21 Marzo 2022

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell’ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli…….

Oggi parliamo di………….

COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE T.F.R. FEBBRAIO 2022

Il 16 marzo scorso l’ISTAT ha comunicato coefficiente ed indice per rivalutazione TFR Febbraio 2022 (id: licenziamenti dal 15 febbraio al 14 marzo 2022) determinandoli in 2,086158 e 108,8.

COSTRINGERE I DIPENDENTI AD ACCETTARE UNA RETRIBUZIONE INFERIORE È ESTORSIONE

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE – SENTENZA N. 3724 DEL 2 FEBBRAIO 2022

La Corte di Cassazione – Sezione Penale -, sentenza n° 3724 del 2 febbraio 2022, ha affermato che integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda di lavoro, costringe i lavoratori, con la minaccia velata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate.

La controversia trae origine dall'accusa di estorsione sollevata da alcuni dipendenti che prestavano il loro servizio oltre l'orario di lavoro (anche per venti ore al giorno), espletando compiti non inerenti alle loro mansioni e subendo continue vessazioni, senza che venisse loro corrisposta la retribuzione delle ore lavorative effettivamente svolte.

La Corte di Appello, pur riconoscendo che la compresenza di tali elementi indurrebbe a ritenere configurata l'estorsione imputata, ha però rilevato che non sussiste la minaccia di licenziamento, neppure larvata, qualora il datore di lavoro rimetta ai propri dipendenti la libertà decisionale di dimettersi in caso di disaccordo con le direttive impartite, tanto più laddove non sussista una peculiare condizione di debolezza delle persone offese per le particolarità del contesto economico nonché dell'ambiente familiare di provenienza.

I Giudici di piazza Cavour, ribaltando la pronuncia della Corte distrettuale, hanno rilevato, invero, che la stessa nozione di minaccia implica che sia rimessa proprio alla vittima del reato la scelta della condotta ultima da adottare, pur nella consapevolezza che, ove questa dovesse essere diversa da quella rappresentata e pretesa dal soggetto attivo, si avrebbe la conseguenza del male ingiusto prospettato.

Pertanto, la minaccia – elemento costitutivo dell’estorsione – sussiste anche nel caso in cui il datore lasci al dipendente la possibilità di scegliere liberamente di non proseguire il rapporto di lavoro ovvero di rispettare le (ingiuste) condizioni di lavoro. Risulta a tal fine irrilevante il contesto socio ambientale e familiare in cui tale coartazione viene attuata.


LA CORTE DI CASSAZIONE FORNISCE ALCUNI CHIARIMENTI IN TEMA DI ACCERTAMENTO INDUTTIVO COSIDDETTO "PURO" E RICOSTRUZIONE DEL REDDITO DEL CONTRIBUENTE

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N.5177 DEL 17 FEBBRAIO 2022

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.5177 del 17/02/2022, ha statuito che la determinazione induttiva dei costi presunti può essere compiuta anche sulla base di perizia stragiudiziale di parte, a condizione che il Giudice spieghi perché la ritenga o meno convincente, e ricordato inoltre come l'Amministrazione Finanziaria sia tenuta a ricostruire il reddito del contribuente tenendo conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinate induttivamente, evitando così che, in contrasto con il principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione, venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto.

Per i Giudici di piazza Cavour, tale determinazione induttiva dei costi presunti può essere compiuta anche sulla base di una perizia stragiudiziale di parte, liberamente apprezzabile dal Giudice, a condizione che egli spieghi le ragioni per le quali la ritiene corretta e convincente, ancorché in assenza di un vero e proprio obbligo di tenere conto di tale perizia, avendo essa valore di mero argomento di prova che dà luogo a semplici indizi, per cui vanno sempre rese note le ragioni per le quali la si ritenga affidabile, da parte dell'organo giudicante.

Con l’ordinanza de qua, che segue per analogia la n.5018 del 16/02/2022, gli Ermellini hanno accolto il motivo di doglianza con cui il contribuente aveva censurato la decisione della Commissione Tributaria Regionale, laddove, nel confermare l'avviso di accertamento induttivo impugnato, emesso ai sensi dell’art.39, c. 2, del DPR n.600/1973, non aveva riconosciuto la deducibilità dei costi induttivamente ricostruiti sulla base della perizia tecnica di stima asseverata, dalla quale erano risultati dei costi, ossia delle componenti negative di cui tenere conto ai fini della ricostruzione del reddito.

