15 Maggio 2020

Emergenza epidemiologica da COVID-19 e divieti di “spostamento”. Il CNO comunica la validità del “tirocinio professionale” svolto, comunque, a distanza considerando la mancata frequenza dello studio come causa di forza maggiore e non come evento interruttivo del tirocinio ai sensi dell’art. 7 del Regolamento. Il chiarimento, peraltro più volte anticipato in videoconferenze da parte dei vertici del CNO, contenuto nella Circolare n. 1165 del CNO, Prot. 2020/0004144.

 

Con la Circolare N. 1165 del 14/05/2020, Prot. 2020/0004144 pari data, il CNO, a mezzo della Presidente Marina Calderone ha formalizzato la validità del praticantato svolto “a distanza” in occasione dei vari divieti di “spostamenti” sanciti dai DPCM allo scopo di prevenzione e contenimento di contagio da COVID-19.

Parliamo di “formalizzazione” in quanto, in diverse circostanza, sia la Presidente Calderone, il Segretario e il Presidente della Fondazione Studi, ne hanno espresso la regolarità in relazione alla tempistica dei 18 mesi occorrenti per lo svolgimento della pratica professionale quale elemento fondante per l’accesso agli esami di stato di abilitazione all’esercizio della professione.

La Presidente Calderone, con la nota in informativa, ha ritenuto opportuno ricalcare l’assoluta regolarità del praticantato svolto “a distanza” mediante i rituali sistemi telematici considerando la circostanza come causa di forza maggiore impeditiva dell’obbligo di frequenza fisica dello studio sancita dall’art. 2 del regolamento sul Praticantato.

Si tratta di una fattispecie ampiamente giustificata circa l’obbligo della presenza in ufficio sancito dall’art. 2 del Regolamento con sostituzione dello stesso con analogo impegno formativo svolto, però, a distanza tramite Skype o altre piattaforme in uso.

Tale “impedimento” (id: di frequenza fisica dello studio peraltro sostituita con analogo impegno a distanza) non va confuso con le “altre” cause che, invece, ne costituiscono il presupposto per una sospensione in quanto, di fatto, ne sospendono lo svolgimento.

Sono, per intenderci quelle cause indicate nell’art. 7 del citato Regolamento.

Sarà compito del titolare dello studio certificare che l’attività formativa è stata comunque erogata, ancorchè a distanza, e a far quanto è possibile affinchè la presenza in studio del praticante diventi più assidua non appena vi dovessero essere sufficienti condizioni di sicurezza, così da riequilibrare la frequenza media conteggiata sull’intero periodo di tirocinio.

Ad esempio, essendo iniziata la FASE 2 e con tutte le cautele indicate dallo stesso CNO nel protocollo di Sicurezza per gli Studi Professionali, sarà possibile gradatamente reinserire il praticante nelle attività dello studio continuando il tirocinio da remoto solo laddove possibile.

Buon Lavoro

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC

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Modificato: 3 Agosto 2023