22 Maggio 2023

LE INTERRUZIONI DEI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 189 DEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA (CCII) COMPORTANO L’OBBLIGA DI VERSAMENTO DEL TICKET DI LICENZIAMENTO

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE – CIRCOLARE N°46 DEL 17 MAGGIO 2023

 

L'Inps, con la Circolare n°46 del 17 maggio 2023, comunica le istruzioni operative in ordine all’obbligo contributivo del c.d. ticket di licenziamento per la cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nelle ipotesi disciplinate dal d.lgs. n°14/2019 (id: Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza-CCII).

Il documento di prassi,  premesso che il CCII ha dedicato ai rapporti di lavoro specifiche e puntuali disposizioni, ricorda le disposizioni contenute all’art. 189 in ordine agli obblighi del curatore che “senza indugio” deve a intimare il licenziamento al ricorrere dei presupposti e per le ragioni indicate al comma 3 dell’articolo 189, ossia “qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l'assetto dell'organizzazione del lavoro”.

L’articolo 189, comma 6, del CCII, disciplina i licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n°223/91, nell’ipotesi di datore di lavoro sottoposto a procedura di liquidazione giudiziale, introducendo una procedura più snella e definendo il relativo procedimento in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente di cui all’articolo 4, commi da 2 a 8, della medesima legge.

Raggiunto l’accordo sindacale, o comunque esaurita la procedura, il curatore provvede a ogni atto conseguente ai sensi dell’art. 4, comma 9 della citata legge.

Chiarite anche le ipotesi di sospensione dei rapporti di lavoro, il documento di prassi ricorda che l’obbligo contributivo del c.d. ticket di licenziamento, introdotto dall’art. 2, commi da 31 a 35, legge n°92/2012, dispone che: “Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”.

Sul punto, considerato che l’articolo 190 del CCII, dispone che: “La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 189 costituisce perdita involontaria dell'occupazione….”, ne consegue che l’obbligo contributivo del c.d. ticket di licenziamento sussiste in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato previste dall’articolo 189 del CCII, ossia nelle ipotesi di licenziamento, dimissioni per giusta causa del lavoratore e risoluzione di diritto allo spirare del periodo di sospensione del rapporto di lavoro.

Tenuto conto che il curatore, nel rispetto della par condicio creditorum, non può procedere al pagamento del predetto contributo, lo stesso dovrà provvedere all’invio dei flussi Uniemens indicando:

  • La cessazione del rapporto di lavoro con causale “risoluzione di diritto”, con il codice Tipo cessazione di nuova istituzione “5A”, avente il significato di “Risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.
  • La cessazione del rapporto di lavoro con causale “dimissioni per giusta causa ai sensi dell’art. 189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, con il codice Tipo cessazione di nuova istituzione “5B”, avente il significato di “Dimissioni per giusta causa ai sensi dell’art.189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.
  • La cessazione del rapporto di lavoro con causale “licenziamento individuale ai sensi dell’art. 189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, con il codice Tipo cessazione di nuova istituzione “5C”, avente il significato di “Licenziamento individuale ai sensi dell’art.189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.

Ad maiora

Il Presidente
Fabio Triunfo

             

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

 

FT/PDN

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Modificato: 1 Agosto 2023