16 Gennaio 2018

CIRCOLARE MENSILE AI COLLEGHI –  NOVEMBRE 2017 – Prot. n° 94/22

Un’utile guida pratica con tutti i vantaggi e gli obblighi del regime forfettario, introdotto per la prima volta dalla Finanziaria 2015.

Legge n. 190 del 23 dicembre 2014

La Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (id: Finanziaria 2015) ha introdotto nel nostro ordinamento, con decorrenza dal 1 gennaio 2015 un nuovo regime fiscale agevolato denominato Regime Forfettario, destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che rispettano specifici requisiti.

Con l’entrata in vigore del nuovo regime, sono stati contestualmente abrogati a decorrere dal 2015 tutti i regimi agevolati precedentemente esistenti:

il regime delle nuove iniziative produttive previsto dall’art. 13 della L. 388/2000;

il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, detto regime dei nuovi minimi di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del D.L. n. 98/2011, ancorché prorogato fino al 31/12/2015;

il regime contabile agevolato per gli “ex minimi previsto dall’art. 27 co. 3 del D.L. n. 98/2011).

I requisiti per l’accesso

  1. Requisiti soggettivi

Il regime forfettario de quo è fruibile dalle persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, di arte o professione, ivi incluse le imprese familiari, purché in possesso dei requisiti stabiliti e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione previste; le società di persone ed i soggetti equiparati di cui all’art. 5 del Tuir, quali le associazioni professionali invece, ne sono tassativamente escluse.

  1. Requisiti oggettivi

L’accesso al regime agevolato, nonché il mantenimento dello stesso negli anni successivi, è possibile per i soggetti che possiedono determinati requisiti. A seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 208 del 2015 nella tabella sottostante vengono messi in evidenza i requisiti richiesti per l’accesso al regime:

  • Limite dei ricavi e compensi: da € 25.000 a € 50.000 a seconda dell’attività esercitata;
  • Spese per lavoro dipendente e assimilati: non superiori a € 5.000 annui lordi;
  • Beni strumentali: costo complessivo non superiore a € 20.000.

Tali requisiti dovranno essere verificati, per coloro che sono già in attività sui dati dell’anno precedente, per chi intende iniziare una nuova attività, su dati presunti.

Il limite dei ricavi o compensi

Per accedere al regime agevolato i ricavi o compensi percepiti, eventualmente ragguagliati ad anno, non devono essere superiori ai limiti indicati e sotto riportati diversi seconda del codice ATECO 2007 che contraddistingue l’attività esercitata.

Per effetto della modifica introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 sono state incrementate le soglie dei ricavi e dei compensi che consentono l’accesso al regime rendendo così il regime forfetario fruibile ad una platea più ampia dei contribuenti.

Tali modifiche, che hanno portato ad un aumento generalizzato di tali soglie di 10.000 euro per tutte le attività tranne che per le categorie professionali per le quali l’aumento è stato di 15.000 euro sono state introdotte anche in risposta delle molteplici richieste provenienti in particolar modo da alcune categorie economiche, quali ad esempio i professionisti, particolarmente penalizzate dai requisiti piuttosto stringenti per poter accedere al nuovo regime fiscale agevolato.

Si noti bene poi che si parla di ricavi o compensi, e non di reddito, in quanto le spese sostenute non hanno  rilevanza nel nuovo regime contabile.

Un esempio:

• Ingegnere (codice Ateco 71.12.10) che nel corso del 2017 ha incassato compensi per € 31.000 non potrà nel 2018 accedere al regime de quo;

• Agente di commercio di apparecchi elettrodomestici (codice Ateco 46.18.22) che nel corso del 2017 ha conseguito ricavi per € 16.000 potrà accedere nel 2018 al regime, previa verifica anche degli altri requisiti obbligatori;

• Gelateria (codice ateco 56.10.30) che nel 2017 ha conseguito corrispettivi per € 49.000 potrà accedere nel 2018 al regime, compatibilmente con il possesso degli altri requisiti.

