3 Ottobre 2017

CIRCOLARE MENSILE AI COLLEGHI –  LUGLIO 2017 – Prot. n° 2070/22

LE PRESTAZIONI OCCASIONALI: ASPETTI SANZIONATORI.

L’Ispettorato Nazionale del lavoro (INL), con la circolare n. 5 del 9 agosto 2017, ha fornito importanti chiarimenti, al proprio personale ispettivo, in merito alla disciplina sanzionatoria delle Prestazioni Occasionali prevista dall’art. 54-bis, comma 20, D.L. n. 50/2017 in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14 del medesimo articolo.

Come noto l’art. 54-bis, comma 20, D.L. n. 50/2017, regolamenta l’apparato sanzionatorio per l’illecito utilizzo delle prestazioni occasionali, vale a dire del c.d. “Libretto Famiglia” e del “Contratto di prestazione occasionale”. Nel dettaglio il suddetto comma detta che:

In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una Pubblica Amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.

Ciò premesso, prima di analizzare nel dettaglio il contenuto del documento di prassi in esame, di seguito un breve riepilogo della normativa del lavoro occasionale.

PRESTAZIONI OCCASIONALI: LIMITI, DIVIETI ED OBBLIGHI

Ai sensi del primo comma dell’art. 54 bis, per prestazioni occasionali devono intendersi le attività lavorative che danno luogo nel corso di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre):

  • a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro per ciascun prestatore di lavoro, con riferimento alla totalità degli utilizzatori (comma 1, lett. a);
  • a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori di lavoro (comma 1, lett. b.);
  • a compensi di importo non superiore a 2.500 euro, per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore di lavoro in favore del medesimo utilizzatore, che non possono comunque superare il limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile (comma 1, lett. c. e comma 20).

Nel settore agricolo tale limite è dato dal rapporto tra 2.500 euro annui e la retribuzione oraria individuata dal CCNL, ai sensi del comma 16 (euro 9,65 area 1; 8,80 area 2; 6,56 area 3 CCNL operai agricoli e florovivaisti cfr. INPS mess. n. 2887/2017).

I suddetti limiti economici, come chiarito con circolare INPS n. 107/2017, si riferiscono ai compensi percepiti dal prestatore al netto dei contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

Gli utilizzatori delle prestazioni di lavoro occasionali possono essere:

a) persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, mediante il Libretto di Famiglia;

b) altri utilizzatori, quali professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni, altri enti di natura privata nonché le Pubbliche Amministrazioni nei limiti di cui al comma 7, tramite il contratto di prestazione occasionale.

!!! Attenzione !!!

Non possono essere attivate prestazioni di lavoro occasionale che siano rese da lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (comma 5).

LIMITAZIONE UTILIZZO CONTRATTO PRESTAZIONE OCCASIONALE

Con riferimento al solo contratto di prestazione occasionale, il legislatore ha previsto dei divieti (comma 14) che ne impediscono la stipula:

  • da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato (ai fini del computo cfr. INPS circ. n. 107/2017 e mess. n. 2887/2017);
  • da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
  • da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

ADEMPIMENTI PRELIMINARI 

  • Utilizzatore contratto di prestazione occasionale

L’utilizzatore di un contratto di prestazione occasionale è tenuto, ad eccezione della P.A., ad effettuare la comunicazione, indicando i dati elencati al comma 17 (i dati anagrafici e identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento della prestazione; c) l’oggetto della prestazione; d) la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione), almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa.

  • Utilizzatore del Libretto di famiglia

Diversamente, l’utilizzatore del Libretto di famiglia deve provvedere a comunicare i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto, entro il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione (comma 12).

REGIME SANZIONATORIO

Di seguito si riportano, per ciascuna tipologia di violazione, le conseguenze sanzionatorie o di altra natura alle quali può essere soggetto l’utilizzatore di prestazioni occasionali, per le quali l’INL fornisce dei chiarimenti.

Sanzioni riguardanti sia il contratto di prestazione occasionale, sia il libretto famiglia

Superamento del limite economico o del limite orario

Il superamento da parte di un utilizzatore per ogni singolo prestatore del limite economico di cui all’art. 54-bis, D.L. n. 50/2017, comma 1, lettera c), (2.500 euro) o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco di un anno civile, ovvero del diverso limite previsto nel settore agricolo, comporta la trasformazione del relativo rapporto nella tipologia di lavoro a tempo pieno e indeterminato a far data dal giorno in cui si realizza il predetto superamento, con applicazione delle connesse sanzioni civili ed amministrative.

La trasformazione del rapporto e l’applicazione delle e connesse sanzioni civili ed amministrative non operano nel caso in cui l’utilizzatore sia una Pubblica Amministrazione.

Violazione dei divieti di cui al comma 5, art. 54-bis, D.L. n. 50/2017

In merito alla violazione dei divieti di cui al comma 5, ossia l’aver acquisito “prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa“, l’Ispettorato Nazionale chiarisce che essa integra un difetto “genetico” afferente alla costituzione del rapporto e comporta dunque, in applicazione dei principi civilistici, la conversione “ex tunc” dello stesso nella tipologia ordinaria (art. 1, D.Lgs. n. 81/2015) del lavoro a tempo pieno e indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, laddove evidentemente sia accertata la natura subordinata dello stesso.

I divieti di cui al comma 5 non trovano comunque applicazione in relazione al personale utilizzato attraverso lo strumento della somministrazione.

Sanzioni riguardanti esclusivamente il contratto di prestazione occasionale

Violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva di cui all’art. 54-bis, comma 17, D.L. n. 50/2017 da parte di utilizzatori, diversi dalla Pubblica Amministrazione e dalle persone fisiche/famiglie, ovvero di violazione di uno dei divieti di cui al comma 14 (divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato; da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli ecc.) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 “per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione“.

