25 Febbraio 2019

ENTRO IL 28 FEBBRAIO PROSSIMO OCCORRERA’ INVIARE AL CPO DI NAPOLI, BY PEC TO PEC, LA DICHIARAZIONE COMPROVANTE IL CONSEGUIMENTO DI CREDITI FORMATIVI NEL BIENNIO 2017/2018 CON ALLEGAZIONE DI ATTESTATI RILASCIATI DA SOGGETTI TERZI O VALIDA E PROBATORIA CERTIFICAZIONE ATTA AL RIPROPORZIONAMENTO DEI CREDITI IN CASO DI IMPEDIMENTI (MALATTIA, MATERNITA’, INFORTUNIO, ASSISTENZA A CONGIUNTI ECC.). CHI, DALLA PIATTAFORMA CNO, RISULTA AVER GIA’ CONSEGUITO I 50 CREDITI NEL BIENNIO 2017/2018 NON DEVE INVIARE ALCUNA DICHIARAZIONE. A SEGUIRE UN UTILE VADEMECUM.

 

Il 28 febbraio prossimo scade il termine per l’invio al CPO di Napoli, by PEC TO PEC, della Dichiarazione comprovante il possesso di crediti formativi conseguiti nel biennio 2017/2018 onde ottenere il giudizio di ottemperanza all’obbligo formativo che, anche per questo biennio, si sostanza in 50 crediti formativi di cui 6 di natura deontologica/ordinamentale.

Tale giudizio di ottemperanza è un tipico atto amministrativo di pertinenza del CPO al termine del quale vi può essere il deferimento al Consiglio di Disciplina Territoriale per la violazione dell’obbligo “legale” della formazione.

Nel biennio 2017/2018, oggetto, del giudizio di ottemperanza, il CPO di Napoli ha messo a disposizione dei propri iscritti eventi per complessivi 300 crediti formativi.

Come ormai è consuetudine, anche per l’adempimento di febbraio 2019, vi ricordiamo i punti salienti del Regolamento per la F.C.O. e del correlato Regolamento di Attuazione, in vigore dal 01.01.2015, regolarmente pubblicati sul ns. sito istituzionale www.ordinecdlna.it all’interno dei quali potrete scaricare il modello di Dichiarazione

ai fini del giudizio positivo di ottemperanza (id: tipico atto amministrativo del CPO) e, in mancanza di questo, il deferimento del collega al Consiglio di Disciplina.

Ad ogni buon conto gli Uffici di Segreteria sono a disposizione degli iscritti per ulteriori informazioni relative all’adempimento de quo al pari dei Consiglieri Contaldo, Astarita e Triunfo.

  1. SOGGETTI OBBLIGATI

La Dichiarazione va inoltrata da tutti gli iscritti nell’Albo Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli al fine di dimostrare il conseguimento nel biennio 2017/2018 di (almeno) 50 crediti formativi di cui almeno 6 in materia ordinamentale/deontologica ovvero per comunicare un evento e/o una circostanza che abbiano impedito la formazione e che producano, per riproporzionamento, la riduzione del numero dei crediti occorrenti ai fini di un giudizio positivo di ottemperanza. Per i nuovi iscritti nel biennio de quo, l’obbligo di formazione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di iscrizione ed il numero dei crediti formativi occorrenti per il giudizio di ottemperanza sarà quello risultante dall’apposita riparametrazione (50 crediti necessari nel biennio/24 di riferimento x mesi di iscrizione sempre riferiti al biennio).  

Come è facile osservare, l’obbligo di formazione, contrariamente a quanto previsto nei precedenti Regolamenti, ricorre PER IL SOLO FATTO DI ESSERE ISCRITTO NELL’ALBO ED A PRESCINDERE SE SI SVOLGA O MENO LA PROFESSIONE O CHE SI SIA DIPENDENTI DI TERZI. DEL PARI E’ STATO ELIMINATO L’ESONERO PER GLI ISCRITTI AVENTI UN’ETA’ DI 70 ANNI ED OLTRE. DA CIO’ NE CONSEGUE CHE ANCHE CHI E’ SOSPESO DALL’ALBO (MOROSITA’ OD ALTRO) E’ TENUTO A SVOLGERE LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA.

