17 Maggio 2023

L’INL FORNISCE CHIARIMENTI IN MERITO ALLA DEROGA AI LIMITI NUMERICI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO NELLE ATTIVITÀ STAGIONALI


INL – NOTA N. 716 DEL 26 APRILE 2023

Con nota n. 716 del 26 aprile 2023, l’INL ha fornito chiarimenti in merito alla somministrazione di lavoratori a tempo determinato nelle attività stagionali.

La nota risponde alla richiesta di chiarimenti avanzata dall’Assosomm – Associazione Italiana delle Agenzia per il Lavoro, con la quale si domandava se un’agenzia di somministrazione potesse somministrare lavoratori per attività stagionali con le specifiche deroghe previste dal Capo III del D. Lgs. n. 81/2015 ed in ossequio all’art. 52 del CCNL somministrazione, relativo alle attività stagionali.

L’Ispettorato chiarisce in primis che, secondo l’art. 34 comma 2 del Testo Unico dei contratti, in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina del Capo III, con esclusione delle disposizioni contenute negli artt. 21 comma 2, 23 e 24, con riferimento allo stop and go, al numero complessivo di contratti a termine ed ai diritti di precedenza e del Capo IV.

Orbene, per quanto concerne eventuali deroghe applicabili ai rapporti di lavoro, con particolare riguardo alle deroghe numeriche, devono trovare la propria fonte nel contratto collettivo di riferimento, in assenza del quale trova applicazione la disposizione contenuta nell’art. 31 comma 2 dello stesso decreto, secondo la quale salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione del contratto. Sul punto, viene anche precisato dall’Ispettorato che i contratti collettivi cui si fa riferimento sono quelli nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali, ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Da questa premessa, consegue, secondo la nota dell’Ispettorato che è il CCNL dell’utilizzatore a dover introdurre discipline specifiche in materia di lavoro stagionale in somministrazione, soluzione peraltro confermata anche dall’art. 52 del CCNL somministrazione, secondo il quale le parti confermano che nella somministrazione di lavoro siano considerate attività stagionali ad ogni effetto di legge e di contratto quelle definite come tali dai contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, oltre a quelle già individuate come tali dal DPR n. 1525/63 e s.m.i.

Ad maiora

Il Presidente
Fabio Triunfo

             

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

 

FT/MS

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Modificato: 1 Agosto 2023