18 Gennaio 2019

Ai Sigg. Consulenti del Lavoro iscritti nell’Albo Provinciale Consulenti del Lavoro di Napoli
LL. PEC

Spett.li STP iscritte nell’Albo Provinciale Consulenti del Lavoro di Napoli
LL. PEC

Al Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli
LL. PEC

All’Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Nazionale
PEC

Prot. n° 88/22

 

CIRCOLARE N° 1/2019

 

Oggetto: Versamento quota iscrizione Albo –  anno 2019 – Modalità e Termini.

 

Il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro, nella seduta del 21/12/2018

  • vista la delibera del Consiglio Nazionale assunta ai sensi dell’art. 23 comma 1 lettera c) della legge 11/1/1979 n° 12 di conferma, per l’anno 2019, della quota di propria pertinenza pari ad € 190,00;
  • rilevata l’approvazione del bilancio preventivo 2019 nel corso dell’Assemblea degli iscritti tenutasi il 05/12/2018 che ha lasciato inalterata, per il corrente anno, la quota di iscrizione annuale al CPO di Napoli di € 140,00.

HA DELIBERATO

di provvedere, anche per l’anno 2019 e previa notificazione con PEC/Mail ordinaria/raccomandata, all’incasso delle quote dovute dagli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli UNICAMENTE a mezzo di:

  • F24 utilizzando la sezione “altri enti previdenziali e assicurativi”, così come esemplificato nell’allegato modello facsimile, con l’avvertenza che il campo “Codice posizione” va compilato indicando il numero di iscrizione all’ordine preceduto da tanti zeri fino a raggiungere cinque caratteri (ES. 155 = 00155);

da effettuarsi entro il 16/2/2019 per l’importo globale di € 330,00 (trecentotrenta/00) composto dalla quota di € 190,00 di pertinenza del Consiglio Nazionale e di € 140,00 per il CPO di Napoli.

In mancanza di adempimento entro il termine suddetto, il Consiglio, suo malgrado, provvederà al recupero coattivo della quota, ferma restante l’ulteriore procedura prevista dall’ art. 29 lett. d) della legge 11/1/79 n° 12 in tema di azione  disciplinare per morosità che, come è noto, prevede la sospensione dall’esercizio della professione con abolizione immediata di pin e password per le trasmissioni telematiche e blocco immediato della firma digitale, nonché l’irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico dei ritardatari e/o morosi alla luce del Regolamento emanato dal CNO con delibera N° 314 del 25/09/2014. L’ammontare della sanzione pecuniaria, alla luce di tale Regolamentazione (art. 15 di tale regolamento), è costituita da una maggiorazione pari al 5% (dell’importo della quota) in caso di ritardato versamento nei primi dodici mesi (nel nostro caso entro il 16/02 dell’anno successivo) per poi passare al 10% se il pagamento avviene dopo tale periodo.

Resta, in ogni caso, impregiudicata la facoltà del Consiglio Provinciale di avviare le azioni di recupero del credito in via giudiziale o stragiudiziale con spese a carico dell’inadempiente.

Del pari, anche i Colleghi che sono già sospesi per morosità, cui la presente viene egualmente inviata, possono regolarizzare la loro posizione versando quanto ad oggi dovuto ed essere, in tal modo, riammessi all’esercizio della professione previa deliberazione del Consiglio. Per i medesimi, comunque, sarà dato mandato alla ITL/INPS/GDF di acclarare se comunque viene svolta la professione nonostante la sospensione dall’esercizio della stessa.

La Segreteria del Consiglio rimane a disposizione degli interessati per ulteriori chiarimenti circa la loro situazione debitoria qualora non fossero più in possesso delle note di sollecito che, in calce, la riportava. Va senza dire che il puntuale versamento della quota annuale, al di là delle conseguenze di legge in caso di inadempimento, costituisce essenzialmente un obbligo morale di tutti gli iscritti ed una manifestazione di rispetto nei confronti di chi già effettua l’adempimento nei termini.

