31 Maggio 2023

FRINGE BENEFIT: LIMITE INNALZATO FINO A 3.000 EURO PER LAVORATORI CON FIGLI A CARICO

Decreto-Legge n. 48/2023 Art. 40

 

L’art. 40 del D.L. 48/2023, meglio noto come Decreto lavoro, con lo scopo di supportare il potere di acquisto delle famiglie con figli e sulla falsa riga di quanto già previsto nel 2022 per la generalità dei lavoratori, interviene sull’art. 51 del T.U.I.R. riconoscendo ai soli lavoratori dipendenti con figli a carico l’innalzamento del limite di esenzione fiscale da 258,23 a 3.000,00 euro per il solo anno 2023. In particolare, il testo della norma viene integrato con la previsione che, per il periodo d'imposta 2023, non concorrono a formare il reddito, fino alla soglia di 3.000,00 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

La deroga riguarda i soli dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, a carico fiscalmente; a tal proposito giova ricordare che, secondo le previsioni dell’art. 12, c.2 T.U.I.R. i figli sono considerati a carico qualora posseggano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro. Per i figli di età non superiore ai 24 anni di età il limite di reddito è elevato a 4.000,00 euro.

L’esenzione, secondo quanto previsto dal D.lgs. 314/1997 in materia di armonizzazione delle basi imponibili, riguarda sia l’imponibile fiscale che contributivo.

Va tenuto presente che i datori di lavoro non sono obbligati ad erogare i fringe benefit ai dipendenti e questi, per godere del beneficio, devono presentare al datore di lavoro una dichiarazione in cui attestino di averne diritto specificando il codice fiscale dei figli.

In conclusione, è opportuno ribadire che il limite di esenzione riguarda i soli lavoratori con figli a carico e che per tutti gli altri dipendenti resta valido il limite di 258,23 euro. Qualora in sede di conguaglio, infine, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale risultassero superiori al limite, il datore dovrà assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto.

Ad maiora

Il Presidente
Fabio Triunfo

             

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

 

FT/GA

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Modificato: 1 Agosto 2023