In nuce, per la S.C. in tema di accertamento induttivo cosiddetto "puro" e conseguenziale ricostruzione sintetica del reddito del contribuente, la determinazione dei costi presunti fatta induttivamente può essere compiuta anche sulla base di perizia stragiudiziale di parte, a condizione che il Giudice spieghi perché la ritenga o meno convincente.
 

I DOCUMENTI EXTRACONTABILI POSSONO COSTITUIRE ELEMENTO INDIZIARIO GRAVE E PRECISO

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA 6286 del 25/02/2022

La Corte di Cassazione specifica che in caso di accertamento analitico-induttivo, un brogliaccio extracontabile può integrare i requisiti necessari su cui fondare un avviso di accertamento ed il convincimento del Giudice chiamato a valutare la correttezza dell’operato dell’Amministrazione Finanziaria.

Il caso in esame nasce da un accertamento fiscale effettuato nei confronti di un contribuente emesso a seguito del ritrovamento, nell’ambito delle indagini su una società sammarinese, di un documento che attestava la misura delle provvigioni dovute per l’attività di procacciatore dallo stesso svolta.

I giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia avevano accolto le doglianze del contribuente, e dello stesso avviso erano stati i giudici della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, che avevano disconosciuto la valenza probatoria del prospetto ritrovato, pur riformando la decisione di primo grado nella parte in cui non riconosceva come imponibili ai fini IVA le operazioni poste in essere dal contribuente nei confronti della ditta sammarinese, che pure aveva una stabile organizzazione in Italia.

Ricorre quindi in Cassazione l’Amministrazione Finanziaria con un unico motivo teso a vedere riconosciuta la valenza del documento ritrovato, a cui resiste il contribuente in via incidentale per vedere riconosciuta la natura non imponibile delle operazioni poste in essere nei confronti della società sammarinese.

La Corte di Cassazione accoglie le ragioni del contribuente per quanto riguarda un’effettiva incertezza nello svolgimento delle prestazioni di servizio del ricorrente, ma, per quanto di nostro interesse, stabilisce che le attività accertative di cui all’art.39 del DPR 600/1973 (redditi determinati in base alle scritture contabili) possono essere basate su un unico documento extracontabile se questo è dotato dei caratteri di precisione e gravità. E “che la stessa contabilità non ufficiale, ancorché risultante da brogliacci o appunti personali o informali dell'imprenditore o, comunque, qualunque documento extracontabile costituisce valido elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge, con conseguente onere a carico del contribuente di fornire la prova contraria (conf. Cass., Sez. V, 24 settembre 2014, n. 20094; Cass., Sez. V, 16 novembre 2011, n. 24051; Cass., Sez. V, 27 marzo 2006, n. 6949)”.

Gli Ermellini ritengono quindi meritevoli di accoglimento i rilievi dell’Amministrazione Finanziaria, che avevano posto a base dell’avviso di accertamento un prospetto extracontabile con l’indicazione delle provvigioni medie e la periodicità della liquidazione delle spettanze.

 

ANCHE LA PRIMA CASA PUÒ ESSERE CONFISCATA AL PRESUNTO EVASORE FISCALE

CORTE DI CASSAZIONE – TERZA SEZIONE PENALE – SENTENZA N.6765 DEL 25 FEBBRAIO 2022

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6765 del 25/02/2022, ha statuito che la prima casa può essere confiscata al presunto evasore fiscale, in quanto, il limite all'adozione della misura riguarda l'unico immobile di proprietà, evidenziando un concetto ben diverso.

Nel caso di specie, i Giudici di piazza Cavour hanno respinto le doglianze di un imprenditore accusato di evasione fiscale e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, con conferma in toto dell’impianto accusatorio, in quanto, in tema di reati tributari, il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall'art. 76, c. 1, lett. a), del DPR 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dall'art. 52, c.1, lett. g), del DL 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 98, opera solo per debiti nei confronti dell'Erario e non di altre categorie di creditori, riguarda l'unico immobile di proprietà e non costituisce un limite all'adozione della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, e del sequestro preventivo ad essa finalizzato.

Con la sentenza de qua, gli Ermellini, hanno evidenziato come il limite posto dal legislatore all'espropriazione immobiliare non riguarda la prima casa ma l'unico immobile di proprietà del debitore. Si tratta evidentemente, di un concetto evidentemente diverso da quello di prima casa, perché ha a che vedere con la consistenza complessiva del patrimonio del debitore e non semplicemente con la qualificazione del singolo immobile oggetto di pignoramento. Tant’è che in molti usano la prima casa come scudo per difendersi dalle conseguenze dei debiti con l'Erario.

