25 Gennaio 2023

Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n.14. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Art. 356. Requisiti per l’iscrizione all’albo dei soggetti incaricati dall’Autorità Giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo. Circolare del Ministero di Giustizia, D.G.A. N. 0014529.U, del 20 gennaio 2023. Nota CNO, Prot.2023/0000502 del 24 gennaio 2023, a firma del D.G. Dott.ssa Maione

 

Il 20 Gennaio scorso, con Prot. N.0014529.U., il Ministero di Giustizia, Direzione per gli Affari di Giustizia, ha emanato una circolare che chiarisce al CNO, Commercialisti ed Esperti Contabili ed Avvocati, i requisiti per l’iscrizione all’Albo dei Soggetti incaricati dall’Autorità Giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14).             Ne ha dato notizia, con preghiera di diffusione a tutti gli iscritti, il CNO, nella figura del Direttore Generale, Dottoressa Francesca Maione, con Nota Prot.2023/0000502 del 24 gennaio 2023.

Nella nota predetta si informano tutti gli iscritti che hanno partecipato al Corso di perfezionamento organizzato dall’Università San Raffaele in collaborazione con la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro che il certificato rilasciato dall’Università, all’esito del superamento dell’esame finale, costituisce titolo idoneo per l’iscrizione all’Albo, ai sensi dell’art. 356 del Codice della Crisi d’impresa.

Quanto all’ulteriore requisito di formazione per l’accesso all’albo, previsto dal richiamato art. 356 del Codice della Crisi e consistente nello svolgimento di un tirocinio, di durata non inferiore a sei mesi, svolto ai sensi dell’art. 4, co. 5, lett. b) del D.M. n. 202/2014, allo stato esso è ritenuto necessario per tutti i professionisti iscritti agli albi professionali dei Consulenti del Lavoro, degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili, come chiarito nell’allegata circolare.

Lo svolgimento del tirocinio può essere documentato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Buon lavoro

Ad maiora  

Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n.14. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Art. 356. Requisiti per l’iscrizione all’albo dei soggetti incaricati dall’Autorità Giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo. Circolare del Ministero di Giustizia, D.G.A. N. 0014529.U, del 20 gennaio 2023. Nota CNO, Prot.2023/0000502 del 24 gennaio 2023, a firma del D.G. Dott.ssa Maione

 

Il 20 Gennaio scorso, con Prot. N.0014529.U., il Ministero di Giustizia, Direzione per gli Affari di Giustizia, ha emanato una circolare che chiarisce al CNO, Commercialisti ed Esperti Contabili ed Avvocati, i requisiti per l’iscrizione all’Albo dei Soggetti incaricati dall’Autorità Giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14).             Ne ha dato notizia, con preghiera di diffusione a tutti gli iscritti, il CNO, nella figura del Direttore Generale, Dottoressa Francesca Maione, con Nota Prot.2023/0000502 del 24 gennaio 2023.

Nella nota predetta si informano tutti gli iscritti che hanno partecipato al Corso di perfezionamento organizzato dall’Università San Raffaele in collaborazione con la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro che il certificato rilasciato dall’Università, all’esito del superamento dell’esame finale, costituisce titolo idoneo per l’iscrizione all’Albo, ai sensi dell’art. 356 del Codice della Crisi d’impresa.

Quanto all’ulteriore requisito di formazione per l’accesso all’albo, previsto dal richiamato art. 356 del Codice della Crisi e consistente nello svolgimento di un tirocinio, di durata non inferiore a sei mesi, svolto ai sensi dell’art. 4, co. 5, lett. b) del D.M. n. 202/2014, allo stato esso è ritenuto necessario per tutti i professionisti iscritti agli albi professionali dei Consulenti del Lavoro, degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili, come chiarito nell’allegata circolare.

Lo svolgimento del tirocinio può essere documentato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Buon lavoro

Ad maiora   

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/ED

 

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Modificato: 2 Agosto 2023