I limiti di reddito e coefficienti di redditività

Ecco i coefficienti redditività e i limiti di reddito imprese in base al codice ATECO:

  • Per le Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) coefficiente redditività è il 40% limite reddito 45.000 euro.
  • Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 limite reddito è 50.000 e il coefficiente è 40%.
  • Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81: limite reddito 40.000 e coefficiente 40%
  • Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.8: limite ricavi 30.000 e 54%.
  • Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68): limite ricavi 25.000 e 86%.
  • Intermediari del commercio 46.1: limite ricavi 25.000 e 62%.
  • Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56): limite ricavi 50.000 e 40%.
  • Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 -73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88): limite reddito è di 30.000 euro e coefficiente 78%
  • Altre attività economiche da 01 a 03 a 05 a 09, da 12 a 33, da 35 a 39, (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) limite reddito è 30.000 euro e 67% è il coefficiente di redditività.

Spese per lavoratori dipendenti e collaboratori

Per accedere al regime forfettario non devono esser state sostenute spese superiori ad euro 5.000,00 lordi per:

  • lavoro accessorio (art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003);
  • lavoro dipendente, collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir (borse di studio o addestramento professionale);
  • utili da partecipazione erogati agli associati con apporto di solo lavoro (art. 53, co.2, lettera c), del Tuir);
  • prestazioni di lavoro erogate all’imprenditore e ai suoi familiari (art. 60 del Tuir).

Acquisto di beni strumentali

Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non deve superare euro 20.000,00. Pertanto, per coloro che dovranno accedere al nuovo regime forfetario dal 2018 si dovrà verificare che il valore dei beni strumentali detenuti alla fine dell’esercizio antecedente a quello di entrata non sia superiore alla soglia indicata, tenendo in considerazione nel calcolo che:

  • per i beni in leasing rileva il costo sostenuto dal concedente;
  • per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell’articolo 9 del Tuir;
  • i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50%.

Ex adverso, non rientrano, in ogni caso, nel calcolo:

  • beni il cui costo unitario non è superiore ad € 516,46;
  • beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione;
  • taluni costi riferibili ad attività immateriali, come quello sostenuto per l’avviamento o altri elementi immateriali comunque riferibili all’attività, che non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell’ambito dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo (C.M. n. 6/E/2015).

Cause d’esclusione dal nuovo regime forfettario

Infine, sono previste alcune specifiche situazioni al ricorrere delle quali è precluso l’accesso al regime forfettario, ovvero per:

  • persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, co. 1, numero 8), del D.P.R. 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, co. 1, del D.L. 331/1993;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza di cui all’articolo 116 del Tuir.

Queste cause di esclusione vanno comunque verificate nell’anno di applicazione del regime e non nell’anno precedente. Pertanto, se un soggetto applicava nel corso del 2017 un regime speciale IVA o era socio di una SRL trasparente potrà comunque avvalersi del nuovo regime forfettario dal 2018 se dal 01/01/2018  non applichi più il regime speciale iva o se abbia ceduto, entro il 31/12/2017, la partecipazione in parola.

Un’altra importante causa di esclusione è che non possono accedere al Regime Forfettario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Tuir, compreso il reddito da pensione, eccedenti l’importo di euro 30.000,00. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

In merito a tale causa ostativa al regime, introdotta dall’articolo 1 comma 111 della Legge n. 208/2015, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • coloro che intendono applicare il regime agevolato non devono aver percepito nell’anno precedente un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro;
  • il limite non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, “in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia”, o non si sia intrapreso un nuovo rapporto di lavoro, ancora in essere al 31 dicembre.

Ai fini della non applicabilità della causa di esclusione in commento rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario, quindi se il lavoro è cessato nell’anno di applicazione del regime, la condizione va comunque verificata.

Le altre Caratteristiche

Rispetto a quanto previsto per il precedente regime dei minimi, per i forfettari non costituisce causa ostativa l’effettuazione di operazioni con l’estero e in particolare, esportazioni ed operazioni assimilate.

