7 Novembre 2017

Prima dello svolgimento delle Elezioni per il rinnovo del CNO, triennio 2017/2020, la Commissione Nazionale addetta ai Rapporti con l’INPS e con INL ha tenuto un incontro, il giorno 11 Ottobre scorso, con le rispettive Direzioni con proposizione di alcune tematiche. Sono state, inoltre, riportate alla Direzione Generale INPS le risultanze, da parte dei CPO, sul funzionamento, sul territorio, del Cassetto Previdenziale. Con nota del 3 Novembre scorso, Prot.0009159/U/COMUNICATI E NOTIZIE, la Presidente Calderone ha trasmesso ai Presidenti dei CPO il report informativo delle due riunioni.

 

Il CNO, con nota del 4 Ottobre scorso, ha chiesto a ciascun CPO la redazione di un “format” contenente notizia, per ciascuna sede INPS territoriale, circa la funzionalità del cassetto previdenziale, i tempi di risposta, la tracciabilità dell’operatore, la motivazione sintetica o con acronimi (OK, KO), agenda appuntamenti.

Il tutto da consegnarsi by mail entro il 9 Ottobre.

Né più, né meno, le problematiche quotidiane che, correttamente, specie ad opera del CPO di Napoli, erano state poste all’attenzione del CNO.

La Commissione Consiliare del CNO aveva ottenuto dall’Istituto Centrale una sorta di “offerta” di termini di adempimenti che avrebbe diramato alle proprie sedi pur di normalizzare i rapporti e lavorare con tranquillità nell’interesse, principalmente, dei soggetti del rapporto giuridico previdenziale. L’11 di Ottobre era fissato l’incontro della Commissione Consiliare del CNO con le Direzioni Centrali dell’INPS per vagliare, sulla scorta di dati del CNO provenienti dai CPO, lo “stato dell’arte”.

L’incontro si è tenuto sia presso la Direzione Generale dell’INPS che dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro proponendo anche altre problematiche.

La Presidente Calderone, con nota Prot. 0009159/U/COMUNICATI E NOTIZIE del 3 Novembre 2017, ha fatto pervenire un esaustivo “report informativo” che sottoponiamo alla vs. riflessione.

  1. RIUNIONE CON DIREZIONE GENERALE INPS.

Stato di attuazione della nuova sperimentazione sulla gestione dei cassetti previdenziali.

Sono pervenuti a questo Consiglio Nazionale i report compilati dai singoli Consigli    Provinciali.

Nel ringraziare per la pronta e copiosa risposta alla originaria richiesta di collaborazione, si allega un documento sintetico di riepilogo che fornisce un quadro della situazione attuale sul piano nazionale.

Si rileva che, rispetto alle esigenze in termini di standard di efficienza e rapidità nell’evasione dei procedimenti amministrativi, molteplici miglioramenti debbano ancora essere apportati per raggiungere gli obiettivi, che lo stesso Istituto si è ripromesso di raggiungere con la presente sperimentazione.

La Direzione Centrale Servizi all'Utenza incardinata presso Inps che ha pensato e introdotto le nuove procedure, ha difeso gli attuali standard di qualità del servizio -ancora ampiamente migliorabili- rintracciando l’origine delle difficoltà operative residue nel fatto che le sedi territoriali Inps hanno iniziato ad operare, secondo le nuove direttive, da fine giugno e, soprattutto, perché solo a partire dal prossimo anno gli obiettivi di miglioramento di efficienza e tempestività nell’evasione delle pratiche rientreranno tra gli elementi di valutazione per la determinazione della retribuzione di produttività dei dipendenti dell’Istituto.

Si osserverà, con relativa reportistica, nel prosieguo se il miglioramento auspicato dalla citata Direzione Centrale troverà riscontro; si segnala, inoltre, che all’interno delle nuove direttive interne è contenuta la cancellazione delle precedenti istanze (sub voce ‘Contatti’ nel Cassetto bidirezionale) anteriori al 31/12/2016. Coloro che avessero necessità di risolvere pratiche ancora in essere, oggetto di tali cancellazioni ed ancora inevase, potranno inoltrare una comunicazione ex novo con apertura del contatto tramite cassetto bidirezionale. Si ribadisce, a questo proposito, che tale procedura non è stata concordata o precedentemente condivisa con questo Consiglio Nazionale, ma è stata unilateralmente disposta dalla sopra citata Direzione Centrale nell'ambito della ristrutturazione delle modalità comunicative.