  1. MODALITA’DI INVIO DELLA DICHIARAZIONE

La “Dichiarazione” deve essere inviata, tramite PEC, alla PEC del CPO di Napoli o, in assenza di Pec, a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento. Il termine ultimo è il 28 Febbraio 2019. Attenzione: poiché la “Dichiarazione non è un’autocertificazione vi consigliamo vivamente di allegare gli eventuali attestati di partecipazione a Convegni organizzati da terzi diversi dal CPO (id: altri Ordini Professionali dell’area economico – giuridica, soggetti terzi od autorizzati dal CNO), ovvero le opportune certificazioni mediche o la documentazione idonea a supportare quanto dichiarato attraverso l’apposito modello.

  1. COME SI CONSEGUE LA FORMAZIONE

La formazione si consegue partecipando a Convegni organizzati dai CPO o da soggetti terzi. Allo stesso modo danno diritto alla maturazione di crediti formativi, con i limiti previsti dal Regolamento (id.: in misura non superiore a 30 nel biennio), il sostenimento di Esami Universitari, la partecipazione a Commissioni di Studio, l’intervento quale Relatori in Convegni e Docenze varie, la Redazione di articoli Scientifici. E’ valida anche la formazione conseguita con modalità e-learning nella misura massima del 40% (id: 20 crediti formativi) nel biennio (od anche in percentuale superiore se appositamente accordata dal CPO). Ergo, la Formazione deriva dalla libertà dell’iscritto di formarsi come, dove e quando vuole purché, al termine del periodo di monitoraggio, consegua il numero di crediti previsto dal Regolamento.

E’ prevista, infine, la possibilità di colmare un gap formativo non superiore a 9 crediti nel semestre successivo a quello appena conclusosi (id: entro il 30 Giugno 2019). In tal caso occorrerà avere nel biennio scaduto 41 crediti formativi (con un minimo di 16 ad anno), fare la Dichiarazione” dei crediti conseguiti nel biennio e chiedendo di recuperare max i 9 crediti mancanti nel primo semestre 2019 e entro il 30 Giugno inviare una nuova dichiarazione con l’elencazione degli eventi e dei correlati crediti formativi conseguiti in questo primo semestre che si intendono imputare al biennio scaduto.

Nel caso di nuove iscrizioni all’Ordine il debito formativo di 9 crediti da poter recuperare si ottiene con il riproporzionamento ai mesi di iscrizione nel biennio.

  1. IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO D.U.I./CNO

Dal 1 ottobre 2018, relativamente al CPO di Napoli ed altri CPO pilota, esiste una nuova piattaforma gestita dal CNO dove sono stati registrati, di volta in volta, i crediti formativi relativi agli eventi cui avete partecipato da quella data.

INOLTRE, SONO STATI RIPORTATI SU TALE NUOVA PIATTAFORMA I CREDITI FORMATIVI ESISTENTI SULLA PIATTAFORMA “TELECONSUL” DAL 01/01/2017 AL 30/09/2018.

Ergo, la consultazione della Piattaforma CNO, attraverso le credenziali D.U.I., vi evidenzia i crediti formativi conseguiti con la partecipazione ad eventi organizzati dai CPO o co-organizzati da altri con gli stessi.

Il parametro per determinare il credito formativo da attribuire è sempre “l’ora” di partecipazione all’evento. L’attestazione della presenza e della durata dell’evento, organizzato dal CPO, si ottiene attraverso il D.U.I. e la piattaforma CNO.

Il CPO ha solamente i dati relativi alle presenze degli iscritti ai Convegni che ha organizzato ovvero alla partecipazione ad altri eventi cui sia stata rilevata la presenza con il D.U.I.

Il CPO, pertanto, non è in grado di conoscere se, nel biennio in esame, l’iscritto abbia partecipato ad eventi formativi organizzati da terzi ovvero in modalità e-learning oppure abbia svolto attività (quali insegnamento, partecipazione a gruppo di studio, sostenimento esami universitari ecc.) che danno diritto al riconoscimento di crediti formativi.

Né, ex adverso, il CPO è a conoscenza di eventi patiti dall’iscritto che ne abbiano impedito, o ridotto, la necessaria formazione.

