suo successo rispetto alle imprese concorrenti e che l'art. 2125 c.c. si preoccupa di tutelare il lavoratore subordinato, affinché le dette clausole non comprimano eccessivamente le possibilità di poter dirigere la propria attività lavorativa verso altre occupazioni, ritenute più convenienti, prevedendo che esse debbano essere subordinate a determinate condizioni, temporali e spaziali, e ad un corrispettivo adeguato, a pena della loro nullità.

In questa prospettiva, hanno continuato gli Ermellini, è stato affermato, con riguardo all'estensione dell'oggetto delle suddette clausole, che in assenza di specifiche indicazioni da parte dell'art. 2125 c.c.  si deve aver riguardo all'attività del prestatore di lavoro, non circoscritta alle specifiche mansioni in concreto svolte, dovendo aversi riguardo all'attività del datore di lavoro, con la conseguenza che devono escludersi attività estranee allo specifico settore produttivo o commerciale nel quale opera l'azienda, ovvero al "mercato nelle sue oggettive strutture, ove convergono domande ed offerte di beni o servizi identici oppure reciprocamente alternativi o fungibili, comunque, parimenti idonei ad offrire beni o servizi nel medesimo mercato".

Invero, hanno concluso gli Ermellini, il patto di non concorrenza può riguardare qualsiasi attività lavorativa che possa competere con quella del datore di lavoro e non deve quindi limitarsi alle sole mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto, ricorrendone la nullità allorché la sua ampiezza sia tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che ne compromettano ogni potenzialità reddituale.

 

IN CASO DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE IN FORMA ASSOCIATA SI RITIENE SEMPRE SUSSISTENTE IL REQUISITO DELL’AUTONOMA ORGANIZZAZIONE AI FINI IRAP, SALVA LA FACOLTÀ DEL CONTRIBUENTE DI DIMOSTRARE L’INSUSSISTENZA DELL’ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DI UNA SPECIFICA ATTIVITA’.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA – SENTENZA N. 9597 DEL 25 MAGGIO 2020

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, sentenza n° 9597 del 25 maggio 2020, ha statuito che i compensi per lo svolgimento d’incarichi societari (amministratore, sindaco, revisore) sono soggetti all’imposta regionale sulle attività produttive, se una clausola inserita nello statuto dello Studio professionale associato stabilisce che tutti gli introiti dei partecipanti sono imputati all’associazione, a meno che il richiedente non dimostri di svolgere l’attività separata senza fruire dei benefici organizzativi derivanti dall’appartenenza all’Associazione professionale.
IL FATTO
Un contribuente, componente di uno studio associato agiva in giudizio contro il silenzio rigetto dell’Agenzia delle Entrate ad una propria istanza di rimborso Irap con riferimento ai compensi percepiti per l’attività di sindaco e revisore di varie Società ed enti, risultando vittorioso nei gradi di merito.

In particolare la C.t.r. aveva ritenuto che i compensi percepiti dal contribuente, associato nell’associazione professionale, per l’attività di sindaco e revisore non fossero soggetti ad IRAP, giacché riconducibili a reddito derivato in via esclusiva dall’attività del singolo professionista.

Di contrario avviso l’Agenzia delle Entrate che, pertanto, proponeva ricorso per Cassazione, ponendo in evidenza, tra i vari motivi di gravame, la clausola dell’atto costitutivo dello Studio associato, che prevedeva l’attribuzione automatica all’associazione di tutti i compensi percepiti dai singoli partecipanti.
Orbene, i Giudici del Palazzaccio, nell’accogliere in toto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, hanno ricordato in premessa che in materia di Irap, in ipotesi di Studio associato, ricorrono, di per sé, i presupposti per l’applicazione dell’IRAP senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività, salva la facoltà del contribuente di dimostrare l'insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività stessa (ex multis Cassazione n. 30873/2019; Cass.n. 14077/2017; Cass. n. 14996/2017; Cass. n. 3790/2018 ).
In proposito, hanno proseguito gli Ermellini, in giurisprudenza di legittimità è stato statuito che (cfr. Cass.n.  766/2019) in tema di IRAP, il professionista il quale sia inserito in uno studio associato, sebbene svolga anche una distinta e separata attività professionale, diversa da quella espletata in forma associata, ha l’onere di dimostrare, al fine di sottrarsi all’applicazione dell’imposta, la mancanza di autonoma organizzazione, ossia di non fruire dei benefici organizzativi recati dalla sua adesione alla detta associazione che, proprio in ragione della sua forma collettiva, normalmente fa conseguire agli aderenti vantaggi organizzativi e incrementativi della ricchezza prodotta quali, ad esempio, le sostituzioni in attivitàmateriali e professionalida parte di colleghi di studio, l’utilizzazione di una segreteria o di locali di lavoro comuni, la possibilità di conferenze e colloqui professionali o altre attività allargate, l’utilizzazione di servizi collettivi e quant’altro caratterizzi l’attività svolta in associazione professionale.

