16 Gennaio 2018

Ai Sigg. Consulenti del Lavoro iscritti nell’Albo Provinciale Consulenti del Lavoro di Napoli
LL. PEC

Spett. STP iscritti nell’Albo Provinciale Consulenti del Lavoro di Napoli
LL. PEC

Al Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro
NAPOLI

All’Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Nazionale
PEC

Prot. n° 86/22

 

CIRCOLARE N° 1/2018

 

Oggetto: Versamento quota iscrizione Albo –  anno 2018 – Modalità e Termini.

 

Il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro, nella seduta del 21/12/2017

  • vista la delibera del Consiglio Nazionale assunta ai sensi dell’art. 23 comma 1 lettera c) della legge 11/1/1979 n° 12 di conferma, per l’anno 2018, della quota di propria pertinenza pari ad € 190,00;
  • rilevata l’approvazione del bilancio preventivo 2018 nel corso dell’Assemblea degli iscritti tenutasi il 07/12/2017 che ha lasciato inalterata, per il corrente anno, la quota di iscrizione annuale al CPO di Napoli di € 140,00.

HA DELIBERATO

di provvedere, anche per l’anno 2018 e previa notificazione con PEC/Mail ordinaria/raccomandata, all’incasso delle quote dovute dagli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli UNICAMENTE a mezzo di:

  • F24 utilizzando la sezione “altri enti previdenziali e assicurativi”, così come esemplificato nell’allegato modello facsimile, con l’avvertenza che il campo “Codice posizione” va compilato indicando il numero di iscrizione all’ordine preceduto da tanti zeri fino a raggiungere cinque caratteri (ES. 155 = 00155);

 

da effettuarsi entro il 16/2/2018 per l’importo globale di € 330,00 (trecentotrenta/00) composto dalla quota di € 190,00 di pertinenza del Consiglio Nazionale e di € 140,00 per il CPO di Napoli.

 

In mancanza di adempimento entro il termine suddetto, il Consiglio, suo malgrado, provvederà al recupero coattivo della quota, ferma restante l’ulteriore procedura prevista dall’ art. 29 lett. d) della legge 11/1/79 n° 12 in tema di azione  disciplinare per morosità che, come è noto, prevede la sospensione dall’esercizio della professione con abolizione immediata di pin e password per le trasmissioni telematiche e blocco immediato della firma digitale, nonché l’irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico dei ritardatari e/o morosi alla luce del nuovo Regolamento emanato dal CNO con delibera del 25/09/2014 n° 314 e modificato con delibera n° 201 del 26/11/2015. L’ammontare della sanzione pecuniaria, alla luce di tale Regolamentazione (art. 15 del Nuovo regolamento), è costituita da una maggiorazione pari al 5% (dell’importo della quota) in caso di ritardato versamento nei primi dodici mesi (nel nostro caso entro il 16/02 dell’anno successivo) per poi passare al 10% se il pagamento avviene dopo tale periodo.

Resta, in ogni caso, impregiudicata la facoltà del Consiglio Provinciale di avviare le azioni di recupero del credito in via giudiziale o stragiudiziale con spese a carico dell’inadempiente.

Del pari, anche i Colleghi che sono già sospesi per morosità, cui la presente viene egualmente inviata, possono regolarizzare la loro posizione versando quanto ad oggi dovuto ed essere, in tal modo, riammessi all’esercizio della professione previa deliberazione del Consiglio.

La Segreteria del Consiglio rimane a disposizione degli interessati per ulteriori chiarimenti circa la loro situazione debitoria qualora non fossero più in possesso delle note di sollecito che, in calce, la riportava. Va senza dire che il puntuale versamento della quota annuale, al di là delle conseguenze di legge in caso di inadempimento, costituisce essenzialmente un obbligo morale di tutti gli iscritti ed una manifestazione di rispetto nei confronti di chi già effettua l’adempimento nei termini.

 

Con l’occasione si forniscono alcune importanti informazioni:

 

  • Per l’anno 2018, come da bilancio preventivo, sono in calendario almeno n° 5 convegni tra cui due Assemblee degli iscritti oltre ad altri eventi co-organizzati con soggetti terzi ed istituzioni fino alla la somma stanziata per tale capitolo. Ciò significa che l’eventuale “MASTER” (4 o 5 Moduli) sarà realizzato solo se le sponsorizzazioni copriranno il 70% del costo complessivo comprensivo anche di quello per una struttura ricettiva di 500 posti costituenti la partecipazione media dei colleghi negli ultimi anni. Sarà un’attività extra, possibile attraverso le sponsorizzazioni e le economie di gestione. Infatti l’obbligo formativo a carico del CPO si intenderà assolto con il raggiungimento dei 25 crediti formativi annuali come da Regolamento emanato dal CNO. Sarà, inoltre, proseguita l’attuazione del progetto “Formazione a domicilio” perché la formazione a domicilio consente, in virtù del meno rilevante numero di partecipanti, di meglio dialogare su tematiche importanti che investono l’operatività quotidiana.
  • Al 31/12/2017 si è concluso il primo anno del biennio formativo 2017/2018 ai fini della F.C.O. disciplinata dal nuovo Regolamento emanato dal CNO, ratificato dai Ministeri competenti, in vigore dall’1/1/2015 e pubblicato sul sito www.ordinecdlna.it nella sezione “Formazione ed Eventi”. Vi preghiamo di approfondire, a tal proposito, il Regolamento per le importanti novità contenute ed esplicitate più volte nella Rubrica “Notizie dall’Ordine”. Ricordiamo che i crediti biennali da conseguire sono in numero di 50, di cui almeno 6 in materia ordinamentale/deontologica. In ogni caso, ferma restando la durata biennale ai fini del monitoraggio del giudizio di ottemperanza, occorre conseguire in ciascun anno almeno 16 crediti formativi.
  • La funzione disciplinare è devoluta, per espressa previsione di legge, al ConsigliodiDisciplinadicuialD.P.R.137/2012.
  • Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti Del Lavoro ha emanato il regolamento sul tirocinio obbligatorio per l’accesso alla professione di consulente del lavoro, approvato con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, il quel tra l’altro prevede che il tirocinio può essere svolto unicamente presso un consulente del lavoro iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro ai sensi dell’art. 9 della L. 12/79 e che, per incardinare il rapporto de quo, prevede, per il professionistadantepratica,un’anzianità d’iscrizione minima di 5 anni oltreaquellodiessere in regola con le disposizioni sulla FCO.
  • Si ribadisce ai colleghi che non ne siano ancora in possesso che la PEC è obbligatoria per i liberi professionisti e va notificata al CPO se diversa da quella “istituzionale” (@consulentidellavoropec.it) per la sua evidenziazione nell’albo telematico.
  • Il D.U.I. costituisce l’unico titolo di legittimazione allo svolgimento della professione ai sensi dell’art. 9 della legge 11/1/79 n° 12.

 

Cordialità.

IL PRESIDENTE

F.to Edmondo Duraccio

 

 

Allegato: facsimile Modello F24

 

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Modificato: 2 Agosto 2023