Da qui l’importanza della DICHIARAZIONE che serve ad integrare il numero dei crediti dei quali il CPO, attraverso la Piattaforma CNO, è già a conoscenza ovvero ad evidenziare eventi che abbiano impedito la formazione. Tutto ciò mediante allegazione di idonea e probatoria documentazione quale ad esempio attestati di partecipazione a Convegni organizzati da terzi (con l’indicazione del numero delle ore), partecipazione a Commissioni, gruppi di Studio, docenze, relazioni, attestati di eventuali corsi seguiti in modalità e-learning e certificazioni attestanti impedimenti vari (infortuni, malattia, maternità, assistenza a congiunti ex legge 104/92 al fine di ottenere per i periodi di impedimento dell’obbligo formativo il riproporzionamento in ratei dei crediti occorrenti per un giudizio postivo di ottemperanza.

Ciascun Collega può prenderne visione, nell’area specifica della PIATTAFORMA CNO attraverso le credenziali D.U.I.

ATTENZIONE: Nessuna dichiarazione dei crediti conseguiti nel biennio 2017/2018 deve essere inviata dall’iscritto se i dati registrati nella piattaforma CNO (E SOLO NELLA PIATTAFORMA CNO) evidenziano, nello stesso periodo, il raggiungimento del numero previsto dal Regolamento (id.: vale a dire 50 crediti formativi nel biennio di cui almeno 6 in materia ordinamentale/deontologica con un minimo di 16 crediti all’anno). Questa semplificazione è stata, da anni, una scelta del CPO nel senso di ritenere inutile e dispendioso per le Parti l’invio, la ricezione ed il trattamento di dati che già sono conosciuti.

  1. RIPROPORZIONAMENTI

Quale richiesta di giustificazione a fronte della mancata, totale o parziale, formazione, il Regolamento 2015 ha eliminato gli istituti dell’esonero totale e dell’esonero parziale sostituendoli con riproporzionamento dei crediti.

Si ha diritto al riproporzionamento dei crediti tenendo conto del periodo di tempo in cui si è verificato l’evento impeditivo, documentato nella “Dichiarazione” nel caso di:

  1. Assistenza alle persone di cui alla legge 104/92;
  2. Altri casi di temporaneo impedimento e nei documentati casi di forza maggiore.

Si ha, poi, diritto al riproporzionamento del credito formativo da conseguire sulla scorta della documentazione allegata alla “Dichiarazione”, nel caso di:

  1. Malattia, infortunio e servizio militare o civile in base alla loro durata;
  2. Maternità per i tre mesi antecedenti la data del parto e fino al compimento di un anno di vita del bambino;
  3. Affidamento o adozione per un periodo di 12 mesi dal relativo provvedimento.
  1. SANZIONI

I colleghi che non ottemperano all’invio della “Dichiarazione” riceveranno dal CPO una diffida ad adempiere entro il termine dei successivi 60 giorni (termine perentorio) decorso il quale, senza che ne sia seguito l’adempimento, saranno deferiti al Consiglio di Disciplina. Ed è chiaro che non essendovi stato adempimento, eventuali giustificazioni tardive o presentazione di attestati comprovanti partecipazioni ad altri eventi, NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE.

Però fate attenzione anche ai precedenti disciplinari poiché, in subiecta materia, si applica l’art. 29 della Legge 11/1/1979 n. 12 in base al quale “il Consulente del Lavoro cui sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova trasgressione”.

Ergo, l’unico modo di trasmettere documentazione comprovante la partecipazione ad eventi formativi o impedimenti è UNICAMENTE LA “DICHIARAZIONE”.

Giova infine precisare che, se nei periodi formativi precedenti, il Consiglio abbia adottato un provvedimento di esonero parziale o riproporzionamento, la validità dello stesso è correlata ad un biennio scaduto e non vale per il futuro.

Pertanto, nella “Dichiarazione” bisognerà, nuovamente, indicare e provare, con apposita documentazione, l’evento impeditivo della Formazione tra quelli previsti dall’art. 10 del Regolamento in vigore per il 2017/2018.

Buon lavoro ed attenzione: allegate le documentazioni idonee a comprovare l’assolvimento dell’obbligo formativo o che ne abbiano impedito l’adempimento !!!!.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC

 

 

 

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Modificato: 3 Agosto 2023