9 Giugno 2023

WELFARE AZIENDALE E SOSTITUZIONE DEI PREMI DI RISULTATO CON MISURE DI WELFARE

INPS – Circolare n.49 del 31/05/2023

L’INPS, con la circolare n. 49 del 31 maggio 2023, recepisce l’ampliamento delle misure volte a favorire l’erogazione di interventi di welfare aziendale a favore dei lavoratori subordinati e fornisce le prime istruzioni per la loro corresponsione.

Con il documento in commento l’Istituto, infatti, effettua una panoramica degli interventi legislativi succedutisi in materia di welfare, effettuando una ricognizione del relativo quadro normativo e delle interazioni con il trattamento contributivo dei premi di risultato trasformati in misure di welfare.  Numerosi sono stati, recentemente, gli interventi del legislatore volti a modificare l’art. 51 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi, da ultimo il decreto lavoro che ha innalzato, per l’anno 2023, a 3000,00 euro la soglia dei fringe benefit esenti per i lavoratori con figli a carico.

Giova ricordare che i benefit, affinché non concorrano alla formazione di reddito da lavoro, devono essere offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, rientra in questa ipotesi anche il caso in cui i benefit siano messi a disposizione di un gruppo omogeneo di dipendenti, a prescindere dalla circostanza che in concreto soltanto alcuni di essi ne usufruiscano. Ne consegue che le erogazioni messe a disposizione solo di alcuni lavoratori concorrono a formare reddito da lavoro.

La non imponibilità fiscale e contributiva è prevista sia nell’ipotesi in cui il benefit sia erogato volontariamente dal datore, sia in quella in cui sia previsto dalla contrattazione. La tipologia della fonte, unilaterale o collettiva, si riflette solo sul regime fiscale dei costi sostenuti dal datore di lavoro per tali finalità: se le opere e i servizi sono offerti in base a contrattazione collettiva di primo o di secondo livello è consentita l’integrale deducibilità dei costi per il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 95 del TUIR. Nella diversa ipotesi in cui le opere e i servizi siano offerti volontariamente dal datore di lavoro opera il limite di deducibilità del cinque per mille di cui all’articolo 100 del TUIR. L’esenzione si realizza sempreché i contributi e i premi siano destinati all’erogazione di prestazioni in favore del dipendente e non anche dei suoi familiari.

La Legge di Stabilità del 2016, inoltre, ha previsto la possibilità di erogare i benefit di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 51 del TUIR sotto forma di voucher che, naturalmente, non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare. Tali beni e servizi, tuttavia, possono essere indicati cumulativamente in un unico titolo purché il valore complessivo non ecceda il limite di 258,23 euro.

Per quanto riguarda i premi di risultato e le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili per i dipendenti del settore privato, la Legge di Bilancio del 2015 e quella del 2016 hanno reso strutturale il regime fiscale agevolato, per cui si applica un’imposta sostitutiva IRPEF pari al 10 per cento (al 5 per cento per il 2023) entro il limite d’importo pari, allo stato, a 3.000 euro lordi. In particolare, la citata legge n. 208/2015, accanto alla possibilità di avvalersi della tassazione sostitutiva, in luogo di quella ordinaria, attribuisce al dipendente un’ulteriore facoltà di scelta in relazione ai premi di risultato, relativa alla possibilità di ottenere il premio in denaro o in natura, senza imposizione fiscale e contributiva, nei limiti previsti dalle norme. I lavoratori hanno la possibilità di richiedere queste remunerazioni anche sotto forma di benefit, che godono di esenzione sia ai fini fiscali che contributivi.

La Legge di Bilancio 2017 ha ampliato il perimetro dei benefit fruibili in sostituzione dei premi di risultato  stabilendo che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva qualora, in sostituzione dei premi di risultato, anche sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, ai sensi del comma 182 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015, siano percepiti o goduti dal dipendente, per sua scelta:

a) i contributi alle forme pensionistiche complementari, anche se versati in eccedenza, rispetto ai relativi limiti di deducibilità (ai fini fiscali) dal reddito da lavoro dipendente (tali contributi eccedenti, inoltre, non concorrono a formare la parte imponibile della prestazione complementare, in deroga alle norme generali ivi richiamate);

b) i contributi di assistenza sanitaria

c) il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti, anche se ricevute per un import complessivo superiore a 2.065,83 euro dal reddito da lavoro dipendente.

Ad maiora

Il Presidente
Fabio Triunfo             

 

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

 

FT/GA

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Modificato: 1 Agosto 2023