25 Marzo 2021

Pubblicato in G.U. n. 70 del 22 marzo 2021 il Decreto Legge n.41/2021 dal titolo “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19”. E’ il primo provvedimento economico, su larga scala, del Governo Draghi che utilizza i 32 miliardi dello scostamento di bilancio già approvato dal Parlamento sotto l’egida del Governo Conte.

Era molto atteso, se ne parlava da parecchio e, sia pure con ritardo rispetto alla deliberazione normativa di scostamento di bilancio pari a 32 mld, già sotto l’egida del Governo Conte, è stato varato, bollinato e promulgato, il Decreto Sostegni, il primo grande provvedimento economico dell’era Draghi.

Si tratta del Decreto Legge 41/2021 dal titolo “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19”.

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.70 del 22 marzo 2021 ed è, quindi, in vigore dal 23 marzo 2021.

Sarà il faro che guiderà i nostri adempimenti professionali da qui in avanti e che, ci potete scommettere, sarà il fulcro dei nostri eventi formativi.

Si snoda su cinque ambiti di intervento.

Tra le disposizioni di maggiore interesse, l'articolo 1 del decreto introduce un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio nazionale, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario purché con redditi non superiori a 10 milioni di euro e con un calo di almeno il 30% del fatturato medio mensile e dei corrispettivi 2020 sul 2019, applicando una percentuale a seconda dell’entità dei ricavi e compensi percepiti.

Il contributo è riconosciuto per un importo minimo di: 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi.

Le domande per il riconoscimento del contributo dovranno essere presentate telematicamente all’Agenzia delle Entrate con modalità che saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia.

Aumentato da 1 a 2,5 miliardi lo stanziamento del Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali per autonomi e professionisti di cui all’art. 1 della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020).

Sul fronte fiscale disposta la proroga al 30 aprile della sospensione relativa all’attività dell’agente della riscossione (art.4) e viene prevista la cancellazione automatica dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 per chi abbia percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Più tempo a disposizione per le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio scadute nel 2020, che potranno essere versate integralmente entro il 31 luglio 2021, mentre le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 potranno essere versate entro il 30 novembre 2021. Introdotto, inoltre, un sistema di definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo 2017 e 2018 (art. 5).

Per le operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021 rinviato il termine a partire dal quale saranno messi a disposizione dei contribuenti i registri Iva precompilati e le liquidazioni periodiche Iva precompilate. Sul fronte lavoro, in materia di ammortizzatori sociali, l'art. 8 estende la possibilità di richiedere: fino a 13 settimane, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, senza il versamento del contributo addizionale; fino a 28 settimane di assegno ordinario e CIG in deroga, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Si rinnova anche la CISOA con altri 120 giorni fruibili dal 1° aprile al 31 dicembre 2021.

Confermato il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi per motivi economici, ma con una novità legata alla differenziazione dell’arco temporale della operatività del divieto (art. 8): fino al 30 giugno per tutti e indipendentemente dal numero di dipendenti; dal 1° luglio al 31 ottobre permane solo per le piccole aziende e imprese del terziario che utilizzano le nuove 28 settimane di Cig Covid-19 e per il settore agricolo (CISOA).

E ancora, all’art. 10 viene riconosciuta un’indennità di 2.400 euro per lavoratori atipici, spettacolo, stagionali e nuovi contributi variabili da 1.200 a 3.600 euro per i lavoratori sportivi.

Tra le misure di contrasto alla povertà: rifinanziato il fondo per il Reddito di Cittadinanza, così come il fondo per il Reddito di emergenza, per la corresponsione delle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021.

Inoltre, l’art. 15 estende fino al 30 giugno 2021 le tutele disposte a favore dei lavoratori fragili dall’art. 26 del decreto Cura Italia mentre all’art. 16 viene previsto che a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021 l’indennità NASpI è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Altra novità fruibile fino a fine anno, la possibilità di prorogare e rinnovare contratti a termine senza causali.

Infine, all’art. 37 si segnala l’istituzione di un fondo pari a 200 milioni di euro per il sostegno alle grandi imprese.

Buon lavoro

Ad maiora

IL PRESIDENTE

EDMONDO DURACCIO

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC

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Modificato: 2 Agosto 2023