I contribuenti forfettari applicano alle importazioni, esportazioni e operazioni ad esse assimilate le disposizioni contenute nel DPR n. 633/72, salvo l’impossibilità di acquistare beni e/o servizi senza applicazione dell’IVA con utilizzo del plafond.

La Legge n. 225/2016, di conversione al D.L. 193/2016, (id: Decreto collegato alla Finanziaria 2017) ha introdotto una nuova limitazione per l’applicazione del regime forfetario per i contribuenti che svolgono operazioni con l’estero. Viene previsto infatti che le cessioni all’esportazione ex artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72, D.P.R. n. 633/72, sono ammesse nei limiti, anche prevedendo l’esclusione per talune attività, e secondo le modalità stabilite dal MEF.

Le semplificazioni contabili e fiscali

I contribuenti in regime forfettario operano in franchigia dell’IVA e sono pertanto esonerati da buona parte degli adempimenti previsti dalla normativa sull’imposta sul valore aggiunto.

Le principali particolarità da un punto di vista IVA del regime sono:

  • divieto di rivalsa dell’IVA, sulle fatture emesse, scontrini o ricevute fiscali emessi durante l’applicazione del regime forfettario non deve essere addebitata l’IVA a titolo di rivalsa;
  • divieto di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti;
  • esonero dalla registrazione delle fatture emesse;
  • esonero dalla registrazione dei corrispettivi;
  • esonero dalla registrazione delle fatture di acquisto;
  • esonero tenuta e conservazione dei registri e documenti, solo con alcune eccezioni;
  • esonero dalla liquidazione e versamento dell’IVA;
  • esonero dalla dichiarazione IVA;
  • esonero dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (id: spesometro);
  • esonero dall’obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori aventi sede nei Paesi Black List;
  • esonero dalla certificazione dei corrispettivi qualora svolgano le attività previste dall’art. 2 del D.P.R. 696/1996 (cessione di tabacchi, giornali, carburanti).

Gli adempimenti per i contribuenti forfettari

I contribuenti che operano con il Regime Forfettario devono:

  • numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali;
  • certificare i corrispettivi.

In merito alla certificazione dei corrispettivi rimane quindi obbligatoria l’emissione e la relativa conservazione della fattura senza addebito dell’iva a titolo di rivalsa ovvero, per i soggetti esonerati, il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale, salvo gli esoneri prima indicati di esonero dalla certificazione dei corrispettivi qualora svolgano le attività previste dall’art. 2 del DPR n. 696/1996 (cessione di tabacchi, giornali, carburanti).

Essendo come detto un regime in franchigia dell’iva in fattura dovrà essere indicato in luogo dell’ammontare dell’imposta l’annotazione “operazione senza l’applicazione dell’IVA” con l’indicazione del riferimento normativo “art. 1 comma 58 Legge n. 190/2014“e analogamente a quanto avveniva per i contribuenti minimi le fatture emesse devono scontare l’imposta di bollo di 2,00 euro se di importo superiore ad euro 77,47.

Fermo restando l’impossibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sulle relative fatture, come del resto già avveniva nel precedente regime dei minimi, bisogna prestare particolare attenzione ad alcune operazioni per le quali anche i contribuenti in regime forfettario assumono la qualifica di debitori d’imposta con obbligo di assolvimento dell’IVA quali:

  • acquisti intracomunitari: entro la soglia di euro 10.000,00 saranno assoggettati ad imposta nel paese di provenienza; in caso di superamento della soglia de qua, il contribuente forfettario dovrà assolvere l’iva integrando la fattura emessa dall’operatore comunitario con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta e versando l’iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, e presentare il relativo modello Intrastat;

 

  • prestazioni di servizi generiche di cui all’art. 7-ter ricevute da soggetti esteri (id: UE o EXTRAUE) il contribuente forfetario dovrà assolvere l’iva integrando la fattura emessa dall’operatore comunitario con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta e versando l’iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
  • in generale, in tutti i casi in cui il contribuente forfetario deve assolvere l’imposta mediante il meccanismo del reverse charge.

