30 Maggio 2023

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA FRUIZIONE DELL’ESONERO SULLA QUOTA DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE
INPS – MESSAGGIO N. 1932 DEL 24 MAGGIO 2023
 

Con messaggio n. 1932 del 24 maggio 2023, l’INPS ha fornito le istruzioni operative relative all’applicazione dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, secondo le novità introdotte dal D.L. n. 48/2023, cosiddetto Decreto Lavoro.
Come noto, l’art. 39 comma 1 del suddetto decreto ha previsto, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, che l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall'art. 1 comma 281 della L. n. 197/2022, venga incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Dal disposto normativo consegue che, per i periodi di paga da luglio 2023 a dicembre 2023, l’esonero sia riconosciuto:

  • nella misura del 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2692,00 euro.
  • Nella misura del 7%, a condizione che la retribuzione imponibile parametrata su base mensile, per tredici mensilità non ecceda l’importo mensile di 1923,00 euro.

La novella legislativa, inoltre, prevede espressamente che l’esonero non venga applicato ai ratei di tredicesima mensilità, cui continua pertanto ad applicarsi solo l’esonero nella misura del:

  • 2% se la stessa non eccede l’importo di euro 2692,00, oppure euro 224,00 se il rateo viene corrisposto mensilmente.
  • 3% se la stessa non eccede l’importo di euro 1923,00, oppure euro 160,00 se il rateo viene corrisposto mensilmente.

Nel documento in oggetto viene anche evidenziato che in caso di inizio, sospensione o cessazione del rapporto in corso d’anno, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate.
Con riferimento all’aspetto operativo, la novella legislativa non impone modifiche alla procedura già in essere, che verrà adeguata automaticamente alle nuove aliquote suindicate. Resteranno, quindi, in essere i codici recupero già previsti, che assumeranno nuovo significato a partire dalla mensilità di competenza di luglio 2023 e fino a quella di dicembre 2023. In particolare, i codici da utilizzare saranno “L094 – Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48”, per l’esonero in misura del 6% e “L098 – Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48”, per l’esonero in misura del 7%.
Ad maiora

Il Presidente
Fabio Triunfo         

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

FT/MS

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Modificato: 1 Agosto 2023