In tali ipotesi, non trova applicazione la procedura di diffida e la sanzione ridotta ai sensi dell’art. 16 della L. n. 689/1981 è pertanto pari ad euro 833,33 per ogni giornata non tracciata da regolare comunicazione.

Su questo punto l’Ispettorato puntualizza che laddove venga riscontrata la violazione degli obblighi di cui sopra in relazione a più lavoratori, la sanzione ridotta risulterà essere il prodotto tra il citato importo di euro 833,33 e la somma delle giornate lavorative non regolarmente comunicate ovvero effettuate in violazione dei divieti di cui al comma 14.

Relativamente alla suddetta sanzione l’INL fa un’importante precisazione in merito ai casi pratici in cui va applicata, chiarendo che la suddetta sanzione troverà applicazione nei seguenti casi:

  • quando la comunicazione preventiva sia effettuata in ritardo;
  • quando la comunicazione preventiva non contenga tutti gli elementi richiesti;
  • quando gli elementi di cui alla comunicazione non corrispondano a quanto effettivamente accertato.

Sul punto l’INL pone quale esempio il caso in cui la prestazione occasionale giornaliera sia stata effettivamente svolta per un numero di ore superiore rispetto a quello indicato nella comunicazione preventiva. In tale caso, peraltro, il personale ispettivo provvederà a comunicare alla competente sede INPS l’avvenuto accertamento della maggior durata della prestazione affinché l’Istituto possa adottare le proprie determinazioni in relazione al singolo rapporto di lavoro.

VIOLAZIONE DI ULTERIORI OBBLIGHI

Nel documento di prassi in esame, l’INL compie accenni anche ad altre violazioni che possano interessare il lavoro occasionale accessorio, quali violazioni in materia di riposo giornaliero, pause e riposi settimanali di cui agli artt. 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 66/2003. Nei seguenti casi l’Ispettorato chiarisce che il mancato rispetto, delle suddette normative, da parte di qualsiasi utilizzatore comporterà l’applicazione delle specifiche sanzioni ivi previste.

Invece, per quanto concerne la tutela della salute e della sicurezza del prestatore, trova applicazione l’art. 3, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008, ai sensi del quale “nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista (…)”.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA MAXISANZIONE E RAPPORTI CON LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO PREVENTIVO DI COMUNICAZIONE DELLA PRESTAZIONE OCCASIONALE

Infine, l’Ispettorato fornisce alcuni chiarimenti in ordine al rapporto tra la sanzione prevista in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione della prestazione occasionale e la c.d. maxisanzione per lavoro “nero”, riservandosi ulteriori precisazioni dopo un primo periodo di monitoraggio sulla applicazione del nuovo istituto.

Nelle ipotesi di mancata trasmissione della comunicazione preventiva ovvero di revoca della stessa a fronte di una prestazione di lavoro giornaliera effettivamente svolta, la mera registrazione del lavoratore sulla piattaforma predisposta dall’Istituto non costituisce di per sé elemento sufficiente ad escludere che si tratti di un rapporto di lavoro sconosciuto alla Pubblica Amministrazione con la conseguente possibilità, laddove sia accertata la natura subordinata dello stesso, di contestare l’impiego di lavoratori “in nero” (cfr. Cass. sent. n. 16340/2013 nella quale viene espresso il medesimo principio nelle ipotesi di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane).

L’Ispettorato sottolinea la necessità di individuare dei criteri utili a differenziare le ipotesi in cui la prestazione di lavoro effettivamente resa possa considerarsi quale prestazione occasionale non comunicata ovvero come un “normale” rapporto di lavoro “in nero“, come tale sanzionabile esclusivamente con la c.d. maxisanzione.

Pertanto, l’INL invita gli Ispettori a compiere una attenta valutazione della singola fattispecie rispetto alla quale si applicherà esclusivamente la sanzione di cui all’art. 54 bis, comma 20, ogniqualvolta, ferma restando evidentemente la registrazione delle parti sulla piattaforma Inps, ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

  • la prestazione sia comunque possibile in ragione del mancato superamento dei limiti economici e temporali (280 ore) previsti dallo stesso art. 54 bis;
  • la prestazione possa effettivamente considerarsi occasionale in ragione della presenza di precedenti analoghe prestazioni lavorative correttamente gestite, così da potersi configurare una mera violazione dell’obbligo di comunicazione.

Ad esempio, qualora la mancata comunicazione preventiva riguardi una singola prestazione giornaliera a fronte di una pluralità di prestazioni occasionali regolarmente comunicate nel corso del medesimo mese, appare ragionevole ritenere che si tratti della mera violazione dell’obbligo comunicazionale di cui all’art. 54 bis, comma 20, con conseguente applicazione della specifica misura sanzionatoria.

Viceversa, in assenza di anche uno solo dei predetti requisiti, troverà applicazione la c.d. maxisanzione per lavoro “nero” laddove concorra il requisito della subordinazione, o qualora la comunicazione venga effettuata nel corso dell’accesso ispettivo.

Ad maiora!!

                     Ordine Provinciale                                                       Centro Studi

           Consulenti del Lavoro di Napoli                                    “Raffaello Russo Spena”                                                      

           Il Presidente                                                             Il Coordinatore

 F.to Dott. Edmondo Duraccio                                 F.to Dott. Francesco Capaccio
             

(*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E’ FATTO DIVIETO, PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. DIRITTI RISERVATI AGLI AUTORI

ED/FC/GC

Condividi:

Modificato: 2 Agosto 2023