16 Luglio 2018

Adempimenti in materia di Lavoro di cui alla legge 11 Gennaio 1979 n. 12. Messaggio INPS n. 2725 del 05 Luglio 2018. Attribuzione anche ai Dottori Agronomi ed ai Dottori Forestali. Intervento del ns. CNO presso la D.G. INPS. Nota Prot. 0007362/U/INPS del 11 Luglio 2018.  Chiesta la rettifica.

 

Ha destato non poche perplessità, specie sui “social”, il contenuto del Msg. INPS N. 2725 del 05 Luglio 2018 nella parte in cui attribuisce ai Dottori Agronomi ed ai Dottori Forestali le prerogative di cui all’art. 1 della Legge 11 Gennaio 1979 n. 12, istitutiva della professione di Consulente del Lavoro, vale a dire gli adempimenti in materia di lavoro e di legislazione sociale.

La presa di posizione del ns. Consiglio Nazionale è stata immediata.

La Presidente Marina Calderone, con Nota prot. 0007362/U/INPS dell’11 Luglio 2018, ha immediatamente chiesto la rettifica del messaggio de quo al Direttore Generale INPS, Dottoressa Gabriella Di Michele, con istanza di revisione delle disposizioni impartite alle varie sedi territoriali in materia di “profilazione degli intermediari cui è consentito l’accesso ai sistemi informatici dell’Istituto”.

Il ns. CNO ha ricordato il contenuto della Legge 07 Gennaio 1976 N.3, modificata dalla Legge n. 152 del 10 Febbraio 1992, il cui art. 2, comma 1, sub lettera a), così recita: "Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestale, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:

a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti”.

Alla luce dell’interpretazione letterale della riportata disposizione, il ns. CNO ha fatto presente all’INPS che "l’amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza", non possono essere riferiti e rivolti anche agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore.

Il ns. vertice nazionale ha evidenziato, infatti, come la disciplina di cui all'art. 1, della Legge n. 12/1979, sia di natura "speciale" e, come tale, non soggetta ad interpretazioni analogiche.

Per il CNO, quindi, “l'attività, pertanto, che i dottori agronomi e forestali possono rivolgere alle imprese identificate dalla stessa norma, non può estendersi a quella prevista dall'art. 1, Legge n. 12/1979, in quanto non c'è alcun riferimento esplicito agli adempimenti in materia di lavoro dei lavoratori dipendenti delle imprese di riferimento”.

In conclusione il CNO ritiene che tali soggetti non siano tra coloro che possano svolgere i predetti adempimenti.

Da qui, al fine di tutelare i contenuti della citata Legge 12/79, la Presidente del CNO, Marina Calderone, ha chiesto la pronta rettifica del Msg n. 2725 del 5 luglio c.m. e l’adeguamento delle disposizioni fornite alle sedi.

Buon lavoro

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

 (*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC

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Modificato: 3 Agosto 2023