24 Novembre 2020

In periodi di restrizione, causa COVID-19, della libertà di movimento è sempre possibile l’instaurazione del rapporto di praticantato con un dominus? Ed è valido il “tirocinio a distanza”.  A questo ricorrente e ciclico interrogativo ha risposto il CNO con Nota Prot. 2020/0008834 del 19 novembre 2020 a firma della Presidente, Marina Calderone.

 

Questa seconda “ondata” del virus da COVID-19 con le inevitabili restrizioni legate alla zona (id: gialla, arancione, rossa) di appartenenza delle varie regioni, classificate in base al grado di rischio della contagiosità, ha riproposto quesiti e dubbi attinenti alla ns. operatività professionale quotidiana ed istituzionale.

Tra le restrizioni, come noto ed in base al “colore della zona”, vi è, infatti, quella del divieto di raggiungimento di altro Comune o provincia della stessa Regione se non per le, ormai, note ragioni di lavoro, di salute ed altre necessità.

Per quanto, a livello di lockdown di infausta memoria, non vi sia stata la chiusura quasi generalizzata di attività di varia natura con la conseguenza che la platea dei circolanti, è quasi identica a quella di prima la tripartizione delle Regioni in zone, si potrebbero presentare problemi di “autocertificazione” per “motivi di lavoro” o conflitti di interpretazione relativi al DPCM del 3 novembre 2020, art.1, comma 9, lettera nn) in cui si “raccomanda” che le attività professionali vengano svolte da remoto.

Da qui due interrogativi sic rebus stantibus:

  • I CPO, in questi periodi di restrizione della libertà di movimento, possono procedere ancora all’iscrizione nel registro dei praticanti?
  • E’ da riconoscersi, ai fini del prescritto periodo di praticantato, quello svolto, eventualmente, da remoto?

Con nota Prot. 2020/0008834 del 19 novembre scorso, il CNO, a firma della Presidente Marina Calderone, ha risposto a tali interrogativi.

Ha richiamato, in primis, la Circolare 1165 del 14 maggio 2020 che già si era occupata della fattispecie nuovamente sottoposta all’esame del CNO.

Il ns. massimo Ente di rappresentatività ha confermato che il perdurare dell’epidemia, ancorché con intensità geograficamente e temporalmente variabile, lascia, purtroppo, oggi inalterata la difficoltà per i praticanti iscritti al tirocinio obbligatorio di frequentare gli studi professionali con l’assiduità richiesta e porta ad un sempre maggiore sviluppo di forme di praticantato a distanza svolto mediante sistemi telematici.

Per tali ragioni, i chiarimenti resi con la già menzionata Circolare – il cui contenuto è stato integralmente richiamato, devono essere considerati validi fino al perdurare dello stato di emergenza sanitaria e, pertanto, l’attività svolta dai tirocinanti, anche con modalità a distanza, dovrà essere considerata valida ai fini del compimento del periodo di praticantato. Ciò anche in quanto si ritiene analogamente applicabile ai tirocini professionali quanto indicato nel DPCM 3 novembre u.s., art. 1, comma 9, lettera nn) in cui si raccomanda che le attività professionali siano attuate anche mediante modalità a distanza.

Da qui, la conseguenza primaria che obbliga, dunque, i CPO ad accogliere regolarmente le richieste di iscrizione al Registro dei praticanti.
Buon lavoro
Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC

 

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Modificato: 2 Agosto 2023