26 Maggio 2023

L’AGENZIA DELLE ENTRATE ILLUSTRA I CRITERI E LE MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI NUOVI CONTROLLI SULLE PARTITE IVA “APRI E CHIUDI

Agenzia delle Entrate – Provvedimento n.156803 del 16/05/2023

 

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n.156803 del 16 maggio 2023, in attuazione delle disposizioni della legge di Bilancio 2023 (id: Legge 29 dicembre 2022 n. 197), ha fissato i criteri, le modalità e i termini per l'analisi del rischio ed il controllo delle partite Iva che presentano qualche genere di anomalia.

L’Amministrazione Finanziaria mira dunque, a contrastare il fenomeno delle cosiddette partite Iva “apri e chiudi” che consiste nella chiusura dell’attività poco dopo l’apertura senza adempiere agli obblighi dichiarativi e del relativo versamento delle imposte.

Il documento agenziale de quo richiama le disposizioni del DPR Iva n. 633/1972 di cui all’articolo 35, commi 15-bis.1 e 15-bis.2, introdotte dalla legge di Bilancio 2023 (id: Legge 29 dicembre 2022 n. 197), secondo cui, il Fisco può effettuare immediati controlli conseguenti al rilascio del numero di Partita Iva, con l’obiettivo di contrastare tempestivamente e prevenire fenomeni evasivi.

Ma, si aggiunge, gli accertamenti si dirigono anche a partite Iva già esistenti e, in particolare, a quelle che, dopo un periodo di inattività ovvero a seguito di modifiche dell’oggetto o della struttura, riprendano ad operare con profili di rischio di evasione.

I Controlli e la valutazione dei rischi

Il lavoro dell’Agenzia Fiscale avviene attraverso specifiche analisi del rischio connesso al rilascio e all’operatività delle partite Iva per identificare in tempi brevi i soggetti che presentano criticità o anomalie in relazione alla sussistenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, nonché alla violazione degli obblighi tributari.

Nello specifico, si legge nel provvedimento in commento, le verifiche sono orientate prevalentemente su:

  • elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale, al lavoratore autonomo o al rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica. Si andrà a valutare la presenza di criticità nel profilo economico e fiscale del soggetto nonché la manifesta carenza dei requisiti di imprenditorialità, nonché di professionale e abituale svolgimento dell'attività;
  • elementi di rischio legati alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell'attività, rispetto ad anomalie economico-contabili nell'esercizio della stessa, strumentali a gravi o sistematiche condotte evasive;
  • elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del titolare della partita Iva nella quale si evidenzino gravi o sistematiche violazioni delle norme tributarie.

L’invito a presentarsi

Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate ravvisi i suddetti elementi di rischio procederà a chiamare il titolare della partita Iva a comparire, ai sensi dell’articolo 32 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, presso l’ufficio competente. Nell’invito de quo dovranno essere indicati i profili di rischio individuati e gli elementi di pericolosità fiscale riscontrati in base alle particolari analisi effettuate, e il contribuente dovrà fornire ogni chiarimento ed esibire la necessaria documentazione per dimostrare l’assenza dei profili di rischio individuati dall’ufficio tributario.

Mancata comparizione del contribuente

Qualora il contribuente non risponda all’invito o non fornisca le giustificazioni richieste, si procede con l’emanazione d’ufficio del provvedimento di cessazione della partita Iva, e allo stesso tempo l’Ufficio può irrogare la sanzione prevista dall’articolo 11, comma 7-quater del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471 pari ad euro 3.000,00. A tale sanzione non si applica il cumulo giudico.

Inoltre, recita il provvedimento 156803/2023, la cessazione della partita IVA del soggetto:

  • ha effetto dalla data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica;
  • determina l’esclusione dalla banca dati VIES;
  • è riscontrabile, da parte di tutti gli operatori, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata al servizio di verifica delle partite Iva.

Gli effetti sulla nuova richiesta di Partita Iva

L’Agenzia delle Entrate nel documento di prassi ha fornito le indicazioni sul comportamento da tenere da parte del soggetto a cui è stato notificato il provvedimento di cessazione della partita Iva qualora faccia successiva richiesta per una nuova attribuzione di numero di partita Iva, illustrando che sarà necessario presentare una polizza fideiussoria o una garanzia fideiussoria all’Agenzia delle Entrate della durata di tre anni e per un importo non inferiore a 50mila euro.

Inoltre, se prima della chiusura d’ufficio della partita Iva siano state commesse violazioni fiscali, l’importo della fideiussione dovrà essere pari alle somme, comprensive di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali oneri accessori, ancora dovute se superiori a euro 50.000.

Per approfondire

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5306508/Provvedimento+-+pdf.pdf/34013bb4-b27a-1a28-b50d-3d69733c1c31

Ad maiora

Il Presidente
Fabio Triunfo             

 

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

 

FT/FT

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Modificato: 1 Agosto 2023