23 Maggio 2023

L’INPS ADOTTA IL NUOVO REGOLAMENTO IN MATERIA DI RICORSI AMMINISTRATIVI

INPS – CIRCOLARE N°48 DEL 17 MAGGIO 2023

 

Con la circolare n. 48 del 17 maggio 2023, l’INPS illustra il nuovo regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati.

Il nuovo regolamento, adottato con deliberazione n. 8 del 18 gennaio 2023, sostituisce quello previgente, ed è stato adottato allo scopo di riunire in un unico testo tutta la disciplina relativa al contenzioso amministrativo relativo alle diverse gestioni dell’ente previdenziale. Il nuovo regolamento estende l’ambito di applicazione a tutti i Comitati ed alle Commissioni che operano presso l’Istituto, sia a livello centrale che periferico, incluse le Commissioni provinciali Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli, ed ai Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà Bilaterale.

I ricorsi potranno essere presentati telematicamente, sia direttamente, che per il tramite dei Patronati e degli intermediari abilitati, secondo i termini indicati nella tabella di sintesi inserita nel documento di prassi.

In seguito alla presentazione del ricorso, gli uffici riceventi trasmetteranno con cadenza mensile al Comitato competente l’elenco dei ricorsi presentati, provvedendo anche a ritrasmettere i ricorsi erroneamente inoltrati a Comitati diversi da quelli competenti a decidere, che pertanto si intenderanno comunque validamente presentati.

Il nuovo regolamento riordina anche le cause di inammissibilità, improcedibilità, e cessata materia del contendere. In particolare:

il ricorso è inammissibile quando: presentato in forma cartacea o da persona non legittimata ad agire; volto ad impugnare un atto emanato da un soggetto diverso dall’Istituto; carente di uno o più elementi essenziali; relativo a materia non riconducibile all’ambito di competenza dell’Istituto; presentato prima della scadenza dei termini per l’emissione del provvedimento; presentato in difetto di interesse concreto ed attuale; presentato contro un nuovo provvedimento, nel caso in cui il ricorrente proponga le medesime censure sollevate avverso il precedente provvedimento; presentato contestualmente o precedentemente ad un ricorso giudiziale avente il medesimo petitum; presentato successivamente alla notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

Il ricorso è improcedibile quando sopravvengano, successivamente alla sua presentazione, cause che facciano venire meno l’interesse concreto ed attuale su cui si fonda il ricorso o quando intervenga una pronuncia giudiziale di merito, relativa al medesimo oggetto e quando, in fase istruttoria, si rilevi che sia stato notificato all’Istituto un ricorso giudiziale avente lo stesso oggetto.

Infine, vi sarà cessata materia del contendere, in qualsiasi fase del procedimento, nel caso in cui l’ente previdenziale adotti un provvedimento che risulti essere pienamente satisfattivo delle pretese del ricorrente.

Nelle ipotesi sopra indicate di inammissibilità, improcedibilità e cessata materia del contendere, la struttura territorialmente competente definirà il ricorso in via amministrativa, dandone comunicazione telematica al ricorrente ed informandone il Comitato, mentre nel caso di mancanza di cause di inammissibilità, improcedibilità e cessata materia del contendere, le Strutture competenti o le Direzioni centrali nella materia di propria competenza, provvederanno all’istruttoria del ricorso, al termine della quale verranno trasmessi, alla Segreteria del Comitato competente, la relazione istruttoria completa e lo schema della proposta di possibile deliberazione.

Il ricorso deve essere deciso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla data di ricezione dello stesso, con deliberazione trasmessa telematicamente dai segretari dei Comitati alle Strutture territorialmente competenti, perché venga data esecuzione al dispositivo.

Ad maiora

Il Presidente
Fabio Triunfo             

 

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

 

FT/MS

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Modificato: 1 Agosto 2023