10 Gennaio 2020

Nelle giornate del 15, 16 e 17 gennaio prossimi, ci saranno le audizioni di garanzia per circa 100 colleghi deferiti al Consiglio di Disciplina per morosità oltre i 12 mesi e, dunque, in relazione al mancato pagamento della quota, per il CPO ed il CNO, dell’anno 2018. La sanzione prevista dalla Legge 12/1979 per tale illecito disciplinare è la sospensione dall’esercizio della professione fino al momento dell’adempimento. Le conseguenze della sospensione nei confronti della clientela e degli Istituti Previdenziali ed Assicurativi.

 

Siete a conoscenza sia del ns. fastidio che del dolore nel trattare di procedure e provvedimenti disciplinari nei confronti del collega.

Si tratti del mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua (a garanzia della clientela), del mancato pagamento della quota annuale di iscrizione di competenza del CPO e del CNO o di altre fattispecie che impongono al CPO di deferire al CDD l’iscritto.

Del pari, specie in relazione alla “quota di iscrizione”, siete a conoscenza di avvisi, messa in mora, qualche telefonata amichevole (a volte ci si preoccupa anche di non urtare, giustamente, la suscettibilità del collega o la sua privacy).

Poi, necessariamente, subentra il “dovere istituzionale” e si deferisce l’iscritto al Consiglio di Disciplina.

Questo, a sua volta, assegna la “pratica” ad un collegio composto da tre membri, Presidente, Relatore e Segretario.

E così il 15, 16 e 17 gennaio, con inizio alle ore 10:30 inizieranno le audizioni. Il CPO, come “parte lesa”, sarà rappresentato dal Presidente o da altro Consigliere a ciò Delegato.

Le PEC di convocazioni sono state già spedite e l’incolpato poteva prendere visione degli atti o presentare memorie difensive nei 10 giorni precedenti la data dell’udienza alla quale potrà partecipare personalmente o farsi patrocinare, concedendo idonea procura, ad un legale.

Se nelle more dell’udienza l’incolpato ha già versato il dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, il rappresentante del CPO chiederà il proscioglimento per avvenuto adempimento.

In caso contrario, dovrà chiedere al Collegio di Disciplina l’emissione del provvedimento di “sospensione”.

All’atto della notifica del provvedimento all’iscritto ed al CPO con tutte le motivazioni, il Consiglio provvederà alle notifiche agli Istituti con richiesta di “blocco” di pin e password.

A questo punto, essendo precluso l’esercizio della professione fino al successivo adempimento dell’obbligazione, il collega è tenuto a non svolgerla pena un ulteriore deferimento al CDD per “concorrenza sleale” (art. 14 codice deontologico), a “non accettare nuovi incarichi” (art. 23 c.4 codice deontologico) il che costituirebbe un’aggravante nel comportamento (art. 23 c.5) oltre ad essere denunciato, ex art. 348 c.p., all’Autorità Giudiziaria per esercizio abusivo della Professione.

Per acclarare quanto precede (id: che il sospeso non svolga la professione), il CPO si rivolge alla Guardia di Finanza e all’Ispettorato territoriale del Lavoro. In tale circostanza, se nell’ufficio venisse trovato un altro professionista (il cui nominativo non fosse stato comunicato al CPO ai fini specifici della sostituzione), scatteranno altri accertamenti per acclarare la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente mascherato da autonomo con emissione di fatture.

Ma c’è di più! Nel caso di sospensione, l’iscritto deve attivarsi prontamente per farsi sostituire da altri professionisti il cui nominativo deve comunicare al CPO.

In caso contrario sarà il CPO a nominare, a spese del sospeso, un professionista sostituto.

Insomma, una pletora di accertamenti ulteriori.

Questa è comunque la legge.

Buon lavoro

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC

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Modificato: 3 Agosto 2023