16 Settembre 2009

Gentili colleghe e Cari Colleghi, .
in allegato il N. 8 della rubrica “Giurisprudenza – Una sentenza al mese”. In questo numero viene commentata una pronuncia della Cass. Sez. Lavoro n. 18169 del 10 Agosto 2009 in merito a: “Ricorre la giusta causa in un licenziamento per violazione dell’obbligo di fedelta’. E’, peraltro, ininfluente la mancata previsione dello specifico illecito disciplinare della tipologia di obbligo di fedelta’ nel codice disciplinare o la mancata affissione di questo. Trattasi, infatti, di violazione della disposizione contenuta nell’art. 2105 c.c. (obbligo di fedelta’). Non spetta in tal caso nemmeno il preavviso in quanto trattasi di giusta causa. devono, in ogni caso, essere osservate le garanzie procedurali previste dall’art. 7 della legge 300/70”.
Buon approfondimento
Ad maiora
IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO
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Modificato: 16 Settembre 2009