28 Giugno 2023

IN ARRIVO LETTERE DI COMPLIANCE FINALIZZATE ALL’ADEMPIMENTO SPONTANEO IN RELAZIONE AL MANCATO INVIO DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE OVVERO PER ANOMALIE SUL VOLUME D’AFFARI

AGENZIA DELLE ENTRATE – PROVVEDIMENTO N°210441 DEL 13 GIUGNO 2023

 

L'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n°210441 del 13 giugno 2023 rende noto l’imminente invio di comunicazioni di compliance, finalizzate all’adempimento spontaneo, per i contribuenti che abbiano omesso di presentare la dichiarazione annuale Iva per l’anno di imposta 2022.

Il documento ricorda che l'Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e dei corrispettivi giornalieri trasmessi dai contribuenti soggetti passivi IVA per verificare l'eventuale mancata presentazione della dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2022, ovvero la presentazione della stessa senza il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1000 euro, minore rispetto all'ammontare delle cessioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel medesimo periodo d'imposta.

Ne consegue che, sulla base delle analisi condotte, l'Agenzia delle Entrate trasmette, mediante casella di Posta Elettronica Certificata, una comunicazione, contenente le informazioni sopra descritte, al domicilio digitale dei singoli contribuenti. La stessa comunicazione è consultabile dal contribuente all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale”, e dell'interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”. Gli stessi dati ed elementi di anomalia sono parimenti resi disponibili alla Guardia di Finanza, tramite strumenti informatici.

Gli elementi e le informazioni rese note con apposita comunicazione da parte dell’AdE forniscono al contribuente dati utili al fine di presentare la dichiarazione IVA entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione ovvero di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi nelle dichiarazioni presentate mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità.

Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni circa le anomalie segnalate o comunicare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Ad maiora

Il Presidente
Fabio Triunfo

 

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

FT/PDN

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Modificato: 1 Agosto 2023