12 Marzo 2021

Il CPO di Napoli, ritenendo che gli iscritti svolgono una professione di pubblica utilità essendo, peraltro soggetti, alle restrizioni della legge 146/1990 in materia di diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ha scritto lo scorso 8 marzo al Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, per chiedere l’inserimento dei Consulenti del Lavoro nelle priorità del piano vaccinale.

 

Lunedì scorso, 8 marzo 2021, con nota Prot. 359/16, indirizzata al Governatore della Regione Campania, On.le Vincenzo De Luca, il CPO di Napoli ha richiesto, formalmente ed ufficialmente, l’inserimento dei Consulenti del Lavoro tra i soggetti che, prioritariamente, possono essere oggetto di vaccinazione anti covid-19.

Tale necessità era emersa nel corso di una riunione dell’Ufficio di Presidenza, in videoconferenza, il venerdì precedente in occasione degli ultimi dettagli organizzativi per il Convegno che si è svolto il pomeriggio del giorno 8 marzo.

Quali i presupposti che ci hanno consentito tale istanza?

Eccoli, così come, poi, riportati nell’istanza de qua:

  • i Consulenti del Lavoro, giusta previsione di cui all’art. 1 comma 1 della legge 12/79, curano tutti “gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti”.
  • Gli stessi, pertanto, curano gli adempimenti connessi al rapporto giuridico previdenziale e di imposta, da cui scaturiscono le risorse finanziarie ai fini delle prestazioni di cui all’art. 38 della Costituzione e, più in generale, dei servizi dello Stato.
  • In particolare modo, in questa congiuntura pandemica, i Consulenti del Lavoro provvedono, per conto dei datori di lavoro, a porre in essere il procedimento (informative sindacali, incontri e, in alcuni casi, accordi) finalizzato alla richiesta della cassa integrazione COVID-19, nonché, una volta ottenuta l’autorizzazione, ad inviare i modelli SR41 all’INPS necessari affinchè l’Istituto possa procedere al pagamento dell’ammortizzatore sociale ai lavoratori dipendenti.

Quanto precede in relazione alle funzioni professionali dei Consulenti del Lavoro.

Abbiamo, poi, evidenziato che:

  1. Lo svolgimento dell’attività professionale di Consulente del Lavoro richiede non soltanto gli adempimenti delle pratiche connesse alle richieste della cassa integrazione guadagni, ma anche lo svolgimento degli ordinari adempimenti, quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, elaborazione delle buste paga, dei modelli F24 (per garantire il pagamento dell’obbligazione contributiva ed d’imposta), la predisposizione della documentazione CU (per le dichiarazioni dei redditi), l’assolvimento degli obblighi contabili e fiscali delle imprese assistite;
  2. Tutte le predette impegnative attività, richiedenti strettissimi tempi di attuazione, tendono, da un lato, ad assicurare ai lavoratori dipendenti di conseguire un reddito sostitutivo della retribuzione per far fronte alle loro, e dei loro familiari, esigenze primarie di vita, nonché di poter far ripartire le imprese che hanno subito una sospensione/riduzione delle loro attività; dall’altro, sono finalizzate a consentire allo Stato di poter incassare i contributi e le imposte connesse al rapporto giuridico previdenziale e di imposta;
  3. Nell’espletamento delle loro funzioni sociali, i Consulenti del Lavoro debbono necessariamente recarsi presso i propri Studi, vedere i Clienti, incontrare i lavoratori ed i loro rappresentanti sindacali, recarsi presso Enti ed Istituti pubblici per consentire il raggiungimento dei fini di cui sopra;
  4. L’attività dei Consulenti del Lavoro è, dunque, da considerare -ad ogni effetto di legge- di pubblica utilità.
  5. Corrobora la funzione di “pubblica utilità” svolta dai Consulenti del Lavoro anche la delibera del 23 giugno 2014, pubblicata sulla G.U. n° 168 del 22 luglio 2014, con la quale la Commissione di Garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici ha riconosciuto l’attività svolta dai Consulenti del Lavoro strettamente strumentale al diritto, costituzionalmente tutelato, all’assistenza e previdenza sociale, donde il pieno assoggettamento all’ambito di applicazione della L. 146/1990 e successive modificazioni.

E’ evidente che lo svolgimento dei predetti compiti espone il Consulente del Lavoro ad un elevato rischio contagio da COVID-19 con la conseguenza che un’eventuale manifestazione della malattia impedirebbe, in ragione anche della ridotta composizione degli Studi (1-2 collaboratori al massimo che necessitano della guida e della costante presenza del Professionista), la possibilità di realizzare quel fine sociale di cui alle premesse.

Da qui la richiesta di inserimento dei Consulenti del Lavoro nel piano vaccinale regionale quali operatori impegnati nei servizi pubblici essenziali.

Buon lavoro

Ad maiora

IL PRESIDENTE

EDMONDO DURACCIO

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

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Modificato: 2 Agosto 2023