4 Ottobre 2019

L’importanza del D.U.I. e della P.E.C. Istituzionale. Entrambi sono documenti obbligatori. Vanno però rinnovati ogni tre anni. In particolar modo la PEC deve essere sempre in corso di validità ai fini delle notifiche del CPO di appartenenza e degli altri Enti Pubblici. Costituisce comportamento illecito il mancato possesso della PEC ovvero il possesso di una PEC scaduta. Un accorato invito ai Colleghi che si trovassero in questa situazione a mettersi in regola evitando di essere deferiti al Consiglio di disciplina.

 

Sull’importanza e sulla obbligatorietà del D.U.I. (Documento Unico di Identificazione) abbiamo speso, come si suol dire, fiumi di inchiostro in informative periodiche.

Il CPO di Napoli, nell’ambito della propria autonomia di certificazione e di attestazione, attraverso rilascio di un tesserino agli iscritti comprovante la legittimazione allo svolgimento della professione, ha aderito al progetto D.U.I. del CNO rendendolo obbligatorio fin dal 01/01/2010 in uno alla PEC (meglio ancora se istituzionale avente il suffisso @consulentidellavoropec.it) con comunicazione istituzionale agli enti previdenziali, assistenziali, assicurativi e tributari.

Il D.U.I. contiene, infatti, il C.N.S. vale a dire il certificato di attestazione di status di iscritto al CPO e, pertanto, legittimato allo svolgimento della professione su tutto il territorio nazionale, e il certificato di firma digitale avente una validità temporanea.

Ecco perché è necessario che il D.U.I. venga rinnovato ogni tre anni.

Al D.U.I. è abbinata la PEC istituzionale che tale è in quanto è caratterizzata dal suffisso @consulentidellavoropec.it. Entrambi hanno, dunque, validità triennale e devono essere rinnovati.

La PEC è obbligatoria per i liberi professionisti fin dal 30/11/2009.

Ai CPO è fatto obbligo di renderla pubblica con indicazione a fianco del nominativo dell’iscritto. Noi lo facciamo!!

Le PEC dei professionisti confluiscono sia nel Registro INI-PEC che in quello denominato ReGindE (id: Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) contenente l’indicazione delle PEC relative a liberi professionisti. A questa incombenza vi provvede il Consiglio Nazionale a cui i CPO devono notificare indirizzi PEC diversi da quelli istituzionali giacchè c’è libertà di scelta nel dotarsi della PEC.

L’importante è che sia il D.U.I. che la PEC debbono essere in corso di validità.

La scadenza è riportata sul D.U.I donde, se si possiede la correlata PEC istituzionale, è identica anche per l’indirizzo di posta elettronica certificata.

La PEC (in corso di validità, ovviamente) è una semplificazione intelligente, ha la stessa validità (ma addirittura negli effetti è superiore) ad una Raccomandata con avviso di ricevimento. La PEC, oggi, è il motore di tutto. E’ stata adottata nei procedimenti civili e penali. Per chi si iscrive nel registro dei CTU è un requisito essenziale. Idem per lo status della funzione di patrocinio del contribuente innanzi le Commissioni Tributarie.

Il ns. accorato appello è quello di avere sempre D.U.I. e PEC in corso di validità e di procedere, pertanto, al rinnovo ad ogni data di scadenza.

La procedura non è per niente difficile.

Si evitano, in tal modo, tante conseguenze negative. Si pensi, ad esempio, alle notifiche INPS ai ns. indirizzi di posta elettronica certificata o a quelle del CPO e degli altri Enti Pubblici.

Si corre il rischio di vedersi riconosciuto l’invio senza esito (in quanto pec scaduta) come compiuta giacenza con tutte le conseguenze di legge e, se il mittente è il CPO, anche il deferimento al Consiglio di Disciplina in quanto il rapporto tra Ordine Professionale e iscritto si realizza in alcuni casi attraverso la PEC.

Questa deve essere SEMPRE IN CORSO DI VALIDITA’.

Siamo certi della vs. comprensione e del pronto adempimento da parte di chi ha la PEC ed il D.U.I. scaduti!!!

Buon lavoro

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC

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Modificato: 3 Agosto 2023