12 Gennaio 2017

La PEC per i liberi professionisti è obbligatoria fin dal 29 Novembre 2009. Deve essere utilizzata nei rapporti con la P.A. tra cui l’Ordine Professionale di appartenenza. Deve, inoltre, essere indicata, a cura del CPO e del CNO, nell’Albo Telematico e nell’Albo Unico. Deferimento al Consiglio di Disciplina per gli iscritti che ne siano sprovvisti.

 

E, per fortuna che, come Consulenti del Lavoro di Napoli, siamo una Categoria fortemente incline al progresso!

Siamo stati i primi che, anni ed anni addietro, abbiamo adoperato, a seguito di Convenzioni con l’INPS locale, la posta elettronica “ordinaria” nei rapporti con l’Istituto in luogo di sobbarcarci a file estenuanti.

La telematizzazione, in altri termini, non ci ha mai spaventato se è vero che, come Categoria, abbiamo accolto con favore gli adempimenti che eliminassero l’uso del cartaceo anche quando non erano sorretti da sanzioni.

Si è, infine, passati ad un’attività di supporto, ancora più completo, all’INPS, nel senso che i nostri dati, in qualità e sotto nostra esclusiva responsabilità, vanno a confluire direttamente nel database dell’Istituto riducendo di gran lunga la possibilità di errori dovuti all’inserimento materiale del dato da parte di operatori interni dell’Istituto.

La “ratio” è sempre quella: evitare il front-office, destinare più risorse al back – office, evitare nuove assunzioni nella P.A..

Nel 2009, invece, è stata reso obbligatorio per noi liberi professionisti l’uso della POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) nei confronti della Pubblica Amministrazione tra cui sono da annoverare anche gli Ordini Professionali.

E, non solo. Tra i dati che caratterizzano l’Albo Professionale, la PEC è TRA QUELLI OBBLIGATORI.

Siamo obbligati, in base alla legge, a predisporre un albo telematico di consultazione gratuita ed immediata in cui si evidenzi la PEC.

Fermo restando che il nostro CNO si è assunto l’onere di gestione e pubblicizzazione dell’Albo Unico Telematico che riguarda tutti gli iscritti (ca. 25.000), anche noi, attraverso il sito istituzionale www.ordinecdlna.it abbiamo voluto adempiere, sul territorio provinciale, alla tenuta e gestione dell’albo telematico degli iscritti con indicazione della PEC.

I vantaggi della PEC sono noti: sostituisce, in tutto e per tutto, la vecchia RAR che pure ha evidenziato un incremento di costi, ha un valore assoluto e probatorio di notifica, a prescindere che venga letta o meno, laddove per i servizi postali bisogna aspettare anche una compiuta giacenza.

Certo, bisogna presidiarla o, attraverso la posta elettronica ordinaria, farsi preavvisare dell’arrivo di una PEC.

Ormai la consultazione della PEC è diventata un rituale.

Anche il CPO, per altro versante, ha trovato un giovamento dall’introduzione della PEC nel senso che provvede ad alcune tipologie di notifiche (id: quota annuale, rapporti con CNO ed Enpacl) attraverso di essa risparmiando sul capitolo “spese postali”.

Solo una “sparuta minoranza” di nostri Colleghi, iscritti al CPO di Napoli, ne è sprovvista.

Non ne vogliamo fare una questione di soldi dovendo interloquire attraverso i servizi postali od equivalenti che sono costosi bensì, a livello giuridico sia per il dato obbligatorio da indicare nell’albo telematico del CPO di Napoli che per l’Albo Unico Telematico, gestito dal CNO.

Noi, come Categoria, abbiamo la PEC istituzionale con il suffisso @consulentidellavoropec.it che è indicativa della nostra professione ed aggregazione.

Ma, come abbiamo sempre detto, siete liberi di non dotarvi di tale PEC, che, comunque, vi forniamo insieme al D.U.I., purchè notifichiate al CPO la PEC da voi prescelta che, di certo, non può essere quella che la P.A. concede ai cittadini.

Noi provvederemo ad evidenziarla, al fianco del vs. nominativo, nell’albo provinciale telematico ed a notificarla, per analoga incombenza, al CNO per l’ufficializzazione nell’Albo Unico Nazionale.

Proprio il CNO, sia attraverso circolari che raccomandazioni verbali nel corso di Assemblee dei CPO, ha evidenziato l’importanza sostanziale ed operativa della PEC anche ai fini degli adempimenti istituzionali (id: Albo Unico Nazionale) da porre in essere e per i quali noi operiamo da filtro sul territorio.

Nel caso di ulteriore inadempimento, ci è stata segnalata l’opportunità di deferimento al Consiglio di Disciplina che, a questo punto, potrebbe solamente deliberare la ”sospensione” subordinando la “riammissione all’esercizio della professione” all’avvenuto adempimento.

Del pari, e qui fate ulteriormente attenzione, è obbligatorio il D.U.I. quale documento comprovante l’iscrizione all’Ordine dei Consulenti del Lavoro.

E’ obbligatorio anche:

  1. Per chi, iscritto nell’Albo dei CDL, non eserciti, di fatto, la professione donde la necessità di dotarsi sia del D.U.I. che della PEC;
  2. Per chi, in contemporanea, sia iscritto anche ad altro Ordine Professionale (es. Avvocati, Commercialisti).

Preghiamo i Colleghi di mettersi in regola sia per la PEC (notificandola al CPO) che per il D.U.I.

Buon lavoro
Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC

 

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Modificato: 3 Agosto 2023