9 Giugno 2022

Il CNO nella seduta del 27 maggio scorso, con Delibera n.205, ha emanato le “Regole Tecniche” rivolte al CDL in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica della clientela e di conservazione documentale. Le offriamo alle vostre riflessioni ed operatività in relazione alle conseguenze in caso di inadempimento. Il CPO, come Organismo di Autoregolamentazione, ne farà anche oggetto di eventi formativi. L’informativa del CNO, Direzione Generale, è pervenuta con Nota Prot. 2022/0004322 del 7 giugno scorso.

Sono state varate dal CNO le Regole tecniche degli Organismi di autoregolamentazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, D. Lgs. 231/2007 come modificato dal D. Lgs. 90/2017, dal D. Lgs. 125/2019 e dal D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), rivolte ai Consulenti del Lavoro, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica della clientela e di conservazione documentale.

Gli Organismi di Autoregolamentazione sono il CNO, i CPO ed i Consigli di Disciplina Territoriali.

 Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in qualità di Organismo di autoregolamentazione, con delibera n. 205 del 27 maggio 2022, ha approvato le Regole tecniche rivolte ai Consulenti del Lavoro, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività.

Le Regole tecniche sono state adottate, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del D. Lgs. 231/2007, con il parere favorevole del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) del 5 maggio 2022, come previsto dall’art. 5, comma 6 lett. d), del D. Lgs. 231/2007. Le Regole tecniche adottate dal Consiglio Nazionale sono frutto di ampie ed approfondite interlocuzioni, purtroppo con tempistiche dilatate nel tempo a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, con una rete di esperti, rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero della Giustizia, del Nucleo Speciale Polizia Valutaria presso la Guardia di Finanza, dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) e della Banca d’Italia.

Le Regole tecniche sono rivolte a tutti i Consulenti del Lavoro iscritti all’albo, che esercitano l’attività professionale, ed hanno ad oggetto i seguenti obblighi:

 analisi e valutazione del rischio (artt. 15-16 D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.);

 adeguata verifica (artt. 17-30 D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.);

 conservazione della documentazione (artt. 31 e 32 D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.).

La Regola tecnica n. 1 contiene indicazioni in ordine alla valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connesso all’attività professionale svolta nonché le misure adeguate a prevenirlo o attenuarlo, conformemente a quanto previsto all’articolo 15 del D. Lgs. n. 231/2007. In linea con quanto indicato dal Comitato sono state elencate le prestazioni normalmente rientranti nell’attività di Consulente del Lavoro, suddivise per categorie omogenee in relazione all’entità di rischio inerente, inteso come rischio proprio delle attività svolte dal professionista, in termini oggettivi e astratti e tenuto conto delle peculiarità tipiche della professione. Vengono poi offerte indicazioni concernenti la valutazione del rischio specifico con riferimento al cliente, alla tipologia delle prestazioni professionali richieste, alle caratteristiche della organizzazione dello studio professionale nonché alla luce dei fattori di rischio individuati. Dall’interrelazione tra il valore rischio inerente e quello di rischio specifico viene ottenuto il livello di rischio effettivo, in funzione del quale, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del D. Lgs. 231/2007, il Consulente del Lavoro adempie agli obblighi di adeguata verifica della clientela applicando misure semplificate, misure ordinarie ovvero misure rafforzate.

La Regola tecnica n. 2 detta indicazioni in merito alle misure di adeguata verifica della clientela in conformità a quanto previsto dagli artt. 17 e ss. del D. Lgs. 231/2007 ed in linea con il principio dell’approccio basato sul rischio. La regola tecnica in commento offre inoltre, indicazioni circa l’esecuzione dell’adeguata verifica in forma semplificata, applicabili in presenza di un basso rischio effettivo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ovvero in forma rafforzata, ove si riscontri un elevato rischio effettivo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La Regola tecnica n. 3 offre indicazioni in merito a talune misure di adeguata verifica rafforzata della clientela da attuare in presenza persone politicamente esposte (PEP) come definite dall’articolo l, comma 2 lett. dd), del D. Lgs. 231/2007, rinviando all’Appendice per l'individuazione di quelle che, ai sensi della citata disposizione, debbono considerarsi tali.

La Regola tecnica n. 4 contiene indicazioni in materia di identificazione della clientela, conformemente alle modalità individuate dall’articolo 19 del D. Lgs. 231/2007, tenendo conto anche delle novità introdotte dal D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito in Legge 120/2020, che ha introdotto importanti novità con particolare riferimento all’adeguata verifica a distanza della clientela e alle relative procedure di identificazione digitale.

La Regola tecnica n. 5 fa riferimento alla “identificazione del titolare effettivo” di clienti diversi dalle persone fisiche, prevedendo l’applicazione dei criteri individuati a tale scopo dall’articolo 20 del D. Lgs. 231/2007, sia per le società di capitali sia ove si tratti di persona giuridica privata, di cui al D.P.R. 361/2000 (associazione, fondazione o altra istituzione di carattere privato).

La Regola tecnica n. 6 prevede indicazioni per i professionisti ai fini dell’adempimento dell’obbligo di conservazione della documentazione conformemente a quanto previsto agli articoli 31 e 32 del D. Lgs. 231/2007, fornendo specifiche per il caso di Studio Associato e di società tra professionisti (STP).

In ragione dell’importanza della materia e delle sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni normative a carico dei soggetti obbligati, degli Organismi di autoregolamentazione, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i Consigli di Disciplina, non solo ve ne diamo informativa quanto, in futuro, tra le tematiche oggetto di “formazione”, inseriremo “l’antiriciclaggio e le regole tecniche da osservare da parte dei professionisti CDL”.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 231/2007, ciascuno per il proprio ambito di competenza, i Consigli Provinciali dell’Ordine e i Consigli di Disciplina Territoriali sono responsabili di:

 promuovere e controllare l’osservanza degli obblighi da parte dei professionisti iscritti all’Albo;

 provvedere alla formazione e all’aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, integrando, ove necessario, l’offerta formativa disponibile e dandone conto annualmente al Consiglio Nazionale, in occasione della rilevazione delle attività svolte in ottemperanza agli obblighi informativi nei confronti del CSF;

 intraprendere azioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute, o sistematiche ovvero plurime degli obblighi derivanti dalla normativa cui gli iscritti sono soggetti.

Nelle more ed a beneficio di tutti, le Regole Tecniche verranno pubblicate sul nostro sito istituzionale sempre pronte ad essere consultate.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/ED

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Modificato: 2 Agosto 2023