Semplificazioni in materia di imposte dirette

Come per l’IVA, in materia di imposte dirette i soggetti in regime forfettario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, fermo restando, l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi.

Inoltre i contribuenti forfetari non sono sostituti d’imposta pertanto non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo, provvigioni per operazioni di agenzia, commissione, mediazione, rappresentanza.

Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi. Inoltre non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi/compensi percepiti: a tal fine è necessario che il contribuente rilasci un’apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito, cui le somme percepite afferiscono, è soggetto all’imposta sostitutiva.

Pertanto in fattura, oltre a riportare la dicitura “Operazione senza l’applicazione dell’Iva” e il riferimento normativo deve essere riportato anche che si tratta di “un’operazione senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto“.

Infine, altri importanti esoneri sono:

  • l’esclusione dall’IRAP;
  • l’esclusione dagli studi di settore o dai parametri contabili.

Il calcolo del reddito e la relativa imposta

La grande differenza con i regimi agevolati precedentemente abrogati, è che il reddito imponibile sarà determinato applicando ai ricavi e compensi percepiti nel periodo d’imposta il coefficiente di redditività previsto in funzione del codice ATECO che contraddistingue l’attività svolta, e sul reddito così determinato, al netto dei contributi previdenziali versati, andrà applicata un’imposta sostitutiva pari al 15%.

Pertanto, si può desumere che:

  • ai fini della determinazione del reddito imponibile non assumono alcuna rilevanza le spese sostenute nel periodo, siano esse inerenti o meno all’attività svolta dal contribuente;
  • le uniche spese che possono essere portate in deduzione sono i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge;
  • il computo dei ricavi avviene secondo il principio di cassa: assumono rilevanza i ricavi o compensi effettivamente incassati nel corso del periodo d’imposta;
  • l’imposta del 15% è sostitutiva dell’imposta IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP.

Nel caso di imprese familiari viene stabilito che l’imposta sostitutiva sia dovuta esclusivamente dal titolare dell’impresa ed è calcolata sul reddito dell’impresa stessa prima dell’imputazione della quota ai familiari; i contributi previdenziali sono deducibili, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi.

Il calcolo dell’imposta da versare è alquanto semplice:

  • si dovrà rapportare l’ammontare dei ricavi o compensi realizzati alla percentuale di imponibilità stabilita a seconda del codice ATECO di appartenenza;
  • dal reddito imponibile così determinato si dovranno sottrarre i contributi previdenziali versati e su tale differenza applicare l’imposta sostitutiva del 15%.

Inoltre, essendo i soggetti che applicano il regime forfetario i ricavi e compensi percepiti non soggetti a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta, i contribuenti dovranno rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

Pertanto nelle fatture emesse:

  • non si dovrà applicare la ritenuta d’acconto;
  • dovrà essere indicata in fattura un’apposita dicitura in cui si dichiara che la somma percepita è soggetta ad imposta sostitutiva.

Per quanto riguarda le modalità e i termini di versamento la norma stabilisce che l’imposta sostitutiva deve essere versata con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi.

Gli adempimenti necessari su come accedere, uscire e le regole per il passaggio al regime forfettario

Una delle principali novità del nuovo regime forfettario è rappresentata dal fatto che il nuovo regime è un regime naturale applicabile a tutti i soggetti che possiedono i requisiti previsti dalla norma, pertanto, potranno fruirne:

  • sia i soggetti già in attività;
  • sia i soggetti che iniziano una nuova attività.

 

  1. Soggetti che iniziano una nuova attività e vogliono accedere al nuovo regime forfettario

Nel caso di inizio attività, dovrà essere comunicata la scelta per il nuovo regime mediante l’utilizzo del modello AA9/12 di cui all’art. 35 del DPR n.633/1972.

