4 Dicembre 2020

Continuano le interlocuzioni tra Commissione CNO e D.G. INPS sulle numerose problematiche collegate all’operatività quotidiana dei Consulenti del Lavoro. Nell’ultima di queste è stato posto l’accento sull’incentivo IO LAVORO. Le risultanze dell’incontro sono state riepilogate in un report informativo a firma del D.G. del CNO, Dott.ssa Francesca Maione, con Nota Prot. 2020/0009183 del 2 dicembre 2020.

 

La pandemia in atto non frena le attività del CNO e, tra queste, le consuete e periodiche interlocuzioni con la Direzione Centrale dell’INPS attraverso la Commissione CNO a ciò deputata.
Tutti i report informativi che, di volta in volta, ci sono stati trasmessi li abbiamo riportati nei numeri scorsi della presente Rubrica.
Il 2 dicembre scorso, con Nota Prot. 2020/0009183, ci sono pervenute, a firma del D.G. CNO, Dott.ssa Francesca Maione, le risultanze dell’interlocuzione con l’INPS avente ad oggetto l’incentivo IO LAVORO.
In particolare, è stato discusso sui requisiti necessari per accedere all’incentivo IO Lavoro in caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato partendo da una disamina generale sull’incentivo che riguarda le nuove assunzioni (id: assunzioni incentivate).
Il decreto direttoriale ANPAL n. 52/2020 prevede, infatti, il rispetto di tre requisiti fondamentali perché il datore possa accedere all’incentivo IO Lavoro sulle nuove assunzioni:

il lavoratore deve essere disoccupato al momento dell’assunzione incentivata;

il lavoratore non deve aver avuto rapporti di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione incentivata, col medesimo datore di lavoro; – se il lavoratore ha almeno 25 anni di età, deve essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Al fine di incentivare anche le trasformazioni a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a termine, il citato decreto consente di derogare, nelle ipotesi della trasformazione, ai requisiti di cui alle prime due alinee.
Al momento della trasformazione, infatti, il lavoratore è titolare del rapporto di lavoro a termine che viene stabilizzato; logicamente, dunque, il requisito della disoccupazione non può mai dirsi rispettato. Per la medesima ragione, non può mai dirsi rispettato il requisito secondo cui il lavoratore non deve aver intrattenuto pregressi rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.
Resta fermo, invece, il rispetto del requisito di cui al punto 3. Ciò significa che, nei sei mesi antecedenti la trasformazione, il lavoratore di almeno 25 anni di età non deve aver prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ( ivi compreso il rapporto oggetto di trasformazione) ovvero, nel medesimo arco temporale, non deve aver svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR.
Buon lavoro

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC

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Modificato: 2 Agosto 2023