13 Giugno 2023

SANZIONI PER MANCATA INFORMATIVA SU VIDEOSORVEGLIANZA NEI LUOGHI DI LAVORO

GARANTE PRIVACY – PROVVEDIMENTO N. 9880398 DEL 2 MARZO 2023

 

Il Garante della Privacy, con provvedimento n° 9880398 del 2 marzo 2023, ha comminato una sanzione di 50 mila euro alla nota azienda di abbigliamento (H&M Hennes & Mauritz s.r.l.) per aver installato sistemi di videosorveglianza in violazione del Regolamento europeo, del Codice privacy e dello Statuto dei lavoratori.

L’indagine del Garante è partita a seguito della segnalazione di un sindacato che lamentava il trattamento illecito di dati personali attraverso sistemi di videosorveglianza in diversi punti vendita della società. Nel corso dell’istruttoria è emerso infatti che la società, presente in Italia con oltre 160 negozi, non aveva rispettato la normativa in materia di controllo a distanza, la quale prevede che l’installazione di impianti audiovisivi non possa avvenire in assenza di un accordo con i rappresentanti dei lavoratori o di una autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, procedure indispensabili anche per bilanciare la sproporzione esistente tra la posizione datoriale e quella di lavoratore. 

La società aveva giustificato l’installazione delle apparecchiature con la necessità di difendersi da furti e di garantire la sicurezza dei dipendenti e del patrimonio aziendale, evitando accessi non autorizzati. 

Gli accertamenti del Garante privacy hanno evidenziato che tutti i negozi erano dotati di almeno 3 videocamere, attive 24 ore al giorno 7 giorni su 7, nelle aree riservate ai lavoratori e ai fornitori. Nei punti vendita più grandi arrivavano fino a 27. Le immagini venivano conservate 24 ore e poi sovrascritte. In numerosi punti vendita l’installazione dei sistemi di videosorveglianza non aveva però, come detto, rispettato la normativa in materia di controllo a distanza. Non è sufficiente, infatti, ha sottolineato il Garante, limitarsi ad informare gli interessati della presenza dell’impianto e del suo funzionamento attraverso informative affisse nelle zone antistanti quelle oggetto di ripresa.  

Tenuto conto del numero rilevante di dipendenti coinvolti (oltre 500), il fatto che la violazione ha riguardato diversi punti vendita, e la violazione delle norme in materia di controllo a distanza (assenza di autorizzazione o di accordo con le rappresentanze sindacali e trattamenti effettuati in violazione della autorizzazione rilasciata o dell’accordo), il Garante privacy ha comminato alla società una sanzione di 50 mila euro. 

Va sottolineato che, tra le dichiarazioni addotte dalla società, risultava anche che alcuni punti vendita interessati dal provvedimento del Garante erano stati già attenzionati dall’ITL; tuttavia, mentre alcuni sono risultati oggetto di sanzione da parte dell’Ispettorato, altri invece no.

A tal proposito, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito che i poteri riconosciuti dall’ordinamento alla stessa e che riguardano il trattamento dei dati personali, con riferimento all’art. 114 del Codice, si aggiungono (e non sostituiscono né vengono meno rispetto) ai poteri propri dell’Ispettorato del lavoro. Pertanto, laddove l’Autorità ravvisi la violazione dell’art. 114 del Codice, deve accertare la stessa, disponendo le misure correttive e sanzionatorie necessarie, sia nel caso in cui l’Ispettorato abbia provveduto, per i profili di propria competenza, a sanzionare il soggetto che ha tenuto una condotta in violazione dell’art. 4 della l. 300 del 1970, sia nel caso in cui lo stesso non abbia proceduto in tal senso. L’art. 4 della l. n. 300 del 1970 prevede la competenza dell’INL al rilascio della autorizzazione amministrativa necessaria ai fini dell’installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, dunque con riferimento a profili prettamente lavoristici. L’art. 114 del Codice incardina la competenza del Garante relativamente alla verifica del rispetto della disciplina di protezione dei dati personali anche ai fini della disciplina sui controlli a distanza, attribuendo poteri sia sanzionatori sia correttivi, prevedendo, tra l’altro, una propria cornice edittale completamente differente da quella prevista per il lato lavoristico. Gli ambiti di operatività delle due discipline, seppure collegati, sono quindi autonomi.

Ad maiora

Il Presidente
Fabio Triunfo             

 

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

 

FT/FC

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Modificato: 1 Agosto 2023