5 Dicembre 2022

Spiraglio importante nei rapporti tra ANAC e Ordini Professionali. Le disposizioni in materia di PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) non si applicano agli Ordini Professionali. La stessa ANAC lo ha ribadito nella risposta ad un parere richiesto dall’Ordine degli Avvocati di Novara e dopo che il TAR, adito anche da un CPO, ne aveva sancito l’esclusione di massima ancorchè per materia analoga. Il Presidente del C.U.P., Rosario De Luca, ha inviato l’informativa a tutti gli Ordini Professionali.

 

Un piccolo spiraglio si è palesato nei rapporti tra ANAC e Ordini Professionali ma anche, in generale, su di un principio (mai condiviso da noi) che siamo in tutto e per tutto una Pubblica Amministrazione.

Ed ecco che in materia di PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione), la stessa ANAC, in un parere rivolto all’Ordine degli Avvocati di Novara il 14 Novembre scorso, ha espressamente escluso gli Ordini Professionali dall’obbligo di adozione del Piano Integrato (c.d. PIAO) in difetto di una norma di legge che li ricomprenda espressamente nel novero delle "pubbliche amministrazioni" di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165 del 2001 (recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni'').

Il Presidente C.U.P., Rosario De Luca, ne ha dato notizia a tutti gli Ordini Professionali.

Va premesso, ai fini della comprensione della tematica, che l'articolo 6 del decreto legge n. 80/2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e s.m.i.) ha introdotto l'obbligo di adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Tale documento di programmazione deve essere adottato, entro il 31 gennaio di ogni anno, da tutte le "pubbliche amministrazioni" del menzionato art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/01, con esplicita esclusione delle "sole scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative".

Il quadro normativo di riferimento è stato completato con l'approvazione dei provvedimenti attuativi previsti dai commi 5 e 6 del citato articolo 6 del D.L. 80/21.

In particolare, con il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 sono stati individuati gli adempimenti relativi ai Piani "assorbiti", per così dire, dal PIAO. Il decreto 30 giugno 2022, n. 132 ha poi definito il contenuto del PIAO, ivi incluse le modalità semplificate per redigerlo nel caso di pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti (cfr. mi. 1, co. 3, del DPR 24 giugno 2022 n. 8 1 recante il "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", e art.6 del decreto 24 giugno 2022 del Ministro per la pubblica amministrazione).

Anche nel caso della normativa sul PIAO, il richiamo all'art. 1, co. 2, D.lgs. 165 del 2001 aveva riproposto, come già accaduto in passato, la questione della riconducibilità o meno degli ordini professionali al novero delle pubbliche amministrazioni di cui alla predetta norma.

Al riguardo, oltre alla nota ANAC rivolta all’ordine degli Avvocati di Novara, deve peraltro segnalarsi che già nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022 – 2024 la stessa ANAC, nell'inserire gli Ordini professionali tra i soggetti che conservano il PTPCT, aveva altresì precisato per tali enti la non applicabilità delle disposizioni in materia di PIAO "in assenza di una qualificazione legislativa che consenta di ricondurli all'elenco di cui all'art. 1. comma 2. del D.lgs. n. 165/2001 ".

Tale affermazione riveste un rilevante interesse sul piano sistematico, in quanto può consentire di escludere gli Ordini da questo e da altri adempimenti rivolti in generale alla pubblica amministrazione in assenza di un espresso richiamo, in quanto è considerato insufficiente, a tale fine, il generico riferimento agli enti di cui all'art. 1, co. 2, D.lgs. 165/2001.

Tale indirizzo interpretativo è confortato anche dalla sentenza del TAR Lazio (9290/2022), che ha annullato la circolare MEF n. 15 del 16 maggio 2019 in materia di rilevazione dei costi del personale nella parte in cui pretende di applicarsi anche agli ordini professionali (cfr. nota Cup 7 novembre 2022, Prot. 11 ° 50/U/2022).

Tra i ricorrenti c’era anche un CPO.

Tale decisum – giova ricordare – statuisce che:

1) agli ordini professionali, benché enti pubblici, non si applica in via automatica l'intera disciplina sul pubblico impiego, ma solo i principi generali. Sottolinea, di conseguenza, che agli stessi non si può estendere una disposizione di dettaglio quale l'obbligo di rilevazione dei costi del personale;

2) agli ordini professionali non può applicarsi in via automatica neppure la disciplina generale sul contenimento della spesa pubblica, giacché tali enti non gravano sulla finanza pubblica.

In conclusione, non può non rilevarsi come le recenti prese di posizione dell'ANAC nonché i citati orientamenti del giudice amministrativo offrano elementi assai significativi nel senso della valorizzazione della specialità e del comparto ordinistico.

E speriamo che si sia sulla buona strada!!!

Buon lavoro

Ad maiora    

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/ED

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Modificato: 2 Agosto 2023