16 Gennaio 2020

L’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro e la Fondazione Studi, attraverso l’elaborazione dei dati CICO (Campione Integrato Comunicazioni Obbligatorie), fanno luce sui licenziamenti a tutele crescenti dopo l’emanazione del Jobs Act e quelli, per assunti ante jobs act, sorretti dall’art. 18 della legge 300/1970. Dal confronto dei dati delle due tipologie di licenziamenti risulta infondata l’equazione che vedrebbe i licenziamenti a tutele crescenti come veicolo per risoluzioni “facili” ed “amplificate” del rapporto di lavoro.

 

Quando asseriamo, e non da oggi, che i Consulenti del Lavoro, nei confronti dell’opinione pubblica, non sono più “quelli delle buste paga” non ci sbagliamo e veniamo confortati da tante e tante circostanze che, ormai, rafforzano quello che non è uno slogan ma una stupenda realtà.

Questa realtà dice, a chiare lettere, che siamo, oggi, il punto di riferimento dell’opinione pubblica e delle Istituzioni in materia di lavoro, occupazione, costo del lavoro, rapporto di lavoro, giuridico d’imposta e previdenziale, organizzazione di risorse umane, pianificazione previdenziale e tecnici della sicurezza.

Grazie alla ns. innovativa “comunicazione e terzietà” ci siamo posti all’attenzione di tutti.

Oltre alle due Fondazioni, abbiamo anche l’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro.

Ebbene, proprio l’Osservatorio, elaborando i dati CICO (Campione Integrato Comunicazioni Obbligatorie) hanno fatto chiarezza, dichiarandone l’infondatezza, sulla ricorrente equazione, che era ormai entrata nell’immaginario collettivo, dell’equazione jobs act tutele crescenti/licenziamenti più facili e numerosi.

L’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro, attraverso lo studio “I contratti a tempo indeterminato prima e dopo il Jobs Act” ed elaborando i dati CICO, ha evidenziato che il Jobs Act non aumenta i rischi per i lavoratori in materia di licenziamenti.

Secondo i dati raccolti, dunque, il contratto “a tutele crescenti” non presenta maggiore rischio di licenziamento rispetto a quello soggetto al regime dell’art. 18, tant’è che, a 39 mesi dall’assunzione, risulta licenziato il 21,3% dei dipendenti assunti nel 2015 con il nuovo regime a fronte del 22,6% dei neoassunti con contratto tradizionale nel 2014. Il contratto a tutele crescenti, inoltre, “sopravvive” di più rispetto a quello tradizionale: sempre a 39 mesi dall’assunzione, il 39,3% dei contratti stipulati nel 2015 continuano ad essere attivi contro il 33,4% di quelli sottoscritti in regime di articolo 18. Se si guarda, poi, alle motivazioni dei licenziamenti, quelli per motivo economico restano la principale causa di recesso (a 39 mesi dall’assunzione risulta licenziato per tale motivo il 18,5% dei neoassunti con contratto a tutele crescenti contro il 20,6% degli assunti con contratto a tempo indeterminato tradizionale) mentre il licenziamento disciplinare continua a interessare una quota marginale di neoassunti con le tutele crescenti (2,8% contro 2,1%).

L’analisi è stata condotta confrontando gli esiti occupazionali dei contratti a tempo indeterminato stipulati a partire dal 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del regime a tutele crescenti, con gli avviamenti effettuati tra il 2011 e il 2014 e, dunque, soggetti all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, per un periodo pari a 39 mesi dall’attivazione ed escludendo i contratti a tutele crescenti che hanno beneficiato dell’esonero contributivo triennale previsto dalla L. n. 190/2014 che, come è noto, ha avuto un impatto estremamente significativo sulle nuove assunzioni.

La tenuta di questa tipologia di contratti, infatti, è maggiore rispetto a quella dei contratti a tutele crescenti che non godono dell’agevolazione.

A queste risultanze che, di per sé, già escludono una preponderanza di licenziamenti con tutele crescenti occorre anche aggiungere la considerazione sull’aspetto sanzionatorio in subiecta materia previsto dal Jobs Act (rivisitato in quantità dal Decreto Dignità) ma “interpretato” dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018.

Buon lavoro

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC

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Modificato: 3 Agosto 2023