1 Giugno 2023

LE VENDITE DI BENI DA OPERATORI ECONOMICI SITI NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO  NEI CONFRONTI DI  CLIENTI PRIVATI ITALIANI, QUALORA IL FORNITORE  NON  EFFETTUI IL TRASPORTO A PROPRIA CURA NON  RIENTRANO NELLE VENDITE A DISTANZA

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISPOSTA INTERPELLO N°300 DEL 21 APRILE 2023

 

L'Agenzia delle Entrate con la risposta ad Interpello n°300 del 21 aprile 2023 ha confermato che – per le vendite da operatori sammarinesi a clienti privati italiani – in assenza di trasporto o spedizione del bene a cura o per conto del fornitore, l'operazione non può qualificarsi come vendita a distanza, con conseguente assoggettamento ad Iva nella Repubblica di San Marino.

Più nel particolare, i tecnici dell’Agenzia delle Entrate hanno fornito una dettagliata risposta in ordine al quesito posto da una società fiscalmente residente nella Repubblica di San Marino che intende effettuare vendite in Italia a soggetti privati per il tramite di una piattaforma web sulla quale il cliente finale può effettuare ordini attraverso l’intermediazione di un “Agente”, con trasporto a cura del destinatario previo ritiro direttamente presso la sede di San Marino. Sul punto è stato richiesto se la vendita, come sopra organizzata, dovesse comportare il pagamento dell’Iva nella Repubblica di San Marino.

All’uopo, il documento di prassi ha riepilogato il contenuto degli articoli 13 e 15 del Decreto Italia-San Marino che disciplinano rispettivamente la territorialità dell'IVA delle cessioni nei confronti di privati, e le c.d. ''vendite a distanza'', ossia le cessioni a privati di beni (diversi dai mezzi di trasporto nuovi) spediti o trasportati dal fornitore, o per suo conto, a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto.

In particolare, per l'articolo 15, primo comma, del citato DM sono vendite a distanza “le vendite di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di acquirenti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni…”.

Pertanto, alla luce delle clausole contrattuali dichiarate nel quesito, in base alle quali l’istante non interverrebbe in alcun modo nel trasporto o spedizione dei beni, si ritiene che le transazioni dallo stesso descritte siano disciplinate dall'articolo 13 anziché dall'articolo 15 del DM. Infatti, ''in assenza di trasporto o spedizione del bene a cura o per conto del fornitore (anche ove quest'ultimo agisca indirettamente), l'operazione non può qualificarsi come vendita a distanza ai sensi dell'articolo 15 del decreto e ricade, pertanto, nell'ambito di applicazione dell'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto, che disciplina le ''cessioni nei confronti di privati'', con conseguente assoggettamento ad IVA nella Repubblica di San Marino.

Ad maiora

Il Presidente
Fabio Triunfo

             

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

 

FT/PDN

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Modificato: 1 Agosto 2023