12 Maggio 2023

LE NUOVE REGOLE TECNICHE PER IL DEPOSITO DEGLI ATTI NEL PROCESSO TELEMATICO TRIBUTARIO

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 21 aprile 2023

Il Direttore Generale delle Finanze con Decreto del 21 aprile 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 maggio 2023, di modifica del decreto del 4 agosto 2015, ha fissato le specifiche tecniche previste dal regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario (id: PTT).

Per utilizzare i servizi del Processo Tributario Telematico (PTT) è necessario possedere una firma digitale (CADES/PADES) e un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). Il possesso di tali requisiti è richiesto anche agli utenti già provvisti di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Gli allegati con firma digitale facoltativa

Tra le principali novità introdotte, evidenziate in una nota diffusa sul portale telematico della Giustizia Tributaria, si segnala, innanzitutto, l’eliminazione dell’obbligo della firma digitale sugli allegati al momento del deposito.

Ai sensi di quanto disposto, in particolare, i documenti informatici allegati, per i quali è ammessa anche la scansione in formato immagine di documenti analogici, dovranno rispettare i seguenti requisiti:

  • formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (id: modalità Fax), nonché EML che possono contenere allegati nei formati di cui alla presente lettera;
  • privi di elementi attivi, tra cui macro o campi variabili, e di collegamenti ipertestuali;
  • possono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.

Pertanto, rispetto a quanto precedentemente imposto, la sottoscrizione digitale diventa facoltativa e le parti del processo tributario potranno decidere di produrre gli allegati anche senza alcuna firma elettronica o digitale.

Ex adverso, per il ricorso e ogni altro atto processuale, la sottoscrizione digitale rimane obbligatoria e si prevede, nel dettaglio, che tali atti dovranno essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale CADES (id: con estensione.p7m) ovvero PADES (id: con estensione.pdf).

Ulteriori regole tecniche

Gli ulteriori aggiornamenti illustrati nel Decreto de quo, riguardano:

  • l'introduzione, nel sistema, di controlli bloccanti di integrità, dimensioni e formati sui file durante la fase del loro caricamento;
  • la trasmissione di atti processuali, con sottoscrizioni digitali plurime, a condizione che almeno una di esse risulti valida;
  • l’accettazione a sistema dei file nel formato EML (id: Electronic mail);
  • la validità della firma “PADES”, già consentita dal sistema insieme alla firma “CADES”.

Inoltre, il solo deposito di allegati anche non firmati digitalmente potrà essere effettuato mediante una nota di deposito documenti generata dal sistema.

È bene ricordare che gli aggiornamenti delle regole tecniche per il deposito telematico degli atti ovvero dei documenti sono contenuti nell’articolo 1 del provvedimento e, per espressa previsione, entreranno in vigore dal prossimo 15 maggio 2023.

Inoltre, sempre in tema di deposito di atti e documenti relativi al contenzioso fiscale, bisogna rammentare che ad inizio aprile sono state aggiornate, nel portale del Processo Tributario Telematico, le voci relative alle tipologie di atti e documenti successivi, selezionabili al momento dell’upload dei file, in fase di deposito.

Per approfondire

Per ogni e qualsiasi ulteriore informazione è possibile collegarsi al seguente link:

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/normativa-ptt

Ad maiora

Il Presidente
Fabio Triunfo

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

 

FT/FT

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Modificato: 1 Agosto 2023