31 Agosto 2009

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
in allegato il N. 7 della rubrica “Giurisprudenza – Una sentenza al mese”. In questo numero viene commentata una pronuncia della Cass. Sez. Lavoro n. 15915 del 7 luglio 2009 in merito a: “La mancata reintegrazione nel posto di lavoro, a seguito di ordinanza del magistrato che ha annullato un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, può legittimare l’azione del lavoratore per un ulteriore risarcimento del danno in relazione alla perdita di professionalità derivante da tale forzata nuova inattività. la fonte e’ sempre l’art. 18 della legge 300/70 e giammai l’art. 2103 c.c. l’onere della prova e’ a carico del lavoratore.
Buon approfondimento
Ad maiora
IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

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Modificato: 31 Agosto 2009