Tale modello deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività, indicando nella sezione “regimi fiscali agevolati” del quadro B il codice 2 per manifestare l’adesione al “REGIME FORFETTARIO DEI CONTRIBUENTI ESERCENTI ATTIVITA’ D’IMPRESA, ARTI O PROFESSIONI” se si ritiene di essere in possesso dei requisiti che comportano l’applicazione del regime agevolato previsto dall’art. 1, co. 54, della Legge n. 190/2014.

  1.  Soggetti già in attività che vogliono accedere al regime forfettario 2017

Invece, per un soggetto già in attività il regime forfettario rappresenta un regime naturale, che potrà essere applicato da tutte le imprese individuali e da tutti i lavoratori autonomi che nell’anno precedente rispettano i requisiti richiesti dalla norma e non ricadano nelle fattispecie di esclusione e potranno, naturalmente, applicare il nuovo regime forfetario, senza necessità di effettuare alcuna opzione o specifiche comunicazioni all’Agenzia delle Entrate.

Come precisato infatti dalla stessa Agenzia nella CM n.6/E del 2015 tali soggetti possono transitare in detto regime senza essere tenuti a specifici adempimenti, ossia senza doverne dare alcuna comunicazione preventiva (id: modello AA9) ovvero successiva (id: dichiarazione annuale).

  1.  Soggetti già in attività che NON vogliono accedere al nuovo regime agevolato

Infine, nel caso in cui, pur nel rispetto dei requisiti il contribuente valuti la NON convenienza nell’adozione del nuovo regime forfettario, potrà comunque optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

Determinante quindi in tale circostanza ai fini della validità dell’opzione sarà il comportamento concludente del contribuente, il quale dovrà impostare un sistema contabile ordinario o semplificato, emettere fatture con applicazione dell’IVA ed effettuare le liquidazioni periodiche.

L’opzione, che sarà vincolante per almeno un triennio, dovrà essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata, ad esempio nel caso di opzione a partire dal periodo d’imposta 2018, la scelta deve essere comunicata con il modello IVA 2018. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Il nuovo regime potrà e/o dovrà quindi non essere applicato:

  • per opzione, con le conseguenze sopra esaminate;
  • per legge, nel caso in cui vengano meno le condizioni previste.

Nel qual caso, il contribuente dall’anno successivo, dovrà applicare il regime ordinario. A differenza del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, l’eventuale fuoriuscita dal regime forfetario non ne dovrebbe precludere il successivo rientro se vengono nuovamente rispettati i parametri stabiliti.

Inoltre sempre diversamente dal regime dei minimi non è prevista l’immediata fuoriuscita dal regime forfettario in caso di superamento del limite dei ricavi o compensi in misura superiore al 50%.

Chi usufruiva dei vecchi Regimi Agevolati

Il regime delle nuove iniziative produttive, il regime di minimi e il regime contabile agevolato ex minimi, come già detto, sono stati abrogati con l’entrata in vigore del nuovo regime forfettario: i contribuenti che usufruivano di tali regime che sono in possesso dei requisiti previsti possono applicare il regime forfetario, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

Limitatamente a coloro che si avvalevano del regime dei minimi (id: regime di vantaggio dell’imprenditoria giovanile art. co. 1 e 2 del D.L. 98/2011) è prevista una clausola di salvaguardia: nonostante l’abrogazione a decorrere dal 2015 è possibile continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

Le agevolazioni contributive

Il regime ordinario di versamento dei contributi per un soggetto imprenditore iscritto alla gestione IVS artigiani e commercianti prevede infatti:

  • il pagamento di contributi dovuti sul reddito minimale stabili per l’anno di riferimento, da versare indipendentemente dal reddito prodotto;
  • il pagamento di contributi a percentuale dovuti sul reddito che eccede il minimale, nel caso in cui il reddito effettivo dichiarato per l’anno di riferimento fosse superiore al reddito minimale, determinati sulla base delle aliquote previste entro un massimale annuo.