Pertanto, hanno concluso i Giudici delle Leggi, la CTR ha errato nel ritenere attribuibili in via esclusiva al socio i redditi conseguiti in base alle fatture emesse per le attività di sindaco e revisore, elementi questi idonei solo a dimostrare i ricavi e la loro provenienza, ma non già a dimostrare la non riconducibilità all’associazione di tali redditi né il loro conseguimento senza fruire dei benefici organizzativi derivanti dall’appartenenza all’associazione professionale.
 

LA RESPONSABILITA’ PENALE PER LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI RICADE SEMPRE SUL CONTRIBUENTE, IN QUANTO QUESTI E’ TENUTO A VIGILARE SULL’OPERATO DEL PROFESSIONISTA.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE – SENTENZA N. 16469 DEL 14 MAGGIO 2020

La Corte di Cassazione – Sezione Penale -, ordinanza n° 16469 del 14 maggio 2020, ha statuito che la prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell’obbligo dichiarativo, né da una culpa in vigilando sull’operato del professionista, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il contribuente ha consapevolmente preordinato all’inadempimento per importi superiori alla soglia di rilevanza penale.

Nel caso di specie, i Giudici di Piazza Cavour, confermando la sentenza emessa dai Giudici Territoriali, hanno rigettato le doglianze di un rappresentante legale di una società, a cui veniva contestato il reato di omessa dichiarazione previsto dall’art. 5, D.Lgs. n. 74/2000. Secondo la tesi accusatoria, la società, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ometteva di presentare pur essendovi obbligata, le dichiarazioni dei redditi e IVA per un importo relativo alla singola imposta, superiore alla soglia di 50.000 euro. Il contribuente, a propria difesa, rilevava che il Tribunale non avevo dimostrato la sussistenza del dolo specifico di evasione non considerando che il ricorrente aveva sempre fatto affidamento su un terzo professionista, incaricato di predisporre e presentare la dichiarazione dei redditi e IVA. In altre parole, i Giudici avevano errato nel ritenere che l’imputato avesse dovuto provare l’esclusiva responsabilità del professionista per la mancata trasmissione della dichiarazione, non potendosi desumere il dolo specifico da una eventuale culpa in vigilando.

Con la sentenza de qua, gli Ermellini hanno ribadito che l’elemento soggettivo del reato è integrato dalla deliberata ed esclusiva intenzione di sottrarsi al pagamento delle imposte nella piena consapevolezza della illiceità del fine e del mezzo. Pertanto, il soggetto non solo non deve aver adempiuto all’obbligo di dichiarazione coscientemente e volontariamente, ma deve essere stato consapevole che tale inadempienza abbia avuto come conseguenza un’evasione di imposta superiore alla soglia di punibilità. Pertanto, la prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell’obbligo dichiarativo né da una culpa in vigilando sull’operato del professionista incaricato dal contribuente, ma dalla ricorrenza di elementi di fatto dimostrativi che il soggetto obbligato abbia consapevolmente preordinato l’omessa dichiarazione all’evasione di imposta per importi superiori alla soglia di rilevanza penale.

In nuce, per la S.C, la prova dell’assenza di colpa grava, sempre e comunque, sul contribuente, e non è sufficiente il mero affidamento ad un commercialista o altro professionista. Il contribuente è tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto sicché la sua responsabilità può escludersi solo in caso di comportamento fraudolento da parte del professionista finalizzato a mascherare il proprio inadempimento

 

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER ABUSO DEL TELEPASS AZIENDALE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 10540 DEL 3 GIUGNO 2020.

La Corte di Cassazione, sentenza n° 10540 del 3 giugno 2020, ha statuito la legittimità del licenziamento irrogato ad un dipendente per aver utilizzato per ragioni extra-lavorative il telepass aziendale.

La Corte d'Appello, in riforma della decisione resa dal Tribunale, rigettava la domanda proposta dal lavoratore avente ad oggetto la declaratoria dell'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato anche per aver usato più volte il telepass aziendale per ragioni extralavorative.

Secondo il ricorrente, la mancanza relativa all'abuso del telepass era addebitabile a mera svista; una svista che, nel caso in esame, si era protratta per 10 anni.

Secondo la Corte di Cassazione, i motivi di ricorso presentati dal dipendente si ponevano in contrasto con il giudicato formatosi sul punto in conseguenza della mancata impugnazione dell'addebito relativo all'abuso del telepass.

La Corte di Cassazione ha aggiunto che nessuna censura può essere mossa alla sentenza della Corte di Appello, la quale aveva ritenuto definitivamente compromesso il vincolo fiduciario, “così da risultare il comportamento addebitato ostativo alla prosecuzione anche provvisoria del rapporto”.

Dunque, del tutto legittima era la sentenza di Appello, la quale riconosceva la sussistenza della giusta causa di licenziamento, con, inoltre, l'esclusione di qualsiasi sanzione a carico del datore di lavoro.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono, Attilio Pellecchia e Fabio Triunfo.

 

  Hanno collaborato alla redazione i Colleghi Francesco Pierro e Michela Sequino

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Modificato: 15 Giugno 2020