28 Agosto 2017

Da domani, 29 Agosto 2017, entra in vigore, per scadenza della “vacatio legis”, la Legge 04/08/2017 n. 124, in G.U. n. 189 del 14 Agosto 2017. E’ la legge per il Mercato e la concorrenza 2017. Disposizioni ad hoc per avvocati, notai, ingegneri. Disposizioni per le altre professioni tra cui la nostra. Tracciabilità dell’incarico e dell’offerta di prestazione professionale con obbligo scritto del “preventivo” corredato da tutte le voci di spese e con l’indicazione degli estremi della polizza assicurativa.

 

L’Italia è un paese strano considerato che è pregno di “Autorità Garanti” nelle materie più disparate. E così, oltre all’ormai imperante A.N.A.C. vale a dire Autorità Nazionale Anticorruzione e Trasparenza che riguarda anche gli Ordini Professionali, c’è l’atavica Autorità per il libero Mercato e la Concorrenza, meglio conosciuta come Antitrust che, in nome di un beneficio economico per gli utenti, ha ridotto i rapporti libero professionali ad una guerra tra poveri essendo state abolite le tariffe professionali che, quanto meno tenevano in considerazione anche le spese da sostenere da parte del professionista, per una prestazione in qualità.

Purtroppo, questo ci ha trasformati in tanti “piccoli professionisti” a cui strappare un consistente sconto.

Con la legge 124/2017, in G.U. n. 189 del 14/08/2017, e perciò in vigore da domani al termine della “vacatio legis”, è stata varata la normativa per il Mercato e la Concorrenza 2017.

La legge contiene disposizioni ad hoc per notai, avvocati, ingegneri e in generale per le altre libere professioni.

Il legislatore del Mercato e della Concorrenza introduce il “principio” della “trasparenza” nel rapporto tra professionista e cliente rendendo obbligatorio il “preventivo” in forma scritta o digitale con l’indicazione di tutte le spese (ed i costi) occorrenti per rendere la prestazione professionale.

Ovviamente, in tale preventivo, bisogna indicare il possesso della polizza di assicurazione, gli estremi ed i massimali.

Dalla normativa in esame e, relativamente alle STP, emerge il pensiero del legislatore circa la responsabilità dei soci e dell’autore della prestazione professionale componente della società.

E, dulcis in fundo, la normativa, insieme al preventivo scritto o digitale, pone l’obbligo in capo al professionista di indicare, a prescindere, i titoli conseguiti e le eventuali specializzazioni al fine di assicurare la trasparenza dell’informazione da rendere al cliente.

Come vedete, in queste “nuove “disposizioni all’infuori del “preventivo” che poi, con la sottoscrizione per accettazione da parte del cliente, diventa contratto, non c’è nulla di trascendentale se non l’indicazione, “a prescindere” dalla richiesta del cliente, dei titoli e delle specialità possedute.

Ciò perché il Legislatore, al di là di ogni tracciabilità come atto di nascita del rapporto professionale, vuole mettere in condizione l’altro contraente di conoscere i titoli e le specializzazioni.

Buon lavoro

Ad maiora


                                    IL PRESIDENTE

                            EDMONDO DURACCIO

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC

 

 

 

 

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Modificato: 3 Agosto 2023