27 Novembre 2020

Mancata notifica di Pec al CPO, PEC scaduta. Perseveranza nell’inadempimento anche dopo diffida ricevuta dal CPO. Sanzione amministrativa della “sospensione dall’esercizio della professione”. Conseguenza della sospensione di PIN e PASSWORD o altre credenziali per rapporti con la Pubblica Amministrazione. Il CPO che non adempie alla “sospensione” degli inadempienti rischia il commissariamento. Entro il 18 novembre scorso si è proceduto alla sospensione di 60 colleghi con indicazione dello status di “sospeso” accanto al nominativo nell’albo pubblicato sul sito istituzionale www.ordinecdlna.it

 

Non è la prima volta, e crediamo non sarà l’ultima, che parliamo di D.U.I. e P.E.C.

Sapete che entrambi sono obbligatori. Chi è iscritto nell’Albo provinciale di Napoli deve essere in possesso del D.U.I. e della P.E.C.

Il primo certifica l’iscrizione del Consulente nell’Albo provinciale. Ai sensi della Legge 12/1979 a chi è iscritto viene consegnato un “tesserino” che comprova la legittimazione allo svolgimento della professione e il possesso di tale status quando lo si esibisce alla Pubblica Amministrazione.

La P.E.C., Posta Elettronica Certificata, introdotta dal D.L. 185/2008 convertito in Legge n.2/2009 e modificata dall’art.37 del D.L. 76/2020 convertito in Legge n.120/2020 (id: disciplina del “domicilio digitale”), è l’unica modalità per “dialogare con la pubblica amministrazione”.

Nelle Pubbliche Amministrazioni sono compresi anche i CPO.

Più in particolare, alla luce delle disposizioni sopra riportate, LA P.E.C. (OGGI “DOMICILIO DIGITALE”) VA NOTIFICATO AL CPO DI APPARTENENZA CHE PROVVEDE ALLA FORMAZIONE DI UN ALBO TELEMATICO COMPRENSIVO DI P.E.C. RISERVATO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

A COLORO CHE NON AVESSERO PROVVEDUTO ALLA NOTIFICA PREDETTA, IL CPO INVIA DIFFIDA AD ADEMPIERE ENTRO IL TERMINE DI 30 GIORNI E, IN CASO DI PERSISTENZA NELL’INADEMPIMENTO, SCATTA, OPE LEGIS, LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DELLA SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FINO ALLA CESSAZIONE DELLA CONDOTTA OMISSIVA.

I CPO che non provvedono alla formazione dell’Albo telematico riservato alla Pubblica Amministrazione e, previa diffida, a sospendere gli inadempienti della notifica P.E.C., saranno commissariati.

Il D.U.I. è stato adottato dal CPO di Napoli a decorrere dal 1.1.2010 e, insieme al D.U.I., viene consegnata all’iscritto una P.E.C. istituzionale con il suffisso @consulentidellavoropec.it.

D.U.I. e P.E.C. istituzionale hanno una durata di tre anni e vanno rinnovati.

Il mancato rinnovo della P.E.C. istituzionale equivale a mancata notifica al CPO.

L’iscritto, tuttavia, D.U.I. a parte, potrebbe adoperare anche ALTRA PEC. L’IMPORTANTE E’ CHE LA NOTIFICHI AL CPO.

In altri termini, P.E.C. istituzionale e altra P.E.C. devono essere sempre “attive”.

Queste tematiche, argomentazioni, specificazioni, raccomandazioni, sono state oggetto di numerosi numeri della presente Rubrica.

L’ultima volta è stata nel N. 98/2020 del 31 agosto 2020.

Abbiamo più volte inviato Raccomandate di sollecito a dotarvi del D.U.I. ed a notificare la P.E.C.

Anche qui l’ultima è stata inoltrata il 13 ottobre 2020, riprendendo una precedente, rimasta inevasa, del 9 marzo 2020.

E così, in quella del 13 ottobre, abbiamo preso atto della mancata dotazione del D.U.I. preannunciando l’invio della “notizia di illecito” al Consiglio di Disciplina ed, al contempo, formalizzata la diffida, entro 30 gg., alla notifica al CPO del “domicilio digitale” (id: P.E.C.).

Il 18 novembre 2020, acclarato l’inadempimento alla diffida, si è proceduto, come previsto dall’art. 37 del D.L. 76/2020 (conv. in Legge 120/2020) alla “sospensione” amministrativa di 55 colleghi con l’indicazione dello status di “sospeso” accanto al loro nominativo nell’Albo degli iscritti pubblicato sul ns. sito istituzionale.

L’immediata conseguenza delle notifiche, oltre all’interessato, al CNO, Ispettorato del Lavoro e Ministero del lavoro, è stata quella di sospensione di PIN e PASSWORD.

Credeteci, è una cosa che fa male!!

Chi ci conosce sa con quanta cautela azioniamo le procedure disciplinari.

Purtroppo, ad impossibilia nemo tenetur.

Comprendiamo, senza dubbio, il momento particolare, i numerosi nuovi adempimenti a seguito della pandemia ma, anche noi ci sacrifichiamo nella redazione di rubriche scientifiche e di informazione istituzionale.

Basterebbero 10 minuti al giorno da dedicare anche a queste informative tra cui avreste fatto mente locale a D.U.I. e P.E.C.

Amarezza a parte, cosa altro dobbiamo dirci?

Il ns. auspicio è che chi è stato sospeso provveda ad adempiere notificando al CPO l’indirizzo di domicilio digitale (P.E.C.).

Sarà subito riammesso all’esercizio della professione.

Buon lavoro

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC

 

Condividi:

Modificato: 2 Agosto 2023