11 Settembre 2020

Domicilio digitale (PEC) obbligatorio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Decreto Legge “Semplificazioni” e sanzione “automatica” della “sospensione” dall’esercizio della professione per gli inadempienti. Obbligo a carico dei Consigli Provinciali di una tenuta di un “albo degli scritti con dati identificativi e PEC” riservato per la Pubblica Amministrazione in formato scaricabile. I chiarimenti del CNO, attraverso il Direttore Generale, Dottoressa Francesca Maione, con Nota Prot. 2020/0006653 del 9 settembre scorso.  

Con il n.98 della presente rubrica, datato 31 agosto 2020, vi abbiamo dato ampio risalto delle disposizioni contenute nel Decreto legge “Semplificazioni” in materia di “domicilio digitale”, un lessico nuovo per riferirsi alla vecchia PEC che, già in base ad una vecchia legge del 2008, è obbligatoria e costituisce l’unico strumento di dialogo con la Pubblica Amministrazione tra cui annoveriamo anche i CPO.

Sulla PEC, in passato abbiamo speso fiumi d’inchiostro, ricordandone l’obbligatorietà e la necessità di notificazione al CPO.

Del pari vi abbiamo ricordato che, in uno al D.U.I. (Documento di iscrizione all’Ordine) c’è anche la PEC Istituzionale con il suffisso @consulentidellavoropec.it pur potendo, comunque, l’iscritto notificare altra tipologia di pec ma pur sempre adempiendo a questo obbligo di far conoscere al CPO l’esistenza di questa PEC riconducibile all’iscritto.

Questo stesso Decreto “semplificazioni” ha ribadito, poi, la necessità che ciascun CPO si doti di un albo degli iscritti, riservato alla Pubblica Amministrazione, contenente i dati identificativi degli iscritti e la PEC.

Due disposizioni, contenute già nella legge del 2008, ma riproposte nel Decreto “Semplificazioni”.

Per quali motivi?

Semplice: si ribadisce un precetto ma diviene una norma perfetta cioè dotata di sanzione.

Tale decreto “Semplificazioni” sancisce la sanzione della “sospensione” dall’esercizio della professione dell’iscritto non in possesso di Pec che, al termine di una diffida, non ottemperi alla notificazione della pec all’Ordine. Tale sospensione resta fino all’adempimento dell’obbligo.

Per i CPO che non ottemperino alla tenuta “in modalità riservata” dell’albo a beneficio della Pubblica Amministrazione, può scattare la sanzione del commissariamento o dello scioglimento.

Ve ne abbiamo dato notizia, come dicevamo nell’incipit, con il N.98/2020 della presente Rubrica, sulla scorta di una circolare del CNO a firma del Direttore Generale, Dottoressa Francesca Maione, ancorchè chiedendoci se la sanzione della sospensione, al di là della previsione normativa del decreto “Semplificazioni”, dovesse essere disposta direttamente dal CPO a seguito di “diffida” senza esito ovvero con una ordinanza del Consiglio di Disciplina previo deferimento dell’inadempiente oppure se fosse valido, per la ratio della norma del Decreto Semplificazioni, l’albo degli iscritti consultabile, pubblicamente, dalla homepage del ns. sito www.ordinecdlna.it

La risposta (id: il chiarimento) ai nostri quesiti (id: riflessioni) c’è stata il 9 settembre scorso con Nota Prot. 2020/0006653 da parte della Direzione Generale del ns. CNO.

In merito alla tipologia della sanzione della “sospensione” la Dottoressa Maione ha specificato quanto segue:

Con riferimento all’obbligo per gli Ordini di diffidare il professionista che non abbia comunicato il proprio indirizzo ed alla successiva sospensione dell’iscritto in caso di inottemperanza, si ritiene che la sospensione sia qualificabile come “sanzione amministrativa” e non disciplinare e che, come tale, debba essere applicata direttamente dal Consiglio Provinciale dell’Ordine (mediante annotazione nell’albo) senza necessità di apposita pronuncia del Consiglio di Disciplina”.

Quanto alla pubblicazione dell’elenco riservato alle pubbliche amministrazioni, la Direzione Generale del CNO ha precisato che “l’obbligo risulta ottemperato mediante la pubblicazione sulla homepage del sito istituzionale di un link, accessibile alla sola PA, contenente l’elenco dei dati identificativi degli iscritti ed il relativo domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata) in un formato che ne consenta l’estrazione complessiva.

Per garantire l’accessibilità di tale elenco alle sole Pubbliche Amministrazioni, basterà fornire a mezzo Pec, all’Amministrazione richiedente, l’elenco completo oppure implementare sul sito un sistema di autenticazione mediante username e password che consenta l’accesso diretto a tale elenco.

Ferma restando la libertà dei Consigli Provinciali di adempiere secondo le modalità ritenute più idonee rispetto alla propria organizzazione del lavoro, il Consiglio Nazionale, al fine di facilitare l’adempimento, sta provvedendo a sviluppare una procedura da mettere a disposizione di ciascun Consiglio Provinciale che consentirà alle Pubbliche Amministrazioni, che richiederanno l’elenco, di accedere ai dati degli iscritti mediante l’interrogazione diretta dell’Albo Unico Nazionale.

La procedura sarà resa disponibile nei prossimi giorni ed inviata, via mail, a tutti i Consigli Provinciali che ne faranno richiesta unitamente alle relative indicazioni di funzionamento”.

Quasi certamente opteremo per l’ausilio della “utility” messa a disposizione del CNO in quanto il ns. Albo sul sito di Categoria non consente l’estrazione complessiva pur potendolo, in altra conformazione, duplicarlo in versione “riservato alla P.A.”

Resta, gentili Colleghe e cari Colleghi, la spinosa questione per quei pochi che, ad onta della diffida già inoltrata ancor prima del varo del Decreto “Semplificazioni”, non hanno ottemperato e che erano in procinto di essere deferiti al Consiglio di disciplina.

Per questi colleghi aspetteremo la fine di settembre (quindi nel limite di altri 30 giorni se si pensa che il N.98 di “Notizie dall’Ordine” nel quale chiedevamo l’adempimento è datato 31 agosto) e, poi, senza ulteriore indugio, provvederemo alla loro sospensione dall’esercizio della Professione.

Noi il ns. dovere (eufemismo) lo abbiamo fatto.

Evidentemente il vecchio brocardo “Repetita iuvant” non fa presa.

Pazienza!!!

Buon Lavoro

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC

 

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Modificato: 3 Agosto 2023