6 Febbraio 2023

F.C.O. Biennio 2021/2022. Monitoraggio del CPO sulla posizione di ciascun iscritto ai fini della declaratoria di regolarità. VADEMECUM per gli iscritti circa gli adempimenti da porre in essere entro E NON OLTRE il 28 febbraio 2023
 

Facciamo sempre del nostro meglio per avvisarvi di scadenze e modalità di operatività. La materia della FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA non sfugge alla nostra attenzione e circa gli adempimenti da fare oltre a questa rubrica ne abbiamo discusso anche in presenza al Ramada Hotel nel corso dell’ultimo Convegno del 2022.

Vi rimandiamo, dunque, sia al Regolamento con le linee guida pubblicato sul ns. sito istituzionale che al contenuto di questa Rubrica del mese di Dicembre 2022.

Tuttavia, a mo’ di flash, vorremmo proporvi l’ennesimo vademecum sulla materia per il quale si è occupato anche il CNO sul proprio sito.

 

  1. ADEMPIMENTI DEI CPO

I CPO, ai fini della F.C.O., devono tenere aggiornata la PIATTAFORMA FORMAZIONE che è l’unico strumento di dialogo tra iscritto e CPO in materia di Formazione. La PIATTAFORMA ad oggi, per quanto riguarda il CPO di Napoli è aggiornata.

Il CPO presidia la PIATTAFORMA ed esamina il contenuto proposto dagli iscritti (es. attestati di partecipazione a convegni, comunicazione di svolgimento di altre attività, di attività e-learning, di riproporzionamento dei crediti per eventi impeditivi della Formazione, di elevazione della percentuale di eventi a distanza).

 

  1. ADEMPIMENTI DEGLI ISCRITTI

Gli iscritti devono essenzialmente ricordare quanto prescritto dal Regolamento per la Formazione Continua Obbligatoria (validità dal 2019) come ad esempio

Art. 6 – Crediti formativi

1. Il credito formativo (CF) costituisce l’unità di misura per la valutazione dell’impegno richiesto per l’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua.

2. L’unità del valore del credito formativo è l’ora.

3. Ogni Consulente del Lavoro deve conseguire nel biennio almeno 50 crediti formativi, di cui almeno 6 nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico.

4. Per i neo iscritti l’obbligo formativo decorre dal mese successivo a quello di iscrizione all’Albo ed i crediti di cui al comma 3 sono conseguentemente riproporzionati.

5. Per ciascun anno il Consulente del Lavoro deve, comunque, maturare complessivamente almeno 16 crediti formativi, di cui almeno 3 crediti nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico.

6. Ogni Consulente del Lavoro può beneficiare, nel biennio, di un debito formativo per un massimo di 9 crediti, i quali dovranno essere recuperati nei primi sei mesi del biennio successivo.

7. Il 40% dei crediti può essere conseguito con l’utilizzo della tecnologia e-learning. Su richiesta motivata dell’iscritto, o per motivi di carattere generale, il Consiglio Provinciale può autorizzare una percentuale superiore

8. In nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti del biennio di riferimento i crediti maturati nel biennio precedente.

Art. 20 – Dichiarazioni dell’iscritto e verifiche del Consiglio Provinciale

1. Entro il mese di febbraio successivo alla fine del biennio formativo, ogni Consulente del Lavoro è tenuto a verificare che, dall’apposita piattaforma informatica, risulti la propria regolarità ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo. Nel caso in cui rilevi che i propri crediti maturati risultino in misura inferiore a quella prevista dall’articolo 6, comma 3, il Consulente del Lavoro deve presentare al Consiglio Provinciale al cui albo è iscritto una dichiarazione che attesti la formazione continua svolta in conformità al presente regolamento. Entro lo stesso termine il Consulente del Lavoro che intenda avvalersi della facoltà di cui all’articolo 6, comma 6, del presente regolamento, dovrà presentare al Consiglio Provinciale idonea richiesta.

Art. 21 – Riproporzionamento dei crediti formativi

1. Nei casi di malattia, infortunio, inabilità temporanea, disabilità o invalidità, compimento del settantesimo anno di età, servizio civile, richiamo alle armi, volontariato e periodi di servizio presso la protezione civile, soccorso alpino e speleologico, il Consiglio Provinciale, su richiesta dell’iscritto, riproporziona i crediti da conseguire tenendo conto delle motivazioni indicate e della documentazione prodotta dall’interessato in allegato alla richiesta di cui al successivo articolo 22.

2. Nel caso di maternità, dei congedi e diritti relativi alla paternità, i crediti da conseguire vengono rideterminati considerando quale intervallo di impedimento formativo il periodo che decorre da tre mesi antecedenti la data del parto e il compimento dell’anno di età del bambino. Nel caso di affidamento o adozione i crediti da conseguire vengono rideterminati per il periodo di un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Negli altri casi, i crediti verranno riproporzionati in dodicesimi, in base alla durata dell’impedimento.

3. Il Consiglio Provinciale, su richiesta del Consulente del Lavoro interessato, può riproporzionarne in parte l’obbligo formativo nei seguenti casi: a) assistenza prestata ai sensi della legge n. 104/1992; b) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive di forza maggiore.

Art. 22 – Richiesta riproporzionamento dei crediti formativi

  1. Il Consulente del Lavoro che si trovi in uno dei casi di riproporzionamento dei crediti formativi di cui all’articolo 21 deve inoltrare apposita istanza, adeguatamente documentata, al Consiglio Provinciale nel quale risulta iscritto.
  2.  L’istanza di cui al comma 1 deve essere inviata al verificarsi della causa che dà diritto al riproporzionamento e, comunque, entro un termine utile all’iscritto, per ottemperare all’obbligo formativo minimo annuale.
  3.  Il riproporzionamento è attribuito su richiesta dell’iscritto in via definitiva e senza obbligo di rinnovo nei casi di fatti o patologie irreversibili, mentre è concesso limitatamente al periodo certificato in caso di cause rivedibili, fatta salva la possibilità di ripresentare periodicamente la richiesta ove permanessero i requisiti per la concessione del riproporzionamento.

Il CPO nella riunione di fine d’anno ha deliberato la concessione di sconti (riproporzionamenti) a seconda della causale riportandoli nella circolare Quota 2023.

IL TUTTO DEVE ESSERE COMPLETATO ENTRO IL 28/02/2023.

Buon lavoro

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/ED

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Modificato: 2 Agosto 2023