4 Novembre 2009

Gentili colleghe e Cari Colleghi,
in allegato il N. 10 della rubrica “Giurisprudenza – Una sentenza al mese”. In questo numero viene commentato che il diritto dell’imprenditore alla libertà di iniziativa economica privata sancito dall’art. 41 della costituzione non è assoluto in quanto deve pur sempre essere esercitato rispettando il diritto al lavoro ed alla salute del dipendente. In caso di inidoneità accertata allo svolgimento della mansione specifica il datore di lavoro, prima di procedere al licenziamento, deve accertare che non vi sia possibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse.
(Cass. Sez. Lavoro n. 21710 del 13 OTTOBRE 2009)
Buon approfondimento
Ad maiora
IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

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Modificato: 4 Novembre 2009