8 Giugno 2023

ATTIVAZIONE DELLA NUOVA PIATTAFORMA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNO SOCIALE

INPS – MESSAGGIO N. 2003 DEL 30 MAGGIO 2023

 

Con messaggio n. 2003 del 30 maggio 2023, l’INPS comunica il rilascio della piattaforma relativa al progetto “Istruttoria assegno sociale”. Tale progetto si propone di realizzare una piattaforma unica, sia per la domanda, che per l’istruttoria relativa all’assegno sociale (categoria 078), con esclusione dell’assegno sociale sostitutivo (categoria 044).

Con il messaggio in oggetto, l’ente di previdenza comunica l’avvio della piattaforma con solo riferimento alla fase di inserimento della domanda da parte del cittadino, riservandosi di comunicare con successivo messaggio l’estensione del servizio anche agli Istituti di Patronato ed agli intermediari abilitati.

L’accesso è disponibile dal portale istituzionale, attraverso SPID, CIE e CNS, al percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” – “Per persone a basso reddito” – “Assegno sociale”.

La domanda, che potrà essere presentata solo a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito anagrafico dell’età, fissato a 67 anni, non essendo consentita la presentazione della domanda prima di tale mese, sarà compilata in automatico quanto alla cittadinanza, alla residenza ed ai trattamenti erogati dall’INPS, in particolare, quest’ultimo dato non potrà essere modificato dall’interessato.

Il richiedente avrà invece l’obbligo di inserire le informazioni relative allo stato civile, per il quale dovranno essere indicati: gli estremi della sentenza di separazione/divorzio, ovvero del decreto di omologazione della separazione consensuale/modifica delle condizioni della separazione, qualora il provvedimento giudiziario non sia stato allegato alla domanda su iniziativa del richiedente, oppure nell’eventualità di accordo di separazione/divorzio o modifica delle condizioni di separazione/divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, dovranno essere riportati i relativi estremi del Comune, della data e del numero di protocollo.

Con riferimento, invece, ai cittadini extracomunitari, il richiedente dovrà allegare il titolo di soggiorno posseduto.

Per quanto riguarda la documentazione facoltativa da allegare, l’INPS, inoltre, rammenta che ai sensi dell’art. 20 comma 10 del D.L. n. 112/2008 è stato introdotto l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni nel territorio dello Stato, tale requisito deve essere eventualmente certificato dal richiedente con idonea documentazione, qualora si siano verificati eventi di permanenza all’estero, che non interrompano la decorrenza del periodo.

Ad maiora

Il Presidente
Fabio Triunfo

             

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

 

FT/MS

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Modificato: 1 Agosto 2023