Con l’occasione si forniscono alcune importanti informazioni:

  • Per l’anno 2019, come da bilancio preventivo approvato dall’Assemblea degli iscritti il 05/12/2018, sono in calendario almeno n° 5 eventi formativi tra cui due Assemblee degli iscritti avente valore ordinamentale/deontologico oltre ad altri eventi co-organizzati con soggetti terzi ed istituzioni fino alla copertura della somma stanziata per tale capitolo. Ciò significa che l’eventuale “MASTER” (4 o 5 Moduli) sarà realizzato solo se le sponsorizzazioni copriranno il 70% del costo complessivo comprensivo anche di quello per una struttura ricettiva di 500 posti costituenti la partecipazione media dei colleghi negli ultimi anni. Sarà un’attività extra, possibile attraverso le sponsorizzazioni e le economie di gestione. Infatti l’obbligo formativo a carico del CPO si intenderà assolto con il raggiungimento dei 25 crediti formativi annuali come da Regolamento emanato dal CNO. Sarà, inoltre, proseguita l’attuazione del progetto “Formazione a domicilio” che consente, in virtù del meno rilevante numero di partecipanti, di meglio dialogare su tematiche importanti che investono l’operatività quotidiana.
  • Al 31/12/2018 si è concluso il biennio formativo 2017/2018 ai fini della F.C.O. disciplinata dal Regolamento emanato dal CNO, ratificato dai Ministeri competenti, in vigore dall’1/1/2015 e pubblicato sul sito www.ordinecdlna.it nella sezione “Formazione ed Eventi”. Entro il 28 Febbraio 2019 dovrà essere, pertanto, svolto l’adempimento della “Dichiarazione” (scaricabile sempre dal sito istituzionale del CPO) dei crediti formativi conseguiti nel biennio 2017/2018 tranne che dalla Piattaforma Teleconsul in sommatoria con la nuova Piattaforma emanata dal CNO non si evidenzi già il raggiungimento dei 50 crediti utili al giudizio di ottemperanza. Potrebbe darsi, ma non ne siamo sicuri, che entro il 28 febbraio 2019 la Piattaforma della F.C.O. del CNO sia già comprensiva dei crediti maturati con quella TELECONSUL. Occorre, infine, indicare, allegando copia dei relativi attestati, la partecipazione ad altri eventi che danno luogo a crediti formativi (es. partecipazione eventi istituzionali, università, altri Ordini professionali). Vi preghiamo di approfondire, a tal proposito, il Regolamento F.C.O. 2015/2018 per le importanti disposizioni contenute ed esplicitate più volte nella Rubrica “Notizie dall’Ordine”. Resta confermato il numero di crediti biennali da conseguire (50) di cui almeno 6 in materia ordinamentale/deontologica. In ogni caso, ferma restando la durata biennale ai fini del monitoraggio del giudizio di ottemperanza, occorre conseguire in ciascun anno almeno 16 crediti formativi. Di particolare rilievo, infine, l’indicazione dei motivi che non hanno consentito il conseguimento dei crediti formativi previsti dal Regolamento (Malattia, infortunio, gravidanza/puerperio, assistenza legge 104, altri eventi derivanti da causa di forza maggiore), supportati con certificazione probatoria, con richiesta di riproporzionamento dei crediti;
  • Dal 01/01/2019 è iniziato un nuovo biennio formativo che risulta essere disciplinato da un nuovo regolamento F.C.O., in vigore dal 01/01/2019, pubblicato egualmente sul sito www.ordinecdlna.it sempre nella sezione “Formazione ed Eventi”. Ne abbiamo ampiamente discusso nel Convegno di fine anno al Ramada Hotel il 20 dicembre scorso;
  • Il CPO sta valutando, anche alla luce di un’analisi dei costi/benefici, una riorganizzazione amministrativa degli uffici e una diversa modalità di “comunicazione”;
  • La funzione disciplinare è devoluta, per espressa previsione di legge, al Consiglio di Disciplina di cui al D.P.R. 137/2012;
  • Si ricorda che dal 15/08/2012 è in vigore un nuovo regolamento del praticantato (art.6 del D.P.R. 137/2012) che, fra i requisiti soggettivi, per incardinare il rapporto de quo, prevede, per il professionista dante pratica, un’anzianità d’iscrizione minima di 5 anni oltre a quello di essere in regola con le disposizioni sulla FCO;
  • Si ribadisce ai colleghi che non ne siano ancora in possesso che la PEC è obbligatoria per i liberi professionisti e va notificata al CPO se diversa da quella “istituzionale” (@consulentidellavoropec.it) per la sua evidenziazione nell’albo telematico. Nel corso del 2019 saranno inviate le diffide ad adempiere il cui mancato riscontro diventerà di competenza del Consiglio di Disciplina;
  • Il D.U.I. costituisce l’unico titolo di legittimazione allo svolgimento della professione ai sensi dell’art. 9 della legge 11/1/79 n° 12;

Cordialità.

IL PRESIDENTE
F.to Edmondo Duraccio

 

Allegato: facsimile Modello F24

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Modificato: 2 Agosto 2023