20 Giugno 2023

MODALITÀ, DURATA E CONTENUTI SPECIFICI DELLA FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA SONO STABILITI DAL CCNL, NEL RISPETTO DELLA DURATA MINIMA DI 32 ORE FISSATE DAL T.U. SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – INTERPELLO N. 3 DEL 12 GIUGNO 2023


La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n° 3 del 12 giugno 2023, con il quale ha fornito all’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale della Regione Sardegna alcuni chiarimenti in merito alle ore di frequenza obbligatoria per i partecipanti ai corsi di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), di cui all’art. 37, co. 11, del D.lgs. 81 del 9 aprile 2008.
In particolare, con il presente interpello, è stato chiesto se la frequenza ai corsi debba rispettare pedissequamente quanto previsto dalla norma, senza ammettere alcuna assenza, o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, può essere ammessa l’assenza del 10% rispetto alla durata minima di 32 ore stabilita dall’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008.
La Commissione ritiene che il citato articolo 37 preveda già in modo esplicito la durata minima dei corsi di formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), di 32 ore iniziali, disponendo altresì, espressamente, che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del R.L.S., vengano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.
Il Ministero, dunque, nel fornire il proprio parere, ha confermato quanto già definito dalla norma ossia che la durata iniziale della formazione sia pari a 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici e le misure di prevenzione e protezione adottate in azienda. Alla contrattazione viene demandato il compito di disciplinare le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
Al riguardo, si riporta quanto previsto dalla disciplina:

•   l’articolo 37, del d.lgs 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 1, prevede che: “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

1. concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

2. rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”;

•   al comma 10, precisa che: “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi”;

•   al comma 11 dispone, altresì, che: “Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (…)”, nel rispetto dei contenuti minimi previsti dallo stesso articolo. La menzionata norma precisa che: “La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori”;

•   il successivo comma 12, chiarisce che: “La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.

Ad maiora

Il Presidente
Fabio Triunfo      

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

FT/FC

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Modificato: 1 Agosto 2023