In nuce, per la S.C., è del tutto inutile anche costituire il bene nel fondo patrimoniale, in quanto tali beni possono essere aggrediti dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, gravando sui medesimi un mero vincolo di destinazione che non attiene alla titolarità del diritto di proprietà, e quindi, al tema dell'appartenenza del bene a persona estranea al reato sicché i beni costituenti il fondo patrimoniale rimangono nella disponibilità del proprietario o dei rispettivi proprietari e possono essere sottoposti a sequestro e a confisca in conseguenza dei reati ascritti ad uno dei conferenti.

 

IL CONTRIBUENTE PUO' IMPUGNARE LA CARTELLA DI PAGAMENTO DELLA QUALE – A CAUSA DELL'INVALIDITA' DELLA RELATIVA NOTIFICA – SIA VENUTO A CONOSCENZA SOLO ATTRAVERSO UN ESTRATTO DI RUOLO. 

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N.6837  DEL 2 MARZO 2022

La Corte di Cassazione – ordinanza n°6837 del 2 marzo 2022 – ribadisce, in tema di contenzioso tributario, l'ammissibilità del ricorso contro l'estratto di ruolo se il contribuente prova di non aver avuto conoscenza della relativa cartella mediante rituale notifica.

Nel caso de quo, una contribuente aveva proposto ricorso per la cassazione della sentenza emessa dalla CTR della Sicilia deducendo violazione ex artt. 3 e 19, D.Lgs. n°546 del 1992 per aver ritenuto inammissibile il proprio ricorso in quanto diretto contro un estratto di ruolo invece che contro la relativa cartella di pagamento non notificata in modo rituale. In particolare, la contribuente asseriva di avere avuto casuale notizia della cartella e del ruolo a seguito di sua richiesta all'agente della riscossione.

Orbene, la Suprema Corte ha accolto il ricorso affermando che: "il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell'invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione".

Gli Ermellini hanno altresì specificato che l'estratto di ruolo è atto interno all'Amministrazione da impugnare unitamente all'atto impositivo, notificato di regola con la cartella di pagamento, perché solo da quel momento sorge l'interesse ad instaurare la lite ex art. 100 c.p.c., salvo il caso in cui il ruolo e la cartella non siano stati notificati: ipotesi in cui, non potendo essere compresso o ritardato l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, è invece ammissibile, nel rispetto del termine generale previsto dal D.Lgs. n°546 del 1992, art. 21, l'autonoma impugnativa dell'estratto, non ostandovi il disposto del citato D.Lgs., art. 19, comma 3, che, secondo una lettura costituzionalmente orientata, impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisce l'unica possibilità di far valere la mancanza di una valida notifica dell'atto precedente del quale il contribuente sia comunque venuto a conoscenza.

La sentenza risulta di sicuro interesse nell'attuale periodo in cui l'impugnabilità degli estratti di ruolo è stata esclusa   ad opera dell’art. 3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n°146, convertito in legge 17 dicembre 2021, n°215.

L’innovazione legislativa non prevede alcuna disciplina transitoria, sicché deve decidersi se la novella concerna o meno i giudizi attualmente pendenti e, sul punto (ipotesi di retroattività della norma), la questione è tutt'ora al vaglio delle Sezioni Unite della Cassazione  (Cfr. Dentro la Notizia n°9/2022 del 9 gennaio 2022 e n°34/2022 del 24 febbraio 2022).

La sentenza in commento, pertanto, sembrerebbe propendere affermando il principio generale di irretroattività della legge il che comporta che la nuova disciplina sulla impugnabilità limitata degli estratti di ruolo, o meglio delle cartelle non validamente notificate, come pure delle iscrizioni ipotecarie irritualmente notificate, conosciute tramite l’estratto di ruolo,  si applichi alle impugnazioni degli estratti di ruolo proposte a decorrere dalla data di entrata in vigore della novella legislativa, quindi dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione sulla G.U. del 20 dicembre 2021.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

A cura della Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Edmondo Duraccio, Giusi Acampora, Francesco Capaccio, Pietro di Nono, Fabio Triunfo, Luigi Carbonelli, Rosario D’Aponte e Michela Sequino.

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Modificato: 21 Marzo 2022