Con l’agevolazione prevista dal regime forfettario viene meno la contribuzione sul reddito minimale nel corso dell’anno, mentre i contributi si verseranno nei termini previsti per il versamento delle imposte, sul reddito forfettario effettivamente prodotto.

La Legge n. 208/2015 ha modificato la norma prevedendo che a decorrere dal 1 gennaio 2016 che “Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233”.

Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35%, e per l’accredito della relativa contribuzione, resta valida la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335“.

In base al tenore della nuova norma non è più previsto l’esonero dal pagamento dei contributi minimi da parte dei soggetti imprenditori iscritti alla gestione artigiani commercianti presso l’Inps ma si prevede una riduzione del 35% sulla contribuzione dovuta a fini previdenziali.

Al fine di fruire delle agevolazioni contributive è necessario effettuare una specifica comunicazione telematica:

  • i soggetti che intraprendono l’esercizio di una nuova attività aderendo al regime agevolato dovranno presentare la domanda in via telematica tramite il cassetto previdenziale artigiani commercianti tempestivamente dalla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione Inps;
  • i soggetti già in attività la dovranno presentare, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio di ciascun anno la domanda tramite il cassetto previdenziale artigiani commercianti disponibile sul sito dell’Inps.

Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, l’accesso al regime contributivo agevolato potrà avvenire a decorrere dall’anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di accesso al regime forfettario.

Le agevolazioni per le startup

Il regime forfettario può essere applicato, previa la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma da:

  • soggetti che iniziano una nuova attività;
  • soggetti che già ne esercitano una.

L’articolo 1 comma 65 della Legge di Stabilità 2015, istitutiva del regime forfetario, prevedeva un’ulteriore agevolazione per i soggetti che iniziavano una nuova attività: la riduzione del reddito imponibile di un terzo su cui applicare l’imposta sostitutiva del 15% per i primi tre anni di attività.

Per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, i soggetti che intraprendono una nuova attività beneficiano di una riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva che, per i primi cinque anni di attività, sarà pari al 5% (in luogo del 15%).

Tale agevolazione viene poi riconosciuta anche ai soggetti che hanno iniziato la nuova attività nel 2015 adottando il regime forfetario per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019.

Requisiti per usufruire delle agevolazioni per startup previste dal nuovo regime Forfettario:

  • il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non deve essere superiore ai limiti previsti per quell’attività sulla base della classificazione ATECO.

Pertanto, si tratta sostanzialmente dei medesimi requisiti previsti per poter accedere ai vecchi regimi agevolati (minimi e nuove iniziative produttive) oramai abrogati, con la fondamentale differenza che per il nuovo regime forfettario il rispetto di tali condizioni non ostacola l’accesso al regime, ma influisce sulla possibilità di beneficiare dell’aliquota ridotta al 5%.

Quindi se un contribuente inizia una nuova attività senza rispettare una delle condizioni sopra descritte, ma soddisfa tutti i requisiti di accesso potrà ugualmente fruire del regime forfetario, senza tuttavia poter beneficare dell’ulteriore agevolazione.

Un’ultima importante precisazione: anche ai soggetti che fino al 2014 fruivano del regime delle nuove iniziative produttive e che dal 2015 (e 2016) applicano il nuovo regime forfetario viene riconosciuta la possibilità di usufruire delle agevolazioni previste per le startup per i periodi d’imposta che residuano al compimento del quinquennio in cui è valida detta riduzione.

Ad maiora!!

         Ordine Provinciale                                                                              Centro Studi
Consulenti del Lavoro di Napoli                                                     “Raffaello Russo Spena”            

              Il Presidente                                                                                  Il Coordinatore
 F.to Dott. Edmondo Duraccio                                                       F.to Dott. Francesco Capaccio

 

(*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E’ FATTO DIVIETO, PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. DIRITTI RISERVATI AGLI AUTORI         

%

Condividi:

Modificato: 2 Agosto 2023