 

Gestione Durc interno per il godimento dei benefici   contributivi.

Come noto, per potere legittimamente godere dei benefici contributivi ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della legge 296/2006, occorre essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva.

Prima dell'eventuale recupero delle agevolazioni indebitamente fruite, però, occorre che ne venga formulato regolare preavviso all'azienda, la quale avrà 15 giorni di tempo per procedere a sanare la situazione irregolare che avrà determinato il predetto recupero (Ex art. 4, D.M. Lavoro 30.01.2015).

L'Istituto, in data 1 settembre 2017, dando seguito a quanto anticipato con messaggio n. 3320/2017, ha avviato una nuova campagna del cd. Durc interno, la quale prevede circa 300.000 notifiche di preavviso di irregolarità alle aziende che, secondo la relativa normativa e prassi di riferimento, non risultano regolarmente destinatarie dei goduti incentivi   contributivi.

Il tratto innovativo, rispetto alla precedente stagione di verifiche interne del Durc, risalente al 2015, è rilevabile nel fatto che venga contestualmente fatto uso dallo stesso Istituto della procedura telematica del Durc on line, attraverso cui stazioni appaltanti, aziende e intermediari ottengono certificazione della regolarità contributiva.

Visto l’altissimo numero di preavvisi di irregolarità conseguenti alla citata campagna, l'Inail ha chiesto e ottenuto una sospensione dell'iniziativa che è ripartita dalla terza decade di ottobre.

Considerata la delicatezza dell'operazione, si è ottenuto dall'Inps un cruciale coordinamento informativo: al momento dell'interrogazione del Durc on line da parte dell’Istituto, ci sarà un alert per il Consulente del Lavoro che ha in delega le matricole associate al codice fiscale dell'azienda.

 

Termini di presentazione istanze CIGO per eventi   meteo.

In caso di eventi metereologici avversi è noto come i termini di presentazione delle istanze di CIGO ex D.lgs. 148/2015 differiscano da quelli ordinariamente previsti dalla norma, in quanto questi avranno scadenza alla fine del mese successivo all'evento meteorologico in oggetto.

Si è condivisa la criticità operativa che scaturiva sul termine di presentazione dell’istanza CIGO, per gli eventi metereologici che si collocassero con decorrenza a cavallo di due mesi, visto che lo stesso Istituto con precedente Circolare ha ammesso la presentazione di un’unica domanda nel caso di eventi meteo occorrenti nello stesso mese.

Quanto discusso al tavolo tecnico è stato poi trasfuso nel messaggio n. 3961 del 17/10/2017 che ribadisce come il termine di presentazione delle istanze non possa che decorrere dall'inizio dell'evento e scadere al termine del mese successivo. Se, ad esempio, venisse indicato come inizio dell’evento il 30 settembre, e la situazione meteorologica proseguisse nel mese successivo, il termine di scadenza per la presentazione della domanda verrebbe comunque fissato al successivo 31.10 e non al 30 novembre. In alternativa potranno essere presentate due istanze CIGO, una relativa a settembre con scadenza al 31.10, e una successiva relativa al mese di ottobre avente scadenza al seguente 30.11.

Al fine di scongiurare la mancata erogazione generalizzata di integrazioni salariali ordinarie a causa di errori formali scaturenti dalle difficoltà interpretative oggetto d’esame, le sedi dell'Istituto avranno mandato, per le istanze erroneamente presentate nei termini sopra illustrati, di scindere le stesse su base mensile e respingere l’istanza di autorizzazione CIGO solo per gli effettivi giorni per i quali risulterebbe scaduto il termine di   presentazione.

Nell'esempio riportato, l'istanza di autorizzazione CIGO presentata il 30.11, per eventi iniziati a settembre e proseguiti a ottobre, potrà essere accolta dalla sede territoriale Inps competente esclusivamente per i giorni indennizzabili nel mese di ottobre, escludendo quello di settembre la cui istanza sarebbe dovuta essere presentata entro il 31.10.

 

Rottamazione delle cartelle e quote a carico dei  lavoratori.

L'Istituto, anche in presenza di istanza di rottamazione delle cartelle esattoriali ex D.L.193/2016, notifica le diffide delle ritenute previdenziali a carico dei lavoratori non versate in violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge n. 463/1983, come da ultimo novellato dall'art. 3, comma 6 del decreto legislativo n. 8/2016.

Considerato che l'importo della rata della rottamazione delle cartelle esattoriali di solito ammonta a circa il 25% dell’intero importo debitorio dovuto, si presume che con la prima rata di pagamento della stessa al 31/07/2017, si sia estinto anche l'intero carico relativo alle ritenute previdenziali nella quota afferente al prestatore di lavoro oggetto della previsione sanzionatoria della norma del 1983.

Essendo inoltre intervenuto anche il pagamento della seconda rata il 30/09 u.s., si ritiene che non dovrebbero essere ulteriormente notificati provvedimenti di diffida per ritenute previdenziali a carico del lavoratore non versate. Nel caso residuale in cui il carico della rata dovuta per effetto della cd. rottamazione sia comprensivo di altri tributi, la quota del versamento attribuibile alle ritenute previdenziali dovrebbe essere sempre pari al 25% del debito complessivo dovuto a Inps; qualora si verificassero discordanze rispetto a quanto sopra indicato, si prega di segnalarle tempestivamente al Consiglio Nazionale per le opportune verifiche del caso.

Subdeleghe dei Consulenti del lavoro. Profilazione S.T.P. all'INPS.

L'art. 2, comma 3 della Legge n. 12/1979 recita: "Ferma restando la responsabilità personale del consulente, questi può avvalersi esclusivamente dell'opera di propri dipendenti per l'effettuazione dei compiti esecutivi inerenti all'attività professionale."

Al fine di evitare possibili intrusioni di soggetti non qualificati per le attività oggetto della menzionata riserva di legge, è stato chiesto di incrociare i dati dell'UNILAV dei dipendenti degli studi, i cui estremi dovranno essere comunicati all'Istituto. Tale implementazione si è resa operativa entro la fine del mese di ottobre contestualmente alla profilazione delle S.T.P. che permetterà di gestire le matricole aziendali in capo alla società.


B. RIUNIONE CON L’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

In sede di inaugurazione del tavolo con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, sono stati affrontati alcuni temi riguardanti le agevolazioni contributive e il rispetto della regolarità contributiva. Il Capo dell'Ispettorato, Dott. Pennesi, ha anticipato la nota 17 ottobre 2017 n. 255 che in parte risponde ad alcune questioni più volte sottoposte e sollecitate da questo Consiglio Nazionale.

A seguito della circolare n. 3/2017 dell'INL, che ha chiarito come l'assenza del DURC impedisca il godimento dei benefici contributivi e normativi per l'intera compagine aziendale e per tutto il periodo di irregolarità contributiva, ci si è soffermati sul fatto che gli ispettori, in corso di ispezione, siano o meno obbligati a notificare l'invito a regolarizzare di cui all'art. 4 del D.M. Lavoro 30/01/2015.

La risposta dell’INL è stata positiva. Pertanto, nel caso di specie, l'ispettore, una volta accertata l'eventuale omissione contributiva, trasferirà il verbale alla sede INPS competente che provvederà a notificare il predetto invito a una regolarizzazione. Se non si procederà alla regolarizzazione nei successivi 15 giorni si verificherà la sospensione, per tutta la compagine aziendale, dei benefici normativi e contributivi dalla predetta data fino all’integrale ristoro delle omissioni contributive, e anche la conseguente restituzione delle agevolazioni indebitamente godute per tutto il periodo di irregolarità contributiva accertata e per i lavoratori per i quali è stata perpetrata la violazione.

Nel caso in cui invece l'azienda procedesse alla regolarizzazione contributiva secondo i termini di legge, a parere dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, la stessa manterrebbe la regolarità contributiva e, conseguentemente il Durc nonché le connesse agevolazioni, ma dovrebbe comunque restituire le stesse per tutto il periodo in cui si è protratta l'omissione. Quest’ultimo si rivela un indirizzo interpretativo da sempre sostenuto dall'Ispettorato e dal Ministero del Lavoro, a differenza di quanto già affermato da questo Consiglio Nazionale circa la funzione autorizzatoria del DURC, alla luce della quale, una volta proceduto alla regolarizzazione, sarebbe conseguente considerare come legittimo il godimento delle agevolazioni con efficacia   retroattiva.

Si ponga il seguente esempio, a chiarire le incisive conseguenze dei due diversi orientamenti.

 

  • Azienda con forza aziendale di 5 lavoratori che per un anno non abbia corrisposto lo scatto di anzianità a soli 2 lavoratori per mero errore materiale. L'ispettore, rilevando l’irregolarità nel rispetto dell’applicazione delle disposizioni retributive del C.C.N.L., invierebbe contestualmente il verbale ispettivo alla competente sede Inps, la quale -a sua volta- notificherebbe all’azienda l'invito a regolarizzare l’irregolarità.

Ipotesi di mancata regolarizzazione

Nel caso in cui tale regolarizzazione non venisse eseguita nei termini, le conseguenze sarebbero:

  1. Status di irregolarità con revoca del Durc e sospensione per l'azienda dei benefici contributivi applicati per tutti e 5 i lavoratori in organico fino al momento del ristoro dell'irregolarità in esame;
  2. restituzione integrale dei benefici contributivi illegittimamente goduti nell'anno precedente relativamente e soltanto per i due lavoratori cui non è stato riconosciuto lo scatto.

Ipotesi di regolarizzazione nei termini

  1. L'azienda in oggetto manterrebbe lo status di regolarità contributiva, il Durc e il conseguente godimento dei benefici contributivi per tutta la compagine aziendale;
  2. restituzione integrale dei benefici contributivi illegittimamente goduti nell'anno precedente relativamente e soltanto per i due lavoratori cui non è stato riconosciuto lo scatto.

 

Un'ultima questione affrontata nell’ambito del tavolo di confronto con l’INL è stata quella relativa alla possibilità di applicare una norma di ‘contemperamento’, nel caso di recupero dei benefici contributivi indebitamente goduti che ne bilanci le conseguenze talvolta prive di proporzionalità, come nell’esempio sopra formulato.

L'art. 6, comma 10, della Legge n. 338/1989 fissa, infatti, uno sbarramento al recupero contributivo, limitandolo al maggior importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta.

Secondo l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, tuttavia, la fattispecie non è applicabile alla disciplina dell'art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006, in quanto per il caso di specie si renderebbe necessaria la presenza di una norma speciale all’interno dell’attuale panorama normativo previdenziale.

ALLEGATO RIEPILOGATIVO DELLE RISULTANZE DEI CPO SUL FUNZIONAMENTO DELL’INPS

TEMPI DI RISPOSTA AI CONTATTI

NELLA  MEDIA

45

INSODDISFACENTI

48

QUALITA'   DELLA  RISPOSTA

PERTINENTE

40

INSUFFICIENTE

53

FORMA   DELLA RISPOSTA

ESTESA

48

“SOLO OK E KO”

45

IDENTIFICAZIONE      DELL'AUTORE

SI

45

NO

48

AGENDA    APPUNTAMENTI

EFFICIENTE

41

INSUFFICIENTE

52

Dalla disamina delle risposte dei CPO e, fermo restando che ne mancherebbero all’appello una decina, si appalesa un quadro in cui l’INPS in Italia funziona a metà nel senso che nel 50% dei CPO il giudizio è ancora negativo.

Ringraziamo, in ogni caso, il nostro CNO per la caparbietà con cui ha affrontato il tema INPS.

A noi non sta bene che, a fronte di una infunzionalità parziale o totale del cassetto previdenziale, il Presidente Boeri sembra non accorgersi delle disfunzioni delle sedi sul 50% dei territori e disquisire, magari, dei massimi sistemi come l’età pensionabile o dell’apporto contributivo dei migranti. Sono concetti di microeconomia di pertinenza del Governo e del Parlamento.

Pensi, quindi, alle sedi INPS e, sempre che abbia un poco di tempo, venga a fare una capatina a Napoli perché gli vorremmo dimostrare, de visu, come il cassetto previdenziale sia un optional e la richiesta di un DURC comporta notti insonni al pensiero delle aspettative nostre e dei clienti.

Altro che stress relazionale!!!!

Buon lavoro

Ad maiora

IL PRESIDENTE   
EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC

 

 

 

 

Condividi:

Modificato: 3 Agosto 2023