19 Novembre 2019

Comunicazioni Obbligatorie (C.U.) per costituzione, trasformazione, risoluzione del rapporto di lavoro. Dal 3 novembre scorso è cambiato il destinatario. La C.U. viene, infatti, inviata direttamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e non più all’ANPAL. Sarà, poi, il Ministero del Lavoro a renderle disponibili per l’Anpal, Regione, Inps, Inail e INL. Rimane, tuttavia e fino ad ora, invariata sia la procedura che il canale telematico.

 

Abbiamo il piacere di segnalarvi un’importante novità per quanto concerne il “destinatario” delle nostre C.U. (Comunicazione Unica) che trasmettiamo, rispettando termini edittali, in caso di costituzione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro.

Dal 3 novembre 2019, data di entrata in vigore della legge n. 128/2019 che ha convertito il D.L. n. 101/2019, è vigente, infatti, la modifica del comma 4 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 150/2015 rubricato “Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro”.

Quale, dunque, la recente novità e che influsso avrà sulla nostra operatività quotidiana considerato il nostro ruolo di intermediario telematico ex lege 12/1979?

Nello specifico, viene ora previsto che tutte le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro non debbano essere inviate per via telematica all’Anpal, come statuito nella previgente disposizione normativa ma, in un’ottica di semplificazione, direttamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

A sua volta, il Ministero le metterà a disposizione di Anpal, Regioni, Inps, Inail e Ispettorato Nazionale del Lavoro per le attività di rispettiva competenza.

È, quindi, lecito domandarsi se, stante anche la repentina entrata in vigore della norma, vi siano dirette conseguenze operative per i datori di lavoro e i loro intermediari di cui alla legge n. 12/1979.

Dall’esame letterale del nuovo testo del citato comma 4 è di evidenza come, nei fatti, si sia modificato il destinatario finale – ora il Ministero del Lavoro – delle comunicazioni di cui sopra, ma non si sia modificato il canale telematico da utilizzare per l’invio delle stesse.

Dovranno, infatti, essere utilizzate le ordinarie e attuali procedure operative messe a disposizione dai servizi competenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, interoperabili con il nodo nazionale del Ministero del Lavoro, per la trasmissione telematica delle comunicazioni.

È, pertanto, da ritenersi ancora attuale il decreto interministeriale del 30 ottobre 2007, articolo 6, comma 1, laddove prevede che, i servizi competenti a ricevere le comunicazioni di assunzione, trasformazione

e cessazione le inoltrino al Ministero del Lavoro e quest’ultimo, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, le veicoli a Inps, Inail, Prefettura UTG e, data la novella normativa, ora anche ad Anpal.

Da tale indicazione si evince come, nella prassi quotidiana, nulla si sia modificato né si siano verificati disguidi imputabili alla novella normativa circa la modalità di inoltro delle comunicazioni di cui all’articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000; all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231; nonché all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, poiché, come avveniva fino all’entrata in vigore della legge n. 128/2019, le procedure operative sono rimaste le medesime.

Buon lavoro

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC

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Modificato